Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 39117/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti congiuntamente con un unico atto d'impugnazione; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che formulato in termini non consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte; osservato che, infatti, da un lato, emerge come, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, i ricorrenti hanno invero prospettato censure estranee al sindacato di legittimità, contestando la decisione dei giudici di merito, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dello spessore probatorio di quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dalle autorità; e, dall’altro lato, deve sottolinearsi come la Corte territoriale, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, ha posto a base del proprio convincimento una lineare e non illogica motivazione, indicando correttamente le ragioni di fatto e di diritto per cui nella vicenda in esame devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata agli odierni ricorrenti (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposti congiuntamente con un unico atto d'impugnazione; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., risulta manifestamente infondato, oltre che formulato in termini non consentiti dalla legge dinanzi a questa Corte; osservato che, infatti, da un lato, emerge come, pur avendo formalmente espresso censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, i ricorrenti hanno invero prospettato censure estranee al sindacato di legittimità, contestando la decisione dei giudici di merito, perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dello spessore probatorio di quanto emerso dagli accertamenti eseguiti dalle autorità; e, dall’altro lato, deve sottolinearsi come la Corte territoriale, richiamando per relationem la sentenza di primo grado, ha posto a base del proprio convincimento una lineare e non illogica motivazione, indicando correttamente le ragioni di fatto e di diritto per cui nella vicenda in esame devono ritenersi sussistenti tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata agli odierni ricorrenti (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025 I
Sentenza Cassazione n. 39117/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris