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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 28393/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, sicché trattasi di motivo generico e versato in fatto, in quanto tale inammissibile in questa sede; rilevato, infatti, che, da un lato, l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 258862- 01), dall'altro, ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179-01), sicché, con motivazione puntuale, correttamente la Corte di appello ha ritenuto i singoli episodi di resistenza a pubblico ufficiale quali occasionali reazioni al, peraltro legittimo, intervento della polizia penitenziaria all'interno della cella del ricorrente, escludendo in tale modo che fossero frutto di un'originaria ideazione e determinazione volitiva, sia pure per sommi capi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q P.Q.MCosì deciso il 22 giugno 2026 [OSCURATO:PERSONA] DEpoSFrATA ;N CAPC: -',1.)7". 27 L 1G 2026 L' ASSISTENTEte eDIZIARIO Dott.ssa Kat e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di CAGLIARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo, con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 81, comma 2, cod. pen. e vizio di motivazione, ripropone censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, sicché trattasi di motivo generico e versato in fatto, in quanto tale inammissibile in questa sede; rilevato, infatti, che, da un lato, l'unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 258862- 01), dall'altro, ai fini della configurabilità della unicità del disegno criminoso è necessario che le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato fin dall'inizio per conseguire un determinato fine, con la conseguenza che tale unicità è da escludere quando la successione degli episodi criminosi, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra i distinti reati, evidenzia l'occasionalità di uno di questi (Sez. 3, n. 896 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266179-01), sicché, con motivazione puntuale, correttamente la Corte di appello ha ritenuto i singoli episodi di resistenza a pubblico ufficiale quali occasionali reazioni al, peraltro legittimo, intervento della polizia penitenziaria all'interno della cella del ricorrente, escludendo in tale modo che fossero frutto di un'originaria ideazione e determinazione volitiva, sia pure per sommi capi; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MCosì deciso il 22 giugno 2026 [OSCURATO:PERSONA] DEpoSFrATA ;N CAPC: -',1.)7". 27 L 1G 2026 L' ASSISTENTEte eDIZIARIO Dott.ssa Kat e
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