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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06239/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.11588-2021 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministropro tempore [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 564 /2020 della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO, depositata il 20 / 10 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato a cinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso avverso invito al pagamento di contributo unificato riferito ad un procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Ministero della Giustizia ed [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati.

Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. C on il primo motivo il ricorrente lamenta , in rubrica, « ex art. 360 n. 4 e, in subordine, ex art. 360 n. 5 c.p.c.» omessapronuncia della sentenza impugnata, «in violazione dell'art. d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 112 c.p.c., sul primo motivo di appello (e già primo motivo di ricorso in primogrado) con cui si eccepiva l'apparenza di motivazione dell'atto impositivo in manifesta violazione dell'art. 7 del L. n. 212/2000». 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 7 L. 212/2000 e violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., inrelazione all'art. 112 c.p.c. e agli articoli 19 e 21 D.Lgs 546/92, «per essersi il giudice di merito sostituito all'amministrazione nel motivare l'atto lacunoso».

1.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno accolte.

1.4. Il contribuente lamenta, invero, che l’Amministrazione abbia omesso di motivare circa le ragioni per cui era stata negata la richiesta esenzione dal pagamento del contributo unificato pur trattandosi di controversia in materia di assistenza obbligatoriaed in presenza di relativa dichiarazione al riguardo da parte del contribuenteanche circa il mancato superamento del previsto limite reddituale ai fini dell’esenzione. 1.5.Questa Corte ha ripetutamente affermato, con riguardo ad ICI/IMU ma sulla scorta di principi generali applicabili anche al caso in esame, che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta , ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass. n. 6501/2024; Cass. n. 2929/2024; Cass. n. 28758/2023; Cass. n. 34014/2022; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 16681/2021; Cass. n. 2348/2021; Cass. n. 1569/2021; Cass. n. 26431/2017).

1.6. Detto onere di motivazione non comporta, inoltre,l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa(tra le tante: Cass. n. 22031/2024; Cass. n. 36032/2022; Cass. n. 36028/2022; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 1694/2018).

1.7. Con particolare riguardo al contributo unificato, l a verifica dell'adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo (nella specie, invito al pagamento) va condotta in base all’art. 248 del DPR n. 115/2002 («... l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese...), secondo cui occorre , dunque, indicare in primo luogo la liquidazione dettagliata dell’importo dovuto in relazione alla specifica pretesa impositiva.

1.8. Con specifico riferimento alle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, il regime fiscale è stato modificato dall’art. 37, co. 6°, lett. b), n. 2, D.L. nr. 98/2011, convertito con L. 15/7/2011 nr. 111, che ha introdotto la previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, che risultano pertanto soggette all’obbligo del pagamento del contributo unificato solo se le parti «sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76»(art. 9, co. 1 bis, D.P.R. nr. 115/2002), risultando così esentati dal pagamento del contributo unificato coloro che non superano tale soglia.

1.9. Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma6, D.P.R. nr. 115/2002, «la ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo» e il funzionario è tenuto a verificare tale dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del medesimo T.U., la ritualità della stessa costituendo requisito indispensabile per beneficiare dell’esenzione dal pagamento (e, dunque, per ottenere l’iscrizione a ruolo senza versamento del C.U.). 1.10.A differenza del caso in cui il funzionario si limiti alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione, laddove siano rettificati i risultati della dichiarazione, e, quindi, sia esercitata un’effettiva potestà impositiva, l’atto vaalloramotivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesain relazione al diniego della richiesta esenzione.

1.11. La concessione dell’esenzione è subordinata alla sussistenza dei suddetti requisiti espressamente previsti, il che non consente pertanto di ritenere che la motivazione sia soddisfatta, come nel caso in esame,con il mero richiamo dellenorme (artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002) relative al pagamento del contributo unificato — come riportato nell’invito al pagamento richiamato in ricorso e ad esso ritualmente allegato — , perché il contribuente in tanto non ha diritto all’esenzione fiscale in quanto non sussistano i presupposti espressamente previst i cui la normativa fa discendere la concessione o meno del beneficio.

1.12. Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di esenzione dal pagamento del C.U. mediante relativa dichiarazione circa l’oggetto del giudizio relativ o a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoriaed il mancato superamento del limite reddituale — parimenti richiamata in ricorso e ad essa allegata— , il funzionario era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi del diniego dell’esenzione ed illustrandone le ragioni, ovvero l’Ufficio era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richieste del contribuente non potessero essere accolte, pena l’illegittimità dell’atto stesso.

1.13. Diversamente opinando, il contribuente non sarebbe, infatti, posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantum dell’imposta, come imposto dall’art. 7 dello Statuto del contribuente, ed inoltre, l’obbligo di motivazione deve essere rispettato ab originee non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma (cfr. Cass. n. 30039/2018).

1.14. Considerato dunque che l'Ufficio — come attestato dai giudici di merito - in sede di emissione dell'avviso di accertamento è venuto meno all'obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta esenzione, limitandosi ad un generico riferimento alle disposizioni normative, mentre solo con la pronuncia dei Giudici di prime cure (parimenti allegata al ricorso) erano stati resi notii presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria («Nellafattispecie presente è pacifico che è stato instaurato un processoordinario, che non ha seguito le regole del processo del lavoro, per cuinon spetta l'esenzione dal contributo unificato»), ne consegue chel’invito al pagamentoin questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000.

2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento dei primi due motivi, assorbiti i rimanenti motivi (v iolazione « del combinato disposto di cui all'articolo unico L. 2 aprile1958, n. 319 e di cui agli articoli 9, comma 1- bis, e 10 DPR 30 maggio2002 n. 115», « violazione degli articoli 14 - 16 e 248 DPR n.115/2002», omessa pronuncia sul « terzo e quarto motivo di appello, ove si faceva valere il difetto d'istruttoria e laviolazione delle regole generali in materia di procedimento tributario, compreso il principio del contraddittorio, di cui agli articoli 6, 10 e 12,Legge 27 luglio 2000, n. 212») e la cassazione della sentenza impugnata

3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito, con condanna del le parti intimate , in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuent e ; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.11588-2021 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministropro tempore [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappresentante pro tempore -intimati- avverso la sentenza n. 564 /2020 della [OSCURATO:PERSONA] delVENETO, depositata il 20 / 10 /2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del3/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'ORFANO . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato a cinque motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui Commissione tributaria regionale del Veneto aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. in rigetto del ricorso avverso invito al pagamento di contributo unificato riferito ad un procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo. Il Ministero della Giustizia ed [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. Ilricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo il ricorrente lamenta , in rubrica, « ex art. 360 n. 4 e, in subordine, ex art. 360 n. 5 c.p.c.» omessapronuncia della sentenza impugnata, «in violazione dell'art. d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 112 c.p.c., sul primo motivo di appello (e già primo motivo di ricorso in primogrado) con cui si eccepiva l'apparenza di motivazione dell'atto impositivo in manifesta violazione dell'art. 7 del L. n. 212/2000». 1.2.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell'articolo 7 L. 212/2000 e violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c., inrelazione all'art. 112 c.p.c. e agli articoli 19 e 21 D.Lgs 546/92, «per essersi il giudice di merito sostituito all'amministrazione nel motivare l'atto lacunoso». 1.3. Le censure, da esaminare congiuntamente, vanno accolte. 1.4. Il contribuente lamenta, invero, che l’Amministrazione abbia omesso di motivare circa le ragioni per cui era stata negata la richiesta esenzione dal pagamento del contributo unificato pur trattandosi di controversia in materia di assistenza obbligatoriaed in presenza di relativa dichiarazione al riguardo da parte del contribuenteanche circa il mancato superamento del previsto limite reddituale ai fini dell’esenzione. 1.5.Questa Corte ha ripetutamente affermato, con riguardo ad ICI/IMU ma sulla scorta di principi generali applicabili anche al caso in esame, che l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta , ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (tra le tante: Cass. n. 6501/2024; Cass. n. 2929/2024; Cass. n. 28758/2023; Cass. n. 34014/2022; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 16681/2021; Cass. n. 2348/2021; Cass. n. 1569/2021; Cass. n. 26431/2017). 1.6. Detto onere di motivazione non comporta, inoltre,l'obbligo di indicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta, a meno che non ricorrano specifiche situazioni che, nel caso concreto, rendano indispensabile una motivazione espressa(tra le tante: Cass. n. 22031/2024; Cass. n. 36032/2022; Cass. n. 36028/2022; Cass. n. 23386/2021; Cass. n. 1694/2018). 1.7. Con particolare riguardo al contributo unificato, l a verifica dell'adeguatezza della motivazione dell’atto impositivo (nella specie, invito al pagamento) va condotta in base all’art. 248 del DPR n. 115/2002 («... l'ufficio notifica alla parte, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile, l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione dell'articolo 13, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, e all'irrogazione della sanzione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, in caso di mancato pagamento entro un mese...), secondo cui occorre , dunque, indicare in primo luogo la liquidazione dettagliata dell’importo dovuto in relazione alla specifica pretesa impositiva. 1.8. Con specifico riferimento alle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria, il regime fiscale è stato modificato dall’art. 37, co. 6°, lett. b), n. 2, D.L. nr. 98/2011, convertito con L. 15/7/2011 nr. 111, che ha introdotto la previsione del pagamento del contributo unificato per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, che risultano pertanto soggette all’obbligo del pagamento del contributo unificato solo se le parti «sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76»(art. 9, co. 1 bis, D.P.R. nr. 115/2002), risultando così esentati dal pagamento del contributo unificato coloro che non superano tale soglia. 1.9. Secondo quanto previsto dall’art. 10, comma6, D.P.R. nr. 115/2002, «la ragione dell’esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo» e il funzionario è tenuto a verificare tale dichiarazione ai sensi dell’art. 15 del medesimo T.U., la ritualità della stessa costituendo requisito indispensabile per beneficiare dell’esenzione dal pagamento (e, dunque, per ottenere l’iscrizione a ruolo senza versamento del C.U.). 1.10.A differenza del caso in cui il funzionario si limiti alla liquidazione dell’imposta in base ai dati contenuti nella dichiarazione, laddove siano rettificati i risultati della dichiarazione, e, quindi, sia esercitata un’effettiva potestà impositiva, l’atto vaalloramotivato debitamente, dovendosi rendere edotto il contribuente dei fatti su cui si fonda la pretesain relazione al diniego della richiesta esenzione. 1.11. La concessione dell’esenzione è subordinata alla sussistenza dei suddetti requisiti espressamente previsti, il che non consente pertanto di ritenere che la motivazione sia soddisfatta, come nel caso in esame,con il mero richiamo dellenorme (artt. 16 e 248 d.P.R. n. 115/2002) relative al pagamento del contributo unificato — come riportato nell’invito al pagamento richiamato in ricorso e ad esso ritualmente allegato — , perché il contribuente in tanto non ha diritto all’esenzione fiscale in quanto non sussistano i presupposti espressamente previst i cui la normativa fa discendere la concessione o meno del beneficio. 1.12. Nel caso in esame, a fronte della specifica richiesta di esenzione dal pagamento del C.U. mediante relativa dichiarazione circa l’oggetto del giudizio relativ o a controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoriaed il mancato superamento del limite reddituale — parimenti richiamata in ricorso e ad essa allegata— , il funzionario era dunque tenuto a motivare la pretesa tributaria esplicitando anche i motivi del diniego dell’esenzione ed illustrandone le ragioni, ovvero l’Ufficio era tenuto ad indicare in modo compiuto (e non mediante semplici clausole di stile) le ragioni per cui le richieste del contribuente non potessero essere accolte, pena l’illegittimità dell’atto stesso. 1.13. Diversamente opinando, il contribuente non sarebbe, infatti, posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’aned il quantum dell’imposta, come imposto dall’art. 7 dello Statuto del contribuente, ed inoltre, l’obbligo di motivazione deve essere rispettato ab originee non nel corso del giudizio, essendo un requisito intrinseco dell’atto impositivo, per cui non è ammessa la motivazione postuma (cfr. Cass. n. 30039/2018). 1.14. Considerato dunque che l'Ufficio — come attestato dai giudici di merito - in sede di emissione dell'avviso di accertamento è venuto meno all'obbligo di motivazione dell’atto impositivo, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto al diniego della richiesta esenzione, limitandosi ad un generico riferimento alle disposizioni normative, mentre solo con la pronuncia dei Giudici di prime cure (parimenti allegata al ricorso) erano stati resi notii presupposti di fatto alla base della maggiore pretesa tributaria («Nellafattispecie presente è pacifico che è stato instaurato un processoordinario, che non ha seguito le regole del processo del lavoro, per cuinon spetta l'esenzione dal contributo unificato»), ne consegue chel’invito al pagamentoin questione non era dotato di motivazione conforme a quanto stabilito dell'art. 7, comma 1, della legge 212/2000. 2. Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento dei primi due motivi, assorbiti i rimanenti motivi (v iolazione « del combinato disposto di cui all'articolo unico L. 2 aprile1958, n. 319 e di cui agli articoli 9, comma 1- bis, e 10 DPR 30 maggio2002 n. 115», « violazione degli articoli 14 - 16 e 248 DPR n.115/2002», omessa pronuncia sul « terzo e quarto motivo di appello, ove si faceva valere il difetto d'istruttoria e laviolazione delle regole generali in materia di procedimento tributario, compreso il principio del contraddittorio, di cui agli articoli 6, 10 e 12,Legge 27 luglio 2000, n. 212») e la cassazione della sentenza impugnata 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente. 4. Poiché l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, s'è consolidato dopo la proposizione del ricorso introduttivo, si ritiene opportuno compensare tra le parti le spese processuali delle fasidi merito, con condanna del le parti intimate , in solido, al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuent e ; compensa tra le parti le spese processuali dei gradi di merito; condanna le parti intimate, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se