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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 07564/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 067HBN3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO!dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Moha4d, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile sia perché proposto perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della

I. n. 103 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); sia perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc:. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 067HBN3 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO!dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] Moha4d, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è inammissibile sia perché proposto perché proposto personalmente dall'imputato in epoca successiva all'entrata in vigore della I. n. 103 del 23 giugno 2017, la quale, a decorrere dal 3 agosto 2017, ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen., nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità esclusivamente da parte di un avvocato iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 23631 del 19/03/2018, Maisano, Rv. 273282); sia perché proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc:. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.
Sentenza Cassazione n. 07564/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris