CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 luglio 2024
Cassazione n. 28358/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 24864/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2 0 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende come da procura a margine de l ricorso , domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] intimati- avverso la sentenza n. 5579 /20 2 2 del Tribunale di Roma , depositata i l 12.4.2022; N. 24864/22 R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2024 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza n. 5036/2019, con cui il Giudice di pace di Roma – sull’opposizione all’intimazione di pagamento n. 09720189022230253 e alle sottese due cartelle di pagamento da lui proposta – aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Tivoli. L’adito Tribunale di Roma, con sentenza del 12.4.2022, accolse l’appello ritenendo la competenza per territorio declinata dal primo giudice, trattandosi di opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., ma dichiarò quest’ultima inammissibile in relazione alla cartella 09720160153127187000, perché tardivamente proposta, e la rigettò quanto alla cartella n. 09720150008819415000, perché infondata. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di un unico motivo, illustrato da memoria. Le intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con l’unico motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116 e 324 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Si sostiene che la decisione impugnata sia stata adottata in contrasto con il giudicato esterno costituito dalla sentenza delGiudice di pace di Roma n. 21828/2019, che avevaannullato entrambe le cartelle suddette ed era divenuta definitiva perché non impugnata. Si sostiene, ancora, che per consolidato insegnamento giurisprudenziale il giudicato esterno deve essere N. 24864/22 R.G. rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo. Infine, si censura la decisione d’appello perché l’eccezione di giudicato era stata reiterata da esso ricorrente “anche a pag. della comparsa conclusionale di secondo grado”. 2.1 – Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis. Il ricorrente sostiene che la questione del giudicato esterno (peraltro non adeguatamente documentato nelle forme di legge) sarebbe rilevabile in ogni stato e gradoe, dunque , anche in questa sede di legittimità per la prima volta; ma non specifica in ricorso quando detto giudicato si sarebbe formato, rispetto alla data di precisazione delle conclusioni dinanzi al Tribunale (21.9.2021), limitandosi a riferire di aver “reiterato” l’eccezione anche nella comparsa conclusionale di secondo grado. Il ricorrente omette, tuttavia, di specificare con quale atto processuale o in quale sede avesse sollevato detta eccezione o comunque avesse introdotto la questione nel giudizio di merito, noto essendo che “Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno intervenuto nelle more del giudizio di merito, senza tempestiva deduzione in quella sede, non è rilevabile d'ufficio” (Cass. n. 21170/2016). La laconicità dell’esposizione, sul punto, rende dunque impossibile a questa Corte il vaglio della potenziale decisività della censura (così come complessivamente articolata, anche in relazione alla pretesa omessa pronuncia sull’eccezione) già sulla base della mera lettura del ricorso, donde la sua inammissibilità. N. 24864/22 R.G. 3.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Nulla va disposto sulle spese di lite, gli intimatinon avendo svolto difese. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), deve darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.M la Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Rom