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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11353/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., pag. 2 della sentenza impugnata, dove si evidenziano elementi di fatto, tratti dalle dichiarazioni degli operanti e da massime di esperienza, sulla presenza di più persone sul luogo dei fatti, motivando quindi adeguatamente sulla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere state udite da altri estranei, cfr. Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546; quanto al reato ex art. 337 cod. pen., pag. 3, dove alcuna contraddizione si rinviene con la circostanza che la persona fosse "gia nota" alle forze dell'ordine, posto che la stessa non escludeva la necessità di una formale identificazione da parte degli operanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il ‘

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 152 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., pag. 2 della sentenza impugnata, dove si evidenziano elementi di fatto, tratti dalle dichiarazioni degli operanti e da massime di esperienza, sulla presenza di più persone sul luogo dei fatti, motivando quindi adeguatamente sulla possibilità che le espressioni offensive rivolte al pubblico ufficiale possano essere state udite da altri estranei, cfr. Sez. 6, n. 15440 del 17/03/2016, Rv. 266546; quanto al reato ex art. 337 cod. pen., pag. 3, dove alcuna contraddizione si rinviene con la circostanza che la persona fosse "gia nota" alle forze dell'ordine, posto che la stessa non escludeva la necessità di una formale identificazione da parte degli operanti); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ‘
Sentenza Cassazione n. 11353/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris