CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo Campailla unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Toscanan.940/2023 depositata il 26/09/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 7393/2024Numero sezionale 788/2026Numero di raccolta generale 8776/2026Data pubblicazione 08/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leggeCosì deciso in Roma, il 30/03/2026Il Consigliere delegato