CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 27453/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Na) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza quanto al capo B), dichiarazione di inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, in riforma della pronuncia emessa il 9/6/2015 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, perché estinto per prescrizione, al pari delle annualità 2008 e 2009 del delitto di cui all'art. 5, stesso decreto, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta quanto alla residua annualità 2011 del citato reato ex art. 5 e di quelli di cui agli artt. 8 e 10, decreto in esame. 2. Propone ricorso per cassazione il Gallo, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - violazione degli artt. 157-161 cod. pen., 17, d. Igs. n. 74 del 2000; vizio di motivazione. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinto il reato di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, dato che il termine di prescrizione decorre dall'emissione delle singole fatture, ovvero, qualora molteplici nello stesso periodo di imposta, dall'emissione dell'ultima di esse; ebbene, nel caso di specie il suddetto termine sarebbe interamente decorso già alla data della sentenza di appello. In senso contrario, peraltro, non potrebbe richiamarsi l'art. 17, comma d. Igs. n. 74 del 2000, perché non applicabile ratione temporis; - le stesse censure sono poi mosse quanto al reato di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000. L'unica annualità sottratta alla prescrizione - 2011 - sarebbe palesemente inferiore alla soglia di punibilità, ed il fatto, dunque, non costituirebbe più reato, per favor rei, attesa la successione di leggi nel tempo. Il giudizio di responsabilità per lo stesso reato, peraltro, sarebbe privo di ogni motivazione, così imponendosi ulteriormente l'annullamento della sentenza; - l'omessa motivazione, infine, è lamentata anche in ordine alle circostanze attenuanti generiche, pur oggetto di gravame. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso risulta fondato con riguardo al delitto di cui all'art. 5, d. Igs. n. 74 del 2000, contestato al capo B). 4.1. L'omessa dichiarazione relativa all'anno di imposta 2011 - l'unica non dichiarata prescritta in appello - ha generato, infatti, un'imposta evasa pari a 33.884,53 euro, che, dunque, superava la soglia di punibilità vigente all'epoca del fatto (pari a 30.000 euro); la stessa soglia, tuttavia, è stata successivamente elevata dal legislatore (nella misura di 50.000 euro) con il d. Igs. n. 158 del 2015, tutt'oggi vigente, con l'effetto che - in ossequio al principio del favor rei - la sentenza deve essere annullata in parte qua, perché il fatto non sussiste. 5. In ordine ai residui motivi di censura, invece, il ricorso è inammissibile. 6. Quanto al primo, che lamenta la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione del delitto di cui al capo C) - art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000 - si osserva che, per costante giurisprudenza, la fattispecie in esame costituisce reato istantaneo, che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse (tra le molte, Sez. 3, n. 47459 del 5/7/2018, Melignano, Rv. 274865; successivamente, ex multis, Sez. 3, n. 47294 del 28/10/2021, Fecchio, non massimata); il dies a quo della prescrizione, pertanto, coincide - anno per anno - con la data di emissione dell'ultima fattura. 7. Tanto premesso in generale, si osserva che al Gallo è stata contestata - e riconosciuta - la recidiva specifica infraquinquennale, che comporta un doppio aumento del termine di prescrizione, ai sensi prima dell'art. 99, comma 4, cod. pen., quindi dell'art. 161 cod. pen., in presenza di atti interruttivi; ebbene, applicando questo doppio aumento sulla pena massima di sei anni di reclusione, ecco che il termine di prescrizione non risulta ancora decorso, neppure quanto alla più risalente annualità del 2007. 8. Sul punto, peraltro, non risulta rilevante - nel caso di specie - la questione rimessa alle Sezioni unite di questa Corte per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia "se il limite all'aumento di pena di cui alla previsione dell'art. 99, comma sesto, cod. pen., rilevi in ordine alla qualificazione della recidiva, come prevista dai commi secondo e quarto del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e/o influisca sulla determinazione del termine di prescrizione"; l'aumento applicato dalla Corte di appello per la recidiva, infatti, è superiore ad 1/3 (pena base di un anno e tre mesi di reclusione, aumentata a due anni ed un mese di reclusione, poi ulteriormente aumentata per la continuazione), così da renderne certa la natura di circostanza ad effetto speciale. 9. Manifestamente infondato, infine, è anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello, pronunciandosi sul tema, ha infatti steso un argomento logico e congruo, come tale non censurabile, con il quale ha sottolineato la gravità e la reiterazione delle condotte, insieme ai precedenti penali, anche per fatti specifici, espressione di una elevata pericolosità criminale. 10. Conclusivamente, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al capo B), limitatamente alla residua annualità 2011, perché il fatto non sussiste, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la rideterminazione della pena. Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., infine, si dichiara l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità quanto alle residue imputazioni non dichiarate estinte. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) con riferimento alla annualità 2011 perché il fatto non sussiste e rinvia per la rideterminazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale