CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il GUP del Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei diversi fatti di estorsione pluriaggravata a lui ascritti e, ritenute in suo favore le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti (ed eccezione di quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.), ritenuta altresì la attenuante di cui al comma terzo dello stesso art. 416-bis.1 cod. pen., operata infine la riduzione per la scelta del rito, l’aveva condannato alla pena complessiva di anni 5 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere, applicando altresì le pene accessorie conseguenti all’entità della pena principale; 2. la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata per il resto, ha ridotto la pena inflitta all’imputato che ha rideterminato in quella finale di anni 4 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.800 di multa; 3. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia che lamenta l’omessa valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti e l’omessa riduzione della pena nella massima estensione; l’erronea applicazione della legge penale e travisamento del fatto; osserva che la Corte ha dato atto del percorso di dissociazione e di collaborazione del ricorrente riconoscendogli l’attenuante di cui al comma terzo dell’art. 416-bis.1 cod. pen. nella massima estensione denegando, invece, le circostanze attenuanti generiche il cui riconoscimento non è impedito dalla gravità dei fatti o dei reati per cui si procede e non può essere escluso dal contestuale riconoscimento della attenuante della dissociazione che riposa su presupposti differenti; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.1 Il GUP, nella sentenza di primo grado, aveva calcolato la pena inflitta all’odierno ricorrente, per i plurimi fatti di estorsione pluriaggravata, partendo dal delitto di cui al capo a) con le aggravanti contestate (cfr., pag. 20 della sentenza di primo grado); aveva tuttavia giudicato lo Zagaria “meritevole … dell’attenuante di cui all’art. 416-bis.1 co. 3 c.p. … in considerazione del decisivo contributo fornito, in occasione degli interrogatori, ai fini della ricostruzione dei fatti in contestazione e dell’individuazione dei responsabili di episodi estorsivi rimasti impuniti fino a quel momento” (cfr., ancora ivi) ed aveva infine riconosciuto le circostanze attenuanti generiche “… nonostante i precedenti penali …” (cfr., ivi) in termini di equivalenza alle aggravanti contestate, ad eccezione di quella di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.. 1.2 Con l’atto d’appello, la difesa aveva lamentato la mancata applicazione dell’attenuante della dissociazione/collaborazione sua nella massima estensione e, con un secondo motivo, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza sulle aggravanti. 1.3 La Corte d’appello ha accolto il primo motivo mentre, sul secondo, ha invece spiegato che “… è, tra le altre, in contestazione la circostaza aggravante di cui all’art. 628, co. III n. 3 c.p., che l’ultimo comma del medesimo articolo 628 c.p. esclude dal novero di quelle bilanciabili con le circostanze attenuanti diverse da quelle di cui all’art. 98 c.p. (…) disposizione che preclude l’accoglimento della richiesta difensiva” (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta di un’affermazione indubbiamente errata dal momento che, come più volte chiarito da questa Corte, il rinvio operato alle aggravanti applicabili al delitto di estorsione, dall'art. 629, comma secondo, cod. pen., all'art. 628, ultimo comma, cod. pen. deve intendersi riferito, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, all'attuale comma terzo dell'art. 628 cod. pen. e non al comma quinto, concernente il concorso tra aggravanti e attenuanti (cfr., ad esempio, Sez. 2, n. 49940 del 10/10/2023, P., Rv. 285464 – 01 dove, in motivazione, la Corte ha, altresì, precisato che, nel silenzio normativo, non può ritenersi esteso in "malam partem" al delitto di estorsione il peculiare regime previsto, per il bilanciamento tra circostanze nel delitto di rapina, dall'art.628, comma quinto, cod. pen., che sottrae alla comparazione le aggravanti di cui ai numeri 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater di tale disposizione; conf., Sez. 2, n. 13239 del 23/03/2016, Ciancimino, Rv. 266662 – 01; Sez. 2, n. 18742 del 17/01/2014, Zubcic, Rv. 259651 – 01). 2. Tanto premesso, il collegio deve tuttavia rilevare che il ricorso, nel ribadire la doglianza in punto di esito finale del giudizio di valenza, lamenta – di fatto – il vizio di motivazione per avere la Corte di merito trascurato una serie di elementi fattuali, concernenti la personalità dell’imputato che, ove considerati, avrebbero dovuto a suo avviso orientare la decisione verso una diversa ponderazione delle pur ritenute circostanze attenuanti generiche rispetto alle concorrenti aggravanti. In particolare, la difesa segnala per un verso come le circostanze attenuanti generiche siano perfettamente compatibili con l’attenuante speciale della collaborazione e, per altro verso, come i giudici di secondo grado avrebbero dovuto apprezzare il fatto che, avendo intrapreso la via della collaborazione, l’imputato aveva ormai reciso ogni legame dal suo passato criminale, avendo inoltre mantenuto una condotta processuale assolutamente lineare e coerente con la scelta operata. Nulla, invece, la difesa deduce con riguardo alla ragione – unica ed esclusiva – su cui la Corte territoriale ha fondato la propria decisione, il che rende il ricorso aspecifico in quanto reiterativo delle medesime doglianze articolate con l’atto d’appello e che sono state disattese con una motivazione che è stata del tutto pretermessa. 3. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ragione alcuna d’esonero. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al