CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 22382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22592/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in TERNI C. BATTISTI 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 1559/2019 depositata il14/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in proprio, ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, a conferma della prima decisione, ha ritenuto inammissibili gli originari ricorsi, rigettati dalla CTP di Firenze, avverso inviti al pagamento di contributi unificati afferenti vari procedimenti giudiziari; 2. in particolare la sentenza fa perno sul rilievo per cui gli inviti al pagamento non sono inclusi nel novero degli atti impugnabili ai sensi dell’art.19 del d.lgs. 546/92; 3. il Ministero dell’ Economia e delle Finanze resiste con controricorso; considerato che: 1.il ricorso per cassazione è - salvo che per il motivo n. 3 (con cui si deduce nullità della sentenza della CTR in quanto, in violazione dell’art. 151 c.p.c., mancante “della firma del giudice essendo firmata solo dal presidente”)- palesemente inammissibile giacché esso non risponde in nulla ai requisiti di chiarezza, sinteticità e precisa riferibilità alla decisione impugnata stabiliti dalla disciplina legale di cui all'articolo 366 cod. proc. civ. ed ormai da tempo focalizzati da una giurisprudenza pacifica e consolidata (tra le molte, Cass. nn. 11603/18, 9570/17), con quanto ne consegue in ordine alla carenza dei connotati fondamentali della specificità ed autosufficienza, richiesti dalla legge per porre questa Corte in condizione di effettuare, con la dovuta efficacia, concentrazione ed immediatezza, il controllo di legittimità ad essa demandato. 1.1. La Corte ha affermato: “Ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui” (Cass.n. 8425/20). La Corte ha altresì statuito: “In tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall'art. 3, comma 2, del c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, non già per l'irragionevole estensione del ricorso (la quale non è normativamente sanzionata), ma in quanto rischia di pregiudicare l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., assistite - queste sì - da una sanzione testuale di inammissibilità (fattispecie di un ricorso che si limitava a riprodurre stralci degli atti difensivi depositati dal ricorrente nei precedenti gradi del giudizio senza formulare alcuna specifica censura nei confronti della decisione impugnata)” (Cass.n. 8009/19). Si è inoltre stabilito che il motivo di cassazione che si risolva nella mescolanza e nella sovrapposizione di mezzi eterogenei, ancorché unitariamente preceduti dalla elencazione delle norme e delle regole di giudizio che si assumono violate, è inammissibile allorquando richieda “un inesigibile intervento integrativo della Corte che, per giungere alla compiuta formulazione del motivo, dovrebbe individuare per ciascuna delle doglianze lo specifico vizio di violazione di legge o del vizio di motivazione” (Cass.n. 21611 del 20/09/2013). 1.2 Nel caso concreto ci si trova di fronte ad un ricorso che spazia discorsivamente per l’universo giuridico riproducendo libere considerazioni senza che di esse sia individuata né individuabile la correlazione con la fattispecie concreta e richiamando innumerevoli, disparate norme della Costituzione e di varie leggi: viene, tra l’altro, dedotto che la CTR avrebbe dovuto “rinviare il processo anche perché non erano visibili alcuni fascicoli in violazione anche dell’art.2–3 del d.lgs. 82/05 ed anche ex art. 175 c.p.c.”; che essa ricorrente “era impossibilitata a comparire all’udienza e non poteva svolgere difese essendo impossibilitata non solo sino all’udienza del 11.11.19 ma anche a tutt’oggi di poter visionare il fascicolo”; che la sentenza è nulla “perché il presidente all’udienza di trattazione ha riunito sette processi, in inadempimento anche del d.lgs. 82/05 [e] sarebbe anche impossibile inviare i relativi fascicoli cartacei di primo e secondo grado in cassazione e [ciò] attesta ancora una volta che le CT omettono ogni atto d’ufficio come leggere gli atti”; che la sentenza è nulla “perché se esisteva una norma di legge che dichiarava nullo il mio atto per inammissibilità dell’azione si sarebbe dovuto emettere decreto con applicazione dell’art. 27 del d.lgs. 546/92” e perché “non hanno messo i difensori di controparte e perché avrebbero dovuto metterli perché qui non c’è sta CTU con relativa assistenza e quindi ex art. 15 del d.lgs. 546/92 le spese comprendono oltre al contributo unificato gli onorari e i diritti del difensore”; che vi sarebbero state plurime violazioni di legge in temadi notifica degli atti; che vi sarebbero stati plurime ragioni di “incapacità processuale delle controparti per quanto allo stato si è potuto evincere” per “nullità della procura delle controparti” rilasciata “dal [OSCURATO:PERSONA] a tre dipendenti”; che la sentenza sarebbe errata perché la CTR avrebbe condannato essa ricorrente alle spese di lite malgrado che la controparte non avesse depositato una nota spese e in violazione ed omissione di norme di legge e dei fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2700 c.c.) e non solo di tutte le norme del punto 1) ma anche degli art. 15-7- 12 del d.lgs. 546/92”. 1.3. in sostanza le affermazioni affastellate nel ricorso sono prive del carattere di ‘motivo’, ‘doglianza’ o ‘censura’ processualmente inteso, perché cumulano confusamente rilievi di ordine processuale e sostanziale, tra loro slegati e formulati in maniera tale da impedire di cogliere la effettiva portata e finalizzazione di ogni argomento. Manca completamente il riferimento al decisum impugnato. Lacuna, quest'ultima, come noto rilevante anche nella deduzione della violazione di legge, essendo anche in tal caso imprescindibile la “specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza o dalla dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condizione di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione” (Cass. n. 22499 del 19/10/2006; in termini Cass. n. 15952 del 17/07/2007 e molte altre); v. anche, sempre nei confronti dell’odierna ricorrente: [OSCURATO:PERSONA].nn.35342/22, 16262/22 e 29030/17). 1.4. Definitiva conferma di quanto si è evidenziato si ha nella conseguente assoluta indeterminatezza, genericità ed eccentricità rispetto al giudizio delle conclusioni prese dalla ricorrente (v.ricorso, pagg.13 e 14): la ricorrente chiede la “revoca/nullità degli atti di controparte e quindi che si cassi la sentenza impugnata”, la “revoca/nullità di ogni atto anche normativo anche per l’inadempimento e per l’eccessiva onerosità”, la “dichiarazione anche della Corte Costituzionale di revoca di tutti gli atti di sua competenza per gli effetti erga omnes”, la condanna della controparte al pagamento di somme per danni e spese anche maggiori e comunque non inferiori a 5000,00 euro”; 2. in ordine all’unico motivo di doglianza comprensibile -con cui si deduce nullità della sentenza della CTR in quanto, “in violazione dell’art. 151 c.p.c.”, mancante “della firma del giudice essendo firmata solo dal presidente”- lo stesso, al di là dell’inconferente richiamo all’art.151 c.p.c. e anche se riferito all’art. 125 c.p.c.- è infondato perché la sentenza è firmata dal “Presidente estensore”; 3. le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al Ministero dell’Economia e delle Finanze le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 500,00, oltre spese prenotate a debito. Visto l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale,