CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 37841/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile perché generico, non confrontandosi criticamente con la motivazione, la quale ha escluso i presupposti integranti l'invocata causa di non punibilità in ragione di una serie di elementi accertati nel caso concreto, ossia la reiterazione nel tempo degli illeciti, da considerarsi espressivi di serialità, l'intensità del dolo, il contenuto della condotta, avendo l'imputato totalmente omesso ogni adempimento fiscale, il contesto della vicenda, contraddistinto da una illecita attività di smaltimento di rifiuti svolta interamente in nero, l'ammontare globale dell'imposta evasa, superiore a 110 mila euro: elementi che, unitamente valutati sono stati ritenuti incompatibili, in maniera non certo implausibile sul piano logico, con la qualificazione dell'offesa in termini di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.