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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:687
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Cause riunite C ‑ 143/20 e C ‑ 213/20 A contro O (C ‑ 143/20) e G.W., E.S. contro A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C ‑ 213/20) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/83/CE – Contratti collettivi di assicurazione sulla vita collegati a fondi di investimento – Portata e contenuto degli obblighi di informazione precontrattuale – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Omissioni ingannevoli»

I. Introduzione

1. Le controversie nel procedimento principale riguardano consumatori polacchi che hanno aderito a contratti collettivi di assicurazione sulla vita.

Tali consumatori affermano che non è stato loro comunicato il livello di dettaglio richiesto per quanto riguarda le caratteristiche e i rischi di tali prodotti assicurativi.

A tale titolo, essi chiedono il recupero di tutti gli importi investiti in detti prodotti.

In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia) solleva diverse questioni relative alla portata dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sull’assicurazione vita») e agli effetti di tale mancata comunicazione di informazioni (integrale).

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Direttiva sull ’ assicurazione vita

2. La direttiva sull’assicurazione vita mira ad eliminare le divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo coordinando taluni aspetti relativi all’accesso alle attività di assicurazione sulla vita e al loro esercizio ( 3 ).

A tal riguardo, il considerando 52 di tale direttiva enuncia quanto segue: «Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti.

Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze.

Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo.

È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto».

3. Ai sensi dell’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, intitolato «Informazioni per i contraenti»: «1.

Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A. (...)

3. Lo Stato membro dell’impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell’allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell’impegno da parte del contraente.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato III sono adottate dallo Stato membro dell’impegno».

4. Nella parte pertinente l’allegato III di tale direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», prevede quanto segue: «Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno. (...) A. Prima di concludere il contratto Informazioni relative all’impresa di assicurazioni Informazioni relative all’impegno (...) (...) a.11.

Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile a.12.

Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile (...)».

2. Direttiva sulle pratiche commerciali sleali

5. La direttiva 2005/29/CE (in prosieguo: la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( 4 ) si applica «alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto» ( 5 ).

L’articolo 5 della medesima direttiva dispone quanto segue: «1.

Le pratiche commerciali sleali sono vietate. (...)

4. In particolare, sono sleali le pratiche commerciali:

a) ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 (...)».

6. L’articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, intitolato «Omissioni ingannevoli», stabilisce quanto segue: «1.

È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. (...)

5. Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo».

B. Diritto polacco 7.

All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, l’attività assicurativa in Polonia era disciplinata dall’Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (in prosieguo: la «legge sulle attività assicurative») ( 6 ).

Tale legge era volta a recepire la direttiva sull’assicurazione vita.

8. Nella parte pertinente l’articolo 13 della legge sulle attività assicurative prevedeva quanto segue: «(...)

4. Per quanto riguarda l’assicurazione sulla vita collegata ad un fondo di investimento, di cui alla sezione I, gruppo 3, dell’allegato alla presente legge, la compagnia di assicurazioni è tenuta a precisare o a menzionare nel contratto di assicurazione quanto segue: 1) l’elenco dei fondi di investimento proposti; 2) le modalità di determinazione del valore delle prestazioni e del valore di riscatto dell’assicurazione, comprese le norme relative al riscatto delle quote dei fondi di investimento e ai termini di conversione in denaro e di pagamento della prestazione; 3) le norme che disciplinano il modo in cui il fondo deve investire le sue risorse, comprese, in particolare, le caratteristiche delle attività che compongono il fondo, i criteri di selezione delle attività nonché i principi della loro diversificazione e altri limiti sugli investimenti; 4) le norme e i termini per la valutazione delle quote del fondo di investimento; 5) le modalità di determinazione dell’importo dei costi e di tutti gli altri oneri dedotti dai premi assicurativi o dal fondo di investimento; (...)».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali A. Causa C ‑ 143/20

9. O (in prosieguo: la «convenuta nella causa C‑143/20») è una persona giuridica con sede in Polonia.

Essa ha stipulato con una compagnia di assicurazioni un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento.

In forza di tale contratto, la compagnia di assicurazioni sulla vita agiva in qualità di assicuratore e la convenuta nel procedimento C‑143/20 in qualità di contraente dell’assicurazione.

10. Il contratto particolare concluso tra la convenuta e la compagnia di assicurazioni era collegato a un fondo di investimento.

Il regolamento del fondo precisava che i premi assicurativi sarebbero stati investiti fino al 100% in certificati emessi da B1.

I pagamenti previsti da tali certificati erano basati sull’indice B2.

11. L’8 ottobre 2010, A, una persona fisica (in prosieguo: il «ricorrente nella causa C‑143/20»), ha aderito al contratto collettivo di assicurazione sulla vita concluso tra la convenuta nella causa C‑143/20 e un’impresa di assicurazione.

In forza delle disposizioni della dichiarazione di adesione a tale contratto, il ricorrente nella causa C‑143/20 avrebbe versato un premio iniziale e successivamente un premio assicurativo mensile regolare.

Il periodo di assicurazione previsto da tali disposizioni è stato fissato in 15 anni.

12. Il contratto di assicurazione non precisava le regole di valutazione delle quote del fondo di investimento, le attività nette dell’intero fondo, né i certificati in cui erano investiti i premi versati dal ricorrente nella causa C‑143/20.

Esso non precisava neppure il metodo di calcolo del valore dell’indice sul quale erano fondati i pagamenti di tali certificati.

13. Tuttavia, il regolamento del fondo spiegava effettivamente che la garanzia di scadenza versata dalla compagnia di assicurazioni al termine della durata contrattuale di 15 anni non sarebbe stata inferiore all’importo della totalità dei premi investiti, e sarebbe potuta aumentare in caso di sviluppo positivo dell’indice B2.

In caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima del termine del suo periodo di validità, la compagnia di assicurazioni si impegnava a rimborsare all’assicurato un importo pari al valore delle sue quote nel fondo di investimento in tale data.

14. Dopo un periodo di sette anni, e in considerazione delle perdite significative di valore dei fondi investiti dal ricorrente nella causa C‑143/20, quest’ultimo ha risolto il contratto.

La compagnia di assicurazioni gli ha versato, quale valore di riscatto, un importo corrispondente al valore delle sue quote nel fondo di investimento alla data della risoluzione del contratto di assicurazione.

15. Il ricorrente nella causa C‑143/20 ha promosso un’azione di recupero dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia).

Egli afferma di essere stato indotto in errore circa la natura dell’investimento nel quale dovevano essere collocati i premi.

16. Il giudice del rinvio rileva che, a seconda della versione linguistica, l’obbligo di informazione cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, in combinato disposto con i punti a.11. e a.12. dell’allegato III, punto A, della medesima direttiva, nonché con l’articolo 185, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE ( 7 ) (in prosieguo: la «direttiva solvibilità II»), richiede che siano comunicate al ricorrente nella causa C‑143/20 informazioni complete sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento offerte.

La mancata comunicazione di tali informazioni darebbe quindi luogo a una pratica commerciale sleale ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

17. In tale contesto di fatto e di diritto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) [S]e l’articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della [direttiva solvibilità II] e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III , punto 12, della [direttiva sull’assicurazione vita], debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione), sia obbligato a fornire all’assicurato consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche (inglese – indication of the nature, tedesco – Angabe der Art, francese – indications sur la nature) dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato), o se sia sufficiente indicare unicamente il tipo degli attivi sottostanti (di base), senza comunicare le caratteristiche di tale strumento. 2) [I]n caso di risposta alla prima questione nel senso che l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione di tipo “unit-linked” – collegata a un fondo di investimento), è tenuto a fornire al consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico, sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è incorporato un derivato), se l’articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della [direttiva solvibilità II] e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III A, punto 12, della [direttiva sull’assicurazione vita], debbano essere interpretati nel senso che le informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato) comunicate all’assicurato consumatore devono contenere informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio [(GU 2004, L 145, pag. 1)] e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio], del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE [GU 2014, L 173, pag. 349], ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi riguardanti il prodotto derivato e il suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore. 3) [S]e l’articolo 185, paragrafo 4, della [direttiva solvibilità II] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento) in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui è incorporato un derivato), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione), deve fornire all’assicurato consumatore informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi relativi agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati al prodotto derivato e al suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore. 4) [I]n caso di risposta affermativa alla seconda o alla terza questione (o ad entrambe), se la mancata comunicazione, al momento dell’offerta del prodotto assicurativo, al consumatore da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle informazioni richieste (indicate nella seconda e nella terza questione), costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della [direttiva sulle pratiche commerciali sleali] e se la mancata comunicazione delle informazioni richieste costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva. 5) [I]n caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una chiara informazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione [che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento)], che gli attivi del fondo di investimento (fondo unit‑linked) sono allocati in prodotti derivati (o prodotti strutturati che incorporano derivati) costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva. 6) [I]n caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una dettagliata spiegazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento (fondo unit‑linked), comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato (o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato), costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva».

B. Causa C ‑ 213/20

18. La A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (in prosieguo: la «convenuta nella causa C‑213/20») è una persona giuridica con sede in Polonia che commercializza prodotti assicurativi sulla vita.

Nel luglio 2011 essa ha stipulato con la A.S.A., una società operante nel settore bancario, un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento, in forza del quale la convenuta nella causa C‑213/20 avrebbe agito in qualità di assicuratore e A.S.A. in qualità di contraente dell’assicurazione (in prosieguo: il «contraente dell’assicurazione nella causa C‑213/20»).

19. Il contratto particolare concluso tra la convenuta e il contraente dell’assicurazione nella causa C‑213/20 era collegato a un fondo.

Il regolamento del fondo precisava che i premi assicurativi sarebbero stati investiti fino al 100% in obbligazioni indicizzate di una società terza.

20. Il 28 e il 30 novembre 2011 G.W. e E.S., entrambe persone fisiche (in prosieguo: le «ricorrenti nella causa C‑213/20»), hanno depositato, rispettivamente, le loro dichiarazioni individuali di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita.

In forza delle disposizioni di tali dichiarazioni, le ricorrenti nella causa C‑213/20 avrebbero versato un premio iniziale e successivamente un premio assicurativo mensile regolare.

Il periodo di assicurazione previsto da tali disposizioni è stato fissato in 15 anni.

21. L’offerta di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita di cui trattasi è stata presentata nel corso di un’unica riunione nei locali del contraente dell’assicurazione.

Il prodotto assicurativo è stato presentato alle ricorrenti nella causa C‑213/20 come un investimento di capitali sotto forma di risparmio sistematico.

La presentazione orale del prodotto assicurativo era incentrata sulla presentazione di grafici relativi ai rendimenti potenziali derivanti dal fatto di investire in un fondo di investimento assicurativo.

Nel corso della medesima riunione le ricorrenti nella causa C‑213/20 hanno altresì ricevuto documenti, vale a dire la dichiarazione di adesione e le clausole contrattuali tipo.

22. Tuttavia, alle ricorrenti nella causa C‑213/20 non sono state fornite informazioni riguardanti le condizioni di acquisto delle obbligazioni indicizzate della società terza.

Pertanto, le ricorrenti nella causa C‑213/20 non disponevano di informazioni relative ai fattori di rischio associati all’investimento in tali prodotti strutturati.

Le uniche informazioni relative ai rischi derivanti dal regolamento del fondo includevano, in particolare, i rischi connessi al deprezzamento dell’indice in riferimento al quale sono stati investiti i premi assicurativi a causa dell’evoluzione dei mercati finanziari e all’eventuale perdita di una parte dei premi investiti in caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima della fine del periodo di assicurazione.

23. Unitamente alla dichiarazione di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita, le ricorrenti nella causa C‑213/20 hanno firmato anche un atto scritto contenente informazioni in cui veniva chiarito che, durante il periodo di assicurazione, il valore delle quote del fondo avrebbe potuto variare in modo significativo in funzione della valutazione degli strumenti finanziari nei quali il fondo investiva.

Tuttavia, è stato loro assicurato che, al termine del periodo contrattuale di 15 anni, sarebbe stata loro versata la totalità del valore delle quote del fondo di investimento.

24. Conformemente ai termini e alle condizioni del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, i premi versati dalle ricorrenti nella causa C‑213/20 sono stati investiti in obbligazioni indicizzate della società terza.

Durante il periodo di assicurazione il valore delle quote del fondo di investimento è progressivamente diminuito.

Dopo un periodo di otto anni la ricorrente G.W. ha risolto il contratto con effetto a decorrere dal 23 gennaio 2019.

25. La compagnia di assicurazioni ha versato a G.W. un valore di riscatto corrispondente al valore delle sue quote nel conto, diminuito di talune spese di liquidazione.

Al momento della domanda di pronuncia pregiudiziale la ricorrente E.S. stava continuando a pagare i premi e non aveva ancora posto fine al rapporto giuridico derivante dal contratto da essa sottoscritto.

26. Tuttavia, le ricorrenti nella causa C‑213/20 hanno proposto un ricorso contro la convenuta dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia).

A sostegno delle loro conclusioni, esse sostengono che la convenuta non ha fornito loro informazioni complete sulle caratteristiche delle obbligazioni indicizzate della società terza e sui rischi ad esse connessi.

Pertanto, non esisteva un’effettiva dichiarazione di intenti al fine di aderire al contratto collettivo di assicurazione sulla vita.

27. Il giudice del rinvio rileva che, sebbene le ricorrenti nella causa C‑213/20 non siano formalmente parti del contratto di assicurazione stipulato tra la convenuta e il contraente dell’assicurazione, l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita contiene un obbligo di comunicazione delle informazioni riguardante «le informazioni di cui all’allegato III, punto A» della direttiva, «prima» della conclusione di un contratto di assicurazione.

Dato che, in tali circostanze, il consumatore assume alcuni degli obblighi del contraente dell’assicurazione, in particolare l’obbligo di pagare i premi, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se all’assicurato debbano essere fornite tutte le informazioni trasmesse al contraente dell’assicurazione nella causa C‑213/20 quando ha stipulato il contratto con la convenuta nella causa C‑213/20.

Se così è, sorgono incertezze quanto ai tempi di tale comunicazione e al modo in cui debba essere interpretato l’ambito di applicazione dei punti a.11. e a.12. dell’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita.

28. Pertanto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di fornire le informazioni ivi menzionate riguarda anche l’assicurato che non è al contempo il contraente e che agisce come persona aderente in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza, a capitale variabile, concluso tra l’impresa di assicurazione e un imprenditore operante quale contraente dell’assicurazione, nonché in qualità di investitore effettivo in relazione alle risorse finanziarie versate a titolo di premio assicurativo. 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11. e a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima questione, l’obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica anche che il consumatore assicurato debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi, del loro tipo e della loro entità, connessi ad un investimento negli attivi di un fondo di capitale (quali obbligazioni strutturate o derivati), o se sia sufficiente, ai sensi della citata disposizione, fornire al consumatore assicurato solo informazioni di base sui principali rischi connessi all’investimento in un fondo assicurativo di capitale. 3) Se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11. e a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima e alla seconda questione, esso comporta l’obbligo di informare il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione sulla vita in qualità di assicurato di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche di cui l’emittente degli attivi (obbligazioni strutturate o derivati) che compongono il fondo assicurativo di capitale abbia informato l’assicuratore. 4) In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se l’articolo 36, paragrafo 1, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che il consumatore, che aderisce in qualità di assicurato ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza a capitale variabile, deve ricevere informazioni relative alle caratteristiche degli attivi di capitali nonché ai rischi connessi all’investimento nei suddetti attivi prima della conclusione del contratto, nell’ambito di una procedura precontrattuale separata, e quindi se il citato articolo osti ad una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 13, paragrafo 4, della [legge sulle attività assicurative], ai sensi della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all’atto della sua stipulazione, e nella quale il momento della comunicazione delle informazioni non è stato esplicitamente e chiaramente determinato e distinto, nell’ambito della procedura di adesione al contratto. 5) In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3, se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11. e a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell’obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento oggettivamente essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e di assicurazione per il caso di sopravvivenza a capitale variabile e se, di conseguenza, l’accertamento della mancata corretta attuazione di un siffatto obbligo possa avere come effetto di conferire al consumatore assicurato, a seguito di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia originaria del contratto o di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia di una dichiarazione individuale di adesione al contratto in questione, il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati».

C. Procedimento dinanzi alla Corte

29. Con decisione del 24 marzo 2021, le due cause C‑143/20 e C‑213/20 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

30. Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nella causa C‑213/20, la convenuta nella causa C‑213/20, i governi greco, italiano e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea.

Le ricorrenti nella causa C‑213/20, la convenuta nella causa C‑213/20, i governi italiano e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì risposto a quesiti scritti posti loro il 23 marzo 2021.

IV. Analisi

31. Le presenti conclusioni sono strutturate come segue.

Inizierò esponendo e spiegando la natura dei prodotti assicurativi di cui trattasi e successivamente riassumerò le circostanze di fatto comuni che risulteranno pertinenti ai fini delle presenti conclusioni (A).

Mi soffermerò poi sull’ordine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio (B), prima di esaminarle nel merito: chi sia titolare dell’obbligo di comunicare le informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita (C); quali informazioni debbano essere comunicate ai sensi di tale disposizione (D); quando tale comunicazione debba aver luogo (E); e quali siano le conseguenze della mancata osservanza di tale obbligo (F).

A. Sui prodotti collettivi di assicurazione sulla vita e sul contesto di fatto pertinente

32. Il settore assicurativo è un ambito particolarmente delicato quando si tratta della necessità di tutelare il consumatore ( 8 ).

I contratti di assicurazione sono prodotti finanziari giuridicamente complessi, che possono differire considerevolmente a seconda dell’assicuratore che li offre e atti a implicare impegni finanziari importanti e potenzialmente di durata assai lunga.

In tale contesto, il consumatore versa naturalmente in una situazione di debolezza rispetto all’assicuratore ( 9 ).

Nel 2013 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha presentato una relazione riguardante la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, sottolineando il fatto preoccupante che, per i servizi finanziari e i beni immobili, le pratiche sleali più comunemente riferite negli Stati membri riguardavano la mancanza di informazioni essenziali nella fase della pubblicità e una descrizione ingannevole dei prodotti in questione ( 10 ).

33. È per tali ragioni che la giurisprudenza della Corte copre un ambito ristretto di tutela dei consumatori ( 11 ).

Sebbene non assoluto ( 12 ), il livello di tutela più elevato riconosciuto pertanto dalla Corte mira a riequilibrare la posizione negoziale della parte più debole che partecipa a un rapporto contrattuale con un’impresa di assicurazione (vale a dire, il contraente dell’assicurazione o il consumatore) ( 13 ).

34. Tali considerazioni non sono diverse per il settore assicurativo .

In parole povere, mentre l’assicurazione copre pericoli o rischi che possono verificarsi (e quindi ha valore solo in caso di sinistro), talune assicurazioni si riferiscono ad una copertura finanziaria che prevede una remunerazione per un evento che avverrà certamente.

Queste ultime promettono quindi un pagamento o sotto forma di un minimo garantito oppure di una valutazione dell’investimento quando viene riscattato.

35. Un contratto collettivo di assicurazione sulla vita è un unico contratto di copertura assicurativa sulla vita tra una compagnia di assicurazioni e un contraente dell’assicurazione.

I singoli consumatori possono scegliere di aderire alla copertura del contratto collettivo presentando dichiarazioni individuali da cui risulti la loro volontà in tal senso.

Come corrispettivo del pagamento di premi periodici, tali consumatori beneficiano della tutela offerta dal regime sottostante al rispettivo contratto.

36. Tuttavia, numerosi prodotti o contratti di assicurazione sulla vita sono concepiti e venduti esclusivamente come strumenti di investimento finanziario personale o strumenti che presentano molti elementi simili.

Sono spesso commercializzati come forma di risparmio a fini pensionistici.

Ciò vale per le polizze assicurative collegate a un fondo di investimento.

In base a tali tipi di contratto, i premi versati sono investiti in «quote» di un fondo di investimento.

Il valore di tali quote dipende quindi dall’attivo costituente la parte centrale del fondo.

Se il valore di tale attivo sottostante varia, varierà anche il valore delle quote nelle quali sono stati investiti i premi del contraente dell’assicurazione.

Al fine di rispondere alla domanda di sicurezza alla luce di tali possibili oscillazioni di valore, i piani assicurativi collegati a un fondo di investimento possono contenere «garanzie di scadenza».

In sostanza, tali garanzie fissano un livello minimo del valore del contratto alla scadenza, vale a dire, al momento della scadenza del contratto, indipendentemente dal valore di mercato delle quote sottostanti.

37. Il tipo di regimi collettivi di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento di cui trattasi nel procedimento principale tende ad essere costituito da prodotti assicurativi popolari.

Essi sono commercializzati presso i consumatori medi con la promessa di sottoscrivere un impegno, finalizzato al risparmio, sicuro e a lungo termine, che può comportare un maggiore rendimento alla cessazione della polizza o al momento di fruire dell’evento previsto dalla polizza ( 14 ).

Infatti, come chiarito dal giudice del rinvio, le cause di cui trattasi sono solo due esempi di numerose controversie di natura analoga pendenti dinanzi allo stesso giudice.

38. Infine, prima di procedere all’esame del merito (complesso) delle controversie nel procedimento principale, può essere utile ricordare brevemente le circostanze di fatto comuni e pertinenti all’origine delle stesse.

39. In una data non comunicata dal giudice del rinvio, due contratti collettivi di assicurazione sulla vita, indipendenti e non collegati tra loro, sono stati conclusi tra una compagnia di assicurazioni e un contraente dell’assicurazione.

Entrambi sono persone giuridiche.

Nel 2010 e nel 2011 i ricorrenti nel procedimento principale, che sono persone fisiche in Polonia e apparentemente anche consumatori ai sensi della pertinente normativa dell’Unione, hanno volontariamente aderito alla copertura di tali contratti per 15 anni.

In cambio, hanno accettato l’obbligo di versare ogni mese un premio fisso per tutta la durata di tale periodo.

40. Poiché la rispettiva copertura assicurativa sulla vita era collegata ad un fondo di investimento, la compagnia di assicurazioni avrebbe investito i premi versati dai ricorrenti in «quote» (in altri termini, azioni) di tale fondo.

Tali investimenti comportavano il rischio che il valore di tali quote variasse in modo significativo durante il periodo di validità dell’assicurazione.

41. Tuttavia, alla scadenza del periodo di 15 anni, ai ricorrenti è stata assicurata una garanzia di scadenza pari ad almeno l’importo totale dei premi investiti (C‑143/20) o al valore totale delle quote del fondo di investimento (C‑213/20).

Esisteva altresì la possibilità di un rimborso più elevato qualora i fondi ai quali il rispettivo contratto collettivo di assicurazione sulla vita era collegato fossero aumentati di valore nel corso del periodo di assicurazione pertinente.

42. In caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima della data di scadenza, i ricorrenti nel procedimento principale sarebbero stati rimborsati solo per un importo pari al valore delle rispettive quote del fondo di investimento, valutato al momento del ritiro, e salvo pagamento di una tassa di liquidazione.

Nel procedimento principale ciò significava che il valore della totalità dei fondi rimborsati era nettamente inferiore a quanto investito dal rispettivo ricorrente.

43. I ricorrenti nel procedimento principale sostengono di non essere stati sufficientemente informati sulla natura e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita ai quali hanno aderito.

Di conseguenza, essi non disponevano di un quadro sufficientemente chiaro dei rischi connessi.

Essi hanno quindi citato rispettivamente un contraente dell’assicurazione (C‑143/20) e una compagnia di assicurazioni (C‑213/20) al fine di invalidare le dichiarazioni di adesione ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita di cui trattasi e di chiedere il rimborso di tutti i fondi investiti in tali polizze.

B. Sulla riformulazione delle questioni e sul loro ordine

44. Prima di avventurarsi nel merito delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre fornire chiarimenti preliminari su due aspetti delle presenti cause: in primo luogo, il diritto dell’Unione applicabile, e sulla base di quest’ultimo, in secondo luogo, la formulazione e la semplificazione delle questioni pregiudiziali.

45. In primo luogo, in alcune delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di talune disposizioni della direttiva solvibilità

II. Tuttavia, come sottolineato correttamente dal governo polacco e dalla [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di tale direttiva è stata rinviata fino al 1° gennaio 2016 ( 15 ).

Pertanto, dato che i ricorrenti nel procedimento principale avevano già completato le loro dichiarazioni di adesione ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita di cui trattasi, rispettivamente, l’8 ottobre 2010 (C‑143/20) e il 28 e il 30 novembre 2011 (C‑213/20), la direttiva solvibilità II non è applicabile ratione temporis alle presenti cause.

46. Analogamente, con la seconda questione nella causa C‑143/20, il giudice del rinvio cerca di confrontare la portata dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita con l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE.

Tuttavia, le direttive 2004/39 e 2014/65 escludono espressamente le imprese di assicurazione dal loro ambito di applicazione ( 16 ).

Inoltre, la direttiva 2014/65 non era, anzitutto, applicabile ratione temporis ai fatti oggetto del procedimento principale.

A tale titolo, ogni valutazione in base a tale direttiva sarebbe del tutto teorica ( 17 ).

47. Pertanto, propongo di riformulare le questioni prima e seconda nella causa C‑143/20, nonché le questioni prima, seconda e terza nella causa C‑213/20 come volte unicamente ad ottenere un’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

Inoltre, tenuto conto del fatto che la terza questione nella causa C‑143/20 richiede unicamente un’interpretazione dell’articolo 185, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, tale questione diviene irrilevante e non necessita quindi di una risposta da parte della Corte.

48. In secondo luogo, le questioni, riformulate e semplificate, affrontano il tema della comunicazione delle informazioni prima dell’adesione ad un contratto di assicurazione ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita sotto quattro diversi profili: su chi grava l’onere di informare i consumatori sulle caratteristiche e sui rischi dei prodotti collettivi di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento; quali informazioni devono essere comunicate; quando tale comunicazione deve aver luogo; e quali sono le conseguenze di tale mancata comunicazione.

49. La prima questione nella causa C‑143/20 e la prima questione nella causa C‑213/20 chiedono, in sostanza, su chi gravi esattamente l’obbligo di informare il contraente dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

Nelle particolari circostanze di fatto del procedimento principale, tale determinazione è complicata dal fatto che il «venditore» effettivo del prodotto assicurativo non è un’impresa di assicurazione, bensì un’altra persona (giuridica) (C).

50. La seconda questione nella causa C‑143/20 nonché le questioni seconda e terza nella causa C‑213/20 mirano, in sostanza, ad ottenere un’interpretazione del quesito concernente « quali » siano le informazioni interessate.

Come riformulate, tali questioni sono dirette ad accertare il tipo e il grado di precisione delle informazioni che devono essere comunicate ai ricorrenti nel procedimento principale in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.11. e a.12. (D).

51. Il « come » è esaminato dalla quarta questione nella causa C‑213/20.

Essa chiede se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita implichi l’obbligo di istituire un procedimento precontrattuale distinto durante il quale le informazioni contenute nell’allegato III, punto A, devono essere comunicate al consumatore.

Se così è, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla questione se tale articolo osti a una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative, che non precisa in quale momento debba intervenire l’obbligo di informazione (E).

52. Le questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 e la quinta questione nella causa C‑213/20 sono dirette ad accertare le conseguenze della mancata comunicazione delle informazioni necessarie ad informare il consumatore della natura e delle caratteristiche di un prodotto assicurativo.

Esse lo fanno sotto il profilo, rispettivamente, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e della direttiva sull’assicurazione vita (F).

53. Esaminerò tali questioni una alla volta.

C. Chi è il titolare dell’obbligo di informazione e chi ne è il destinatario?

54. Con la prima questione nella causa C‑213/20 e con la prima questione nella causa C‑143/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una persona assicurata che non sia il contraente dell’assicurazione, e che abbia semplicemente aderito in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento, debba ricevere le informazioni oggetto dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

55. La convenuta nella causa C‑213/20 ritiene che si debba rispondere in senso negativo a tali questioni.

Essa sostiene che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita prevede unicamente un obbligo di informazione tra l’impresa di assicurazione e il contraente dell’assicurazione.

Qualora i consumatori aderiscano a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita tra un’impresa di assicurazione e un contraente dell’assicurazione, senza tuttavia divenire contraente dell’assicurazione a pieno titolo, l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva non è applicabile.

56. Le ricorrenti nella causa C‑213/20, i governi italiano e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] affermano, in sostanza, che da un’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita risulta che l’obbligo di informazione ivi contenuto dovrebbe essere interpretato nel senso che esso si estende ai consumatori che aderiscono ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita qualora tali consumatori assumano i principali obblighi del contraente dell’assicurazione (quali il pagamento del premio e l’assunzione del rischio di investimento sottostante al contratto).

57. Condivido questa seconda tesi.

58. Conformemente ai suoi considerando 2, 3 e 5, la direttiva sull’assicurazione vita mira a promuovere un mercato interno nel settore dell’assicurazione sulla vita, garantendo al contempo un’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari dell’assicurazione nell’Unione europea.

59. Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo, la direttiva mira a tutelare i consumatori attraverso una scelta basata sulle informazioni ( 18 ).

Tale approccio si riflette nel considerando 52, in cui viene spiegato che la direttiva sull’assicurazione vita si propone, in particolare, di coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi che gli vengono proposti.

Come viene rilevato nel medesimo considerando, per beneficiare appieno, nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni, di una gamma più ampia e più diversificata di contratti e della maggiore concorrenza, tale consumatore deve disporre delle informazioni necessarie per scegliere il contratto più consono alle sue esigenze ( 19 )

60. Tale protezione adeguata deve essere garantita, in particolare, attraverso l’obbligo di informazione previsto all’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita.

Al paragrafo 1 di tale articolo, detta disposizione stabilisce che al «contraente» devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A, prima della conclusione del «contratto d’assicurazione».

Quanto al paragrafo 2, a detto «contraente» è riconosciuto il diritto di essere tenuto al corrente di qualsiasi modifica delle informazioni elencate nell’allegato III, punto B, durante la vigenza del contratto di assicurazione.

Se necessario, per una corretta comprensione da parte del «contraente» degli elementi essenziali dell’impegno, il paragrafo 3 stabilisce inoltre che gli Stati membri possono imporre alle «imprese di assicurazione» obblighi di informazione di portata più ampia rispetto a quelli contenuti nei paragrafi 1 e

2. Conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 36 di tale direttiva, il diritto nazionale disciplina le modalità di applicazione di tali obblighi.

61. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita sono redatti in forma passiva.

Essi non precisano il soggetto sul quale gravano gli obblighi di informazione ivi previsti.

Essi sono quindi in contrasto, ad esempio, con il paragrafo 3, di tale disposizione, che indica specificamente le «imprese di assicurazione» come potenzialmente soggette a obblighi di informazione che vanno oltre quelli armonizzati nella direttiva.

62. Perché il legislatore dell’Unione non ha precisato su chi dovrebbe gravare l’obbligo di informazione previsto ai paragrafi 1 (e 2) dell’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita? Le osservazioni delle parti non forniscono alcuna indicazione quanto alle ragioni sottese a tale stile redazionale.

Né tali informazioni possono essere ricavate dai lavori preparatori della direttiva sull’assicurazione vita.

63. La risposta alla questione del soggetto su cui grava l’obbligo di informazione è diretta e intuitiva in caso di situazioni contrattuali semplici tra due controparti, in cui esiste un solo assicuratore e un solo contraente dell’assicurazione.

La stessa risposta diviene meno ovvia in caso di accordi più complessi , nell’ambito dei quali figurano più di due sole parti.

E cosa accade se il contraente dell’assicurazione (iniziale, nominale) inizia a invitare altri ad aderire alla polizza, o rivende tale prodotto a terzi, e detti terzi si assumono effettivamente i rischi giuridici e/o economici derivanti dal contratto di assicurazione?

64. L’esatta classificazione giuridica di tali accordi complessi può dipendere fortemente dalle categorie applicabili del diritto (civile) nazionale e dal tipo esatto di accordo giuridico concluso in base a tali categorie.

Tuttavia, indipendentemente dalla tassonomia che sarà alla fine stabilita, la lettura dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita alla luce dei considerando 2, 3 e 52 della stessa non consente semplicemente di arrivare a sostenere una posizione secondo la quale il consumatore, che si presume sia sempre tutelato dall’obbligo di informazione previsto all’articolo 36, sarebbe completamente estraneo a tale scenario.

La scelta di un determinato modello commerciale o di vendita di prodotti assicurativi, e quindi l’inserimento nello scenario di un numero di attori più elevato di quello precedentemente previsto dalla normativa, non può comportare l’elusione degli obblighi di tale direttiva.

65. Ammetto che l’accoglimento delle ipotesi più complesse nel testo dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita richiede una minore estensione di tale disposizione ( 20 ).

Tuttavia, tenuto conto della logica e della finalità di tale disposizione, nonché di tale settore generale del diritto, essa è alquanto naturale.

Inoltre, è compatibile con il linguaggio passivo utilizzato nell’articolo 36, paragrafi 1 e 2, della direttiva, che indica chi deve ottenere le informazioni, ma non chi le deve fornire.

66. Infatti, considerati in tale contesto, gli obblighi di informazione di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, della direttiva sull’assicurazione vita sorgono per qualsiasi parte che concluda un contratto di assicurazione con un «contraente».

Tali paragrafi impongono un obbligo di informazione «dinamico» e «itinerante» che segue il cambiamento di controparte contrattuale nell’ambito di un contratto di assicurazione.

Per contro, l’eventuale obbligo supplementare previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo sorge sempre e soltanto per le «imprese di assicurazione», che sono un gruppo definito e chiuso conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva sull’assicurazione vita, se gli Stati membri decidono di andare oltre le norme minime armonizzate contenute nella direttiva.

Qualora sorga tale obbligo supplementare, esso si applica di conseguenza soltanto ad un tipo di controparte (vale a dire alle «imprese di assicurazione»).

Tale obbligo rimane quindi «statico».

67. In maniera veramente algebrica, al fine di individuare su chi grava l’obbligo dinamico di informazione previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, devono essere valutate due variabili.

La prima è l’esistenza di un «contratto di assicurazione».

La seconda è la presenza di un «contraente».

Valuterò se queste due variabili siano soddisfatte nelle circostanze di cui al procedimento principale [sezioni (1) e (2)], prima di proporre una risposta alla prima questione nella causa C‑143/20 e alla prima questione nella causa C‑213/20 [sezione (3)].

1. Sulla presenza di un «contratto di assicurazione»

68. Che cosa è il «contratto di assicurazione» ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita? Il testo della direttiva tace su tale nozione.

Né la direttiva fa riferimento al diritto degli Stati membri su tale punto.

Infatti, il considerando 44 della direttiva spiega espressamente che essa non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti.

Per contro, essa lascia agli Stati membri le decisioni relative al contenuto di tali normative ove non sia altrimenti stabilito ( 21 ).

La portata della nozione di «contratto di assicurazione» deve essere quindi definita tenendo conto del contesto in cui si inserisce la direttiva sull’assicurazione vita e deve trovare un’interpretazione autonoma e uniforme propria del diritto dell’Unione ( 22 ).

69. La Corte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) ha già avuto occasione di precisare che uno dei principi basilari di un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita, è l’esistenza di un’operazione giuridica che comporta «un’assunzione di rischio nuova e indipendente a titolo oneroso» ( 23 ).

È questa la linea seguita anche dalla Corte, in diversi contesti, quando ha esaminato le caratteristiche essenziali di un’operazione di assicurazione.

Anche in tali casi, l’elemento fondamentale è costituito dal fatto che l’assicuratore s’impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto ( 24 ).

Tale operazione implica l’esistenza di un rapporto contrattuale tra (di norma) il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione ( 25 )

70. L’elemento comune di entrambe le definizioni è l’accento posto sulla logica economica (ossia l’assunzione del rischio) piuttosto che sugli accordi contrattuali formali.

Infatti, nel caso specifico dei prodotti assicurativi sulla vita, il «rischio» sopportato dal soggetto (istituzionale) – tipicamente l’impresa di assicurazione – è che la politica di pagamento è attivata nel corso del periodo convenuto e che il contraente dell’assicurazione deve essere risarcito delle eventuali perdite alla scadenza del contratto.

L’obbligazione concordata dal contraente dell’assicurazione corrisponde tipicamente al pagamento di un premio per tutta la durata della polizza.

71. È chiaro che l’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita mira ad aiutare i contraenti dell’assicurazione ad operare una scelta calcolata per quanto riguarda l’accettazione dei loro obblighi nell’ambito di un rapporto contrattuale di nuova assunzione relativo ai prodotti assicurativi.

Infatti, il considerando 52 di tale direttiva chiarisce che al centro dell’obbligo di informazione vi è l’intento di responsabilizzare i contraenti dell’assicurazione e i consumatori quando intraprendono un’operazione giuridica che comporta la conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita ( 26 ).

Ciò implica che la direttiva intende dotare tali parti di tutti gli strumenti necessari per consentire loro di effettuare la propria valutazione dei rischi che essi potrebbero assumere ( 27 )

72. Pertanto, quando un consumatore assume un rischio (o un obbligo) nuovo e indipendente attraverso la sua partecipazione a tale tipo di rapporto giuridico con un terzo, gli obblighi di informazione pre- e post-contrattuale, derivanti dall’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, mirano a consentire a tale consumatore di operare una scelta consapevole quanto al contratto che gli è più consono prima e durante l’esistenza di tale contratto.

73. La questione se siffatto obbligo sia stato sottoscritto diviene allora una valutazione delle circostanze di fatto in una causa particolare, che può essere meglio effettuata dal giudice del rinvio.

Tuttavia, dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta pacifico che i ricorrenti nel procedimento principale hanno depositato «dichiarazioni» individuali per aderire ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita di cui trattasi.

Così facendo, i ricorrenti nel procedimento principale hanno accettato taluni diritti e obblighi.

Questi ultimi sembrano includere l’onere economico del versamento periodico dei premi che la compagnia di assicurazioni investirebbe successivamente in quote dei fondi di investimento collegati.

I primi sarebbero rappresentati, in particolare, da una garanzia di scadenza in base alla quale, al termine di un periodo di 15 anni, i ricorrenti riceverebbero un pagamento potenzialmente superiore o almeno pari al loro investimento complessivo nella polizza.

Data la presenza di tali elementi essenziali, sembrerebbe che, dal punto di vista della direttiva sull’assicurazione vita, le dichiarazioni di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita di cui trattasi siano sfociate nella conclusione di «contratti di assicurazione» ai sensi di tale direttiva.

74. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla spiegazione del giudice del rinvio secondo cui, in forza del diritto polacco, quando un consumatore aderisce ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita, non diviene effettivamente parte di tale contratto, ma acquisisce soltanto lo status di «assicurato».

75. Non spetta alla Corte interpretare o commentare il diritto nazionale.

Tuttavia mi pare strano che qualcuno possa ottenere lo status di assicurato in assenza di un qualsivoglia contratto.

Logicamente, suppongo che un assicurato, in una situazione del genere, debba trovarsi vincolato da un qualche tipo di rapporto giuridico (contrattuale).

Una dichiarazione di adesione, a quanto pare firmata dai ricorrenti nel procedimento principale, potrebbe essere considerata come un’adesione al contratto iniziale tra l’assicuratore e il contraente dell’assicurazione, con i ricorrenti che diventano contraenti dell’assicurazione (affiliati) nell’ambito del contratto iniziale.

In alternativa, la stessa dichiarazione potrebbe essere interpretata come la conclusione di un secondo contratto tra il contraente dell’assicurazione e l’assicurato.

Pertanto, alla luce del diritto nazionale, vi sarebbero due contratti successivi: il contratto iniziale tra l’assicuratore e il contraente originario dell’assicurazione, e un secondo contratto, tra il contraente dell’assicurazione e il consumatore.

76. Tuttavia, mi sembra difficile supporre che nessuna di queste due fattispecie fosse effettivamente presente nel diritto nazionale, con gli assicurati che fluttuavano, in realtà, in una sorta di vuoto giuridico (senza contratto) ( 28 ).

77. Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la seconda opzione appare più plausibile.

In tale ipotesi, esisterebbero in effetti due contratti successivi in forza del diritto nazionale.

Da un lato, esisterebbe il rapporto giuridico «a monte» tra l’impresa di assicurazione e il contraente «originario» dell’assicurazione, che costituisce il fondamento del contratto collettivo di assicurazione sulla vita.

D’altro lato, esiste il rapporto giuridico «a valle» nuovo e indipendente tra il contraente dell’assicurazione e il consumatore.

78. Sembrerebbe quindi che i ricorrenti nel procedimento principale abbiano stipulato un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita, indipendentemente dalla qualificazione giuridica poco chiara ed eccezionale di tale realtà in forza del diritto polacco, e che tali rapporti giuridici sorgano separatamente dal contratto di assicurazione «iniziale» (e «a monte») tra l’impresa di assicurazione e il contraente dell’assicurazione.

2. Chi è il «contraente» nell ’ ambito dei contratti di assicurazione di cui trattasi?

79. Per quanto riguarda la nozione di «contraente», la direttiva sull’assicurazione vita non contiene neppure una definizione né un rinvio al diritto nazionale.

Tuttavia, dall’impianto sistematico della direttiva sull’assicurazione vita risulta che, sebbene la nozione di «contraente» sia generalmente intesa come riferita al destinatario dell’offerta nel rapporto giuridico che qualifica un «contratto di assicurazione» ( 29 ), tali nozioni non devono necessariamente sovrapporsi ( 30 ).

80. Per quanto riguarda l’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, la Corte ha recentemente dichiarato che il riferimento al «contraente» ivi contenuto deve essere interpretato estensivamente per includere anche la nozione di «consumatore», tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori enunciato al considerando 52 della direttiva ( 31 ).

81. A mio avviso, la stessa logica si dovrebbe applicare anche alle cause in esame.

82. Come ho spiegato ai paragrafi da 77 a 78 delle presenti conclusioni, sembrerebbe che, nel procedimento principale, i ricorrenti abbiano concluso «contratti di assicurazione» individuali, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, con contraenti dell’assicurazione diversi.

In forza di tali contratti, risultanti «a valle» dal rapporto tra l’impresa di assicurazione e i contraenti dell’assicurazione nel procedimento principale, questi ultimi agivano in qualità di offerenti nell’ambito dell’adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita.

La circostanza plausibile che tali contraenti dell’assicurazione non abbiano fatto molto di più che agire in qualità di intermediari per promuovere la copertura assicurativa collettiva sulla vita presso terzi (ossia i ricorrenti nel procedimento principale) non incide sul loro status di offerenti nell’ambito dei rispettivi contratti di assicurazione «a valle».

Infatti, come chiarito dal giudice del rinvio, il consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita può attendersi di beneficiare degli stessi diritti e di assumere gli stessi obblighi derivanti da un contratto individuale di assicurazione sulla vita concluso direttamente con un’impresa di assicurazione.

83. Di conseguenza, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sebbene siano semplicemente consumatori di una polizza collettiva di assicurazione sulla vita, i ricorrenti nel procedimento principale hanno effettivamente assunto gli stessi diritti e obblighi dei «contraenti», ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, al momento della firma delle «dichiarazioni» di cui trattasi con i contraenti dell’assicurazione nel procedimento principale.

3. Risoluzione dell ’ incognita «x»

84. Con le due variabili dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita ormai chiarite, è possibile stabilire se tale disposizione si applichi nelle circostanze del caso di specie.

85. Come ho spiegato al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, la natura dell’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita istituisce una fonte di informazioni «itinerante», che si orienta intorno all’esigenza di tutela del consumatore di cui trattasi.

86. Come giustamente rilevato dal governo polacco, quando i contraenti dell’assicurazione di cui al procedimento principale hanno proposto la creazione di rapporti giuridici distinti con i ricorrenti di cui trattasi, con i quali questi ultimi assumerebbero rischi nuovi e indipendenti come contropartita del diritto di godere della copertura assicurativa collettiva sulla vita, tali contraenti sarebbero divenuti offerenti nell’ambito dei contratti di assicurazione di cui trattasi.

Essi hanno così attivato l’obbligo di informazione cosiddetto «dinamico» previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

Tali contraenti dell’assicurazione dovevano quindi comunicare ai ricorrenti nel procedimento principale le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva per consentire loro di valutare gli effetti e i rischi della copertura assicurativa collettiva sulla vita applicabile e di scegliere tale copertura conoscendo pienamente tutti i fatti pertinenti.

87. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione nella causa C‑143/20 e alla prima questione nella causa C‑213/20 come segue: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione precontrattuale ivi previsto impone alla controparte contrattuale di un consumatore, nel caso in cui quest’ultimo aderisca a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita senza divenire un contraente dell’assicurazione in base al contratto di assicurazione iniziale sottostante, di comunicare a tale consumatore le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva.

D. Quali informazioni devono essere comunicate?

88. Con la seconda questione nella causa C‑143/20, nonché con le questioni seconda e terza nella causa C‑213/20, il giudice del rinvio chiede chiarimenti, in sostanza, sul tipo e sul grado di precisione delle informazioni che devono essere comunicate ai ricorrenti nel procedimento principale in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.11. e a.12., di tale direttiva.

Il giudice del rinvio aggiunge che una valutazione linguistica comparata delle versioni tedesca, francese, inglese e polacca dell’allegato III, punto A, a.12., della direttiva rivela una soglia inferiore nella versione polacca della direttiva («wskazanie» o «indicazioni»), mentre le versioni tedesca, francese e inglese richiedono tutte informazioni sulla natura, sulla specificazione del tipo e sulle caratteristiche degli attivi sottostanti.

89. Nella causa C‑143/20, il ricorrente sembra sostenere nel procedimento principale che egli avrebbe dovuto ricevere informazioni dettagliate sulle caratteristiche dell’investimento e sulle norme che disciplinano l’assegnazione del premio assicurativo alle varie unità dell’indice.

La mera comunicazione che l’investimento riguardava «certificati», come sembra aver fatto la convenuta in tale causa, sarebbe insufficiente.

Quanto alla causa C‑213/20, le ricorrenti sostengono che esse avrebbero dovuto ricevere informazioni «complete» sulle caratteristiche delle obbligazioni strutturate acquistate per i fondi unit‑linked, ivi comprese informazioni «dettagliate» ed «esaustive» sulla portata, sull’entità e sul tipo di «tutti i rischi» connessi a tali investimenti.

90. Dal canto suo, la convenuta nella causa C‑213/20 sostiene che l’allegato III, punto A, 12.a., della direttiva sull’assicurazione vita non richiede la comunicazione di una descrizione «dettagliata» del livello, dell’entità e della natura del rischio di investimento inerente agli attivi del fondo di investimento.

Questo tipo di informazioni non farebbe parte della «natura» degli attivi sottostanti per i prodotti unit‑linked ai sensi di detto allegato.

91. Il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] seguono ampiamente tale punto di vista.

In sostanza, tali parti sostengono che solo le caratteristiche essenziali dell’attivo rappresentativo sottostante al fondo di investimento devono essere comunicate in modo chiaro e preciso.

Ciò implica la comunicazione della natura economica e giuridica di tale attivo, nonché il rischio ad esso associato.

92. Condivido questa seconda tesi.

93. Dall’allegato III, punto A, a.11. e a.12., della direttiva sull’assicurazione vita risulta che le informazioni da comunicare al consumatore prima della conclusione di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento devono contenere due elementi.

Il primo elemento, menzionato al punto a.11. di tale allegato, richiede che sia stabilito l’«elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto)» nella polizza di assicurazione.

Il secondo elemento, menzionato al punto a.12. del medesimo allegato, richiede «indicazioni sulla natura delle attività di contropartita» dei contratti a capitale variabile.

94. Senza ulteriori spiegazioni, l’«elenco dei valori di riferimento (...) (unità di conto)» di un fondo di investimento può essere estremamente dettagliato, ma non deve esserlo necessariamente.

Analogamente, la «natura delle attività di contropartita» della polizza potrebbe, di per sé, spiegarsi con riferimento al suo termine finanziario generale (come un «derivato»), ma potrebbe anche richiedere una spiegazione alquanto dettagliata del tipo e del funzionamento di tale attività.

95. È qui che il considerando 52 della direttiva sull’assicurazione vita assume maggiore importanza.

Esso presenta una serie di parametri che dovrebbero orientare l’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’allegato III, punto A, della direttiva ( 32 ).

A tal fine, il considerando 52 prevede, nella parte pertinente, che la direttiva debba coordinare tra gli Stati membri la portata di tale numero minimo di informazioni affinché al consumatore siano comunicate «le informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze ».

Le informazioni comunicate devono essere «chiar[e] e precis[e] in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti» ( 33 ).

96. A mio avviso, tutti questi elementi si traducono in tre considerazioni.

In primo luogo, la direttiva sull’assicurazione vita non mirava ad armonizzare completamente la portata delle informazioni che devono essere messe a disposizione del consumatore prima della conclusione di un contratto di assicurazione.

Pertanto, un certo margine è lasciato al diritto nazionale per andare oltre i requisiti contenuti nella direttiva sull’assicurazione vita.

In secondo luogo, la precisione delle informazioni che richiedono una comunicazione dipende da una valutazione delle esigenze espresse dal consumatore.

Tuttavia, tali esigenze devono essere bilanciate attraverso il prisma oggettivo della «necessità».

In terzo luogo, le informazioni comunicate al termine di tale processo di bilanciamento devono coprire, almeno, le «caratteristiche essenziali» del prodotto assicurativo.

Ai fini dell’obbligo di informazione precontrattuale previsto all’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, dette caratteristiche figurano nell’allegato III, punto A, e in particolare, ai punti a.11. e a.12. di quest’ultimo ( 34 ).

97. È evidente che una valutazione della terza considerazione non può avvenire in astratto.

Data la complessità dei prodotti assicurativi, le «caratteristiche essenziali» di un prodotto possono non essere necessariamente quelle di un altro.

L’osservanza dell’obbligo di informazione contenuto nell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve quindi avvenire caso per caso alla luce delle circostanze di fatto specifiche, tenuto conto del bilanciamento esposto al paragrafo precedente delle presenti conclusioni.

98. Sebbene non spetti alla Corte procedere a tale verifica nelle presenti cause, può tuttavia essere utile formulare tre osservazioni relative alla spiegazione, da parte del giudice del rinvio, della valutazione in diritto e in fatto ad esso sottoposta.

99. In primo luogo, qualsiasi differenza di significato della versione linguistica polacca dell’allegato III, punto A, a.11., non modifica la portata delle informazioni che devono essere comunicate in forza di tale allegato.

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, è chiaro che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche a tal riguardo.

La necessità che un atto dell’Unione sia interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, e impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte ( 35 ).

100. In secondo luogo, per quanto riguarda la situazione del ricorrente nella causa C‑143/20, condivido il parere del giudice del rinvio, del governo polacco e della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale una semplice definizione, riassunta in una parola, vale a dire che definisce le quote del fondo di investimento come composte da «derivati» o da «prodotti strutturati», non è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all’allegato III, punto A, a.11.

È evidente che le «caratteristiche essenziali» di un prodotto richiedono almeno una certa descrizione economica e/o giuridica di tali quote affinché il consumatore possa decidere se tale prodotto sia consono alle sue esigenze.

101. Inoltre, il giudice del rinvio rileva che il contratto presentato al ricorrente nella causa C‑143/20 non conteneva regole di valutazione, né delle quote del fondo né degli attivi netti del fondo totale, né, a tale titolo, informazioni sul modo di selezionare i certificati in cui dovevano essere allocati i premi.

Un’informazione di portata così limitata è manifestamente insufficiente per consentire al consumatore di comprendere la natura economica e giuridica degli elementi dell’attivo sottostanti e di valutarne i rischi connessi.

Tuttavia, l’ultima parola su tale valutazione a fronte della soglia di informazioni di cui all’allegato III, punto A, a.11. e a.12., spetta al giudice nazionale.

102. In terzo luogo, per quanto riguarda le ricorrenti nella causa C‑213/20, se si tiene conto del considerando 52 della direttiva, le informazioni che devono essere loro comunicate non possono essere «dettagliate» o «esaustive» quanto alla portata o all’entità o ai tipi di «tutti i rischi» connessi all’investimento.

Per definizione, le «caratteristiche essenziali» di un prodotto non sono né «dettagliate» né «esaustive».

Esse riguardano unicamente i loro elementi «essenziali».

Infatti, è naturalmente impossibile specificare tutti i rischi di un prodotto di investimento complesso.

È necessario soltanto comunicare la reale natura dello strumento sottostante e i rischi strutturali ad esso inerenti, noti o ragionevolmente prevedibili al momento della comunicazione.

Ciò premesso, solo il giudice nazionale può procedere ad una valutazione completa della questione se le domande delle ricorrenti nella causa C‑213/20 esulino dall’ambito di applicazione dell’allegato III, punto A, a.11. e a.12., come richiesto dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

103. Alla luce di tali osservazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione nella causa C‑143/20, nonché alle questioni seconda e terza nella causa C‑213/20 come segue: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve essere interpretato nel senso che richiede la comunicazione della reale natura del prodotto sottostante e dei rischi strutturali ad esso inerenti.

Tali informazioni comprendono l’elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile e le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita di tali contratti che coprono almeno le caratteristiche economiche e/o giuridiche essenziali di tali valori e delle attività sottostanti.

Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, le informazioni comunicate al consumatore rispettino tale soglia.

E. Quando tali informazioni devono essere comunicate?

104. Con la quarta questione nella causa C‑213/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita implichi l’obbligo di istituire un procedimento precontrattuale distinto nel corso del quale le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva debbano essere comunicate al consumatore.

Se così è, il giudice del rinvio chiede quindi chiarimenti sulla questione se tale articolo osti a una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative, secondo la quale è sufficiente comunicare per la prima volta nel contratto di assicurazione e durante la firma di quest’ultimo le informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

105. Le ricorrenti nella causa C‑213/20 sostengono che le informazioni contenute nell’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita avrebbero dovuto essere comunicate loro prima e non al momento della firma delle dichiarazioni di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita di cui trattasi.

Solo tale modalità potrebbe indurre il consumatore ad adottare una decisione consapevole sulla scelta della copertura assicurativa che sia più consona alle sue esigenze.

106. La convenuta nella causa C‑213/20 e il governo polacco dissentono su tale posizione.

Essi spiegano, in sostanza, che il testo dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita non indica né la necessità di un procedimento precontrattuale né il momento preciso in cui le informazioni contenute nell’allegato III, punto A, di tale direttiva devono essere comunicate al consumatore.

Su tale base, la convenuta nella causa C‑213/20 e il governo polacco spiegano che poiché l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative non precisa in quale momento debba intervenire l’obbligo di informazione, l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita non osta a tale disposizione.

107. [OSCURATO:PERSONA] delinea un’analogia con la giurisprudenza esistente della Corte in materia di credito al consumo e di diritti dei consumatori, che ha interpretato analoghi obblighi di richiedere la comunicazione «in tempo utile» prima della firma del contratto ( 36 ).

Su tale base, sarebbe insufficiente comunicare le informazioni di cui all’allegato III, punto A, solo al momento della conclusione del contratto.

108. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA].

109. Il testo dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita costituisce il punto di partenza.

Tale disposizione chiarisce che le informazioni di cui all’allegato III, punto A, devono essere comunicate « prima della conclusione del contratto d’assicurazione» ( 37 ).

Non sono fornite ulteriori spiegazioni sul momento in cui tale comunicazione deve avvenire, o se debba essere istituito dal diritto nazionale un procedimento «precontrattuale» distinto.

L’allegato III, primo comma, aggiunge semplicemente che tali informazioni debbono essere formulate «per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno».

110. In quanto tale, il testo della direttiva sull’assicurazione vita richiede che la comunicazione delle informazioni minime da essa previste abbia luogo prima della conclusione del contratto di assicurazione di cui trattasi.

Di per sé, ciò impedirebbe già logicamente che tale «momento di comunicazione delle informazioni» sia identico al «momento di conclusione del contratto».

111. Inoltre, come correttamente rilevato dal governo polacco, dalla lettura dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita alla luce del considerando 52 di quest’ultima, emerge che il fine di distinguere tra questi due momenti è quello di offrire al consumatore un certo periodo di tempo durante il quale egli possa beneficiare appieno della varietà dei contratti e di una maggiore concorrenza (nel mercato interno dell’assicurazione) al fine di «scegliere il contratto più consono alle sue esigenze».

112. Tuttavia, contrariamente a taluni altri strumenti di diritto dell’Unione ( 38 ), la direttiva sull’assicurazione vita non prevede un termine minimo al riguardo.

In mancanza di siffatte norme, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali destinate a garantire la tutela dei diritti dei consumatori in tal senso.

Tuttavia, tali norme non possono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 39 ).

113. Nulla indica che le controversie nei procedimenti principali sollevino questioni di equivalenza.

Tuttavia, come suggerisce il giudice del rinvio, nei limiti in cui l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative offre la possibilità di comunicare le informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita contemporaneamente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita, occorre esaminare tale disposizione alla luce dell’effettività dell’obiettivo perseguito dalla direttiva sull’assicurazione vita, e segnatamente dal suo articolo 36, paragrafo 1.

114. A tal riguardo, dalle spiegazioni fornite dalle parti nel fascicolo risulta che l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative riprende il testo aperto dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, senza tuttavia precisare quando deve avvenire la comunicazione delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva.

115. Questo non è di per sé un problema.

Anche se interpretato alla luce dell’oggetto e della finalità della direttiva, l’articolo 36 di quest’ultima non richiede che la legge nazionale di recepimento della stessa preveda un momento preciso, un termine minimo di comunicazione, e neppure un procedimento di comunicazione distinto.

Tuttavia, allo stesso tempo, nella realtà dei singoli casi, il consumatore deve disporre di un tempo sufficiente per effettuare una scelta consapevole riguardo al contratto di assicurazione che intende concludere.

Tale scelta consapevole può essere effettuata solo se il consumatore riceve, per iscritto, il numero minimo di informazioni pertinenti e gli viene offerto un certo tempo, a meno che non si astenga esplicitamente dall’uso di tale tempo, per ponderare i rischi e i vantaggi derivanti dalla decisione contrattuale che ne risulta.

116. È evidente che il principio di effettività osterebbe a che tali informazioni siano fornite unicamente in forma orale o solo per iscritto al momento della firma del contratto di assicurazione.

Per questo motivo alcune direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori fanno riferimento alla necessità di comunicare al consumatore talune informazioni minime «in tempo utile» prima di prendere una decisione di consumo ( 40 ).

La Corte ha parimenti interpretato l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE in un senso analogo, senza che tale direttiva contenesse siffatta formulazione ( 41 ).

117. L’oggetto e la finalità della direttiva sull’assicurazione vita richiedono lo stesso tipo di periodo «cuscinetto» affinché il consumatore formuli la sua decisione.

La durata esatta di tale adeguato periodo di riflessione dipende necessariamente dal caso di specie, tenuto conto di elementi quali la complessità del contratto di assicurazione proposto, la situazione del consumatore di cui trattasi nonché le circostanze della conclusione del contratto e della sua presentazione.

Alla luce di quanto precede, che cosa equivalga esattamente al «tempo utile» e se il grado di «riflessione ragionevole» sia stato soddisfatto può naturalmente differire tra un singolo caso e l’altro.

118. Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla quarta questione nella causa‑213/20 come segue: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non garantisce al consumatore di ricevere perlomeno le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva ad un certo momento prima della conclusione del contratto, per iscritto e in una maniera chiara e precisa che gli consenta, dopo un periodo di riflessione, di effettuare una scelta consapevole al riguardo.

Spetta al giudice nazionale accertare se tali condizioni siano state soddisfatte nel procedimento principale.

F. Quali sono le conseguenze della mancata comunicazione di tali informazioni?

119. Le questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 e la quinta questione nella causa C‑213/20 vertono sulle conseguenze della mancata comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

120. Dette questioni sollevano tale problematica dal punto di vista, rispettivamente, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e della direttiva sull’assicurazione vita.

Dato che la seconda ha la precedenza sulla prima in caso di conflitto tra i due atti ( 42 ), è necessario esaminare anzitutto la quinta questione nella causa C‑213/20.

Solo se da tale questione risulterà che la direttiva sull’assicurazione vita non disciplina le conseguenze della mancata comunicazione delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva, sarà allora possibile esaminare la quarta questione nella causa C‑143/20.

1. L ’ articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull ’ assicurazione vita disciplina la mancata comunicazione delle informazioni di cui trattasi?

121. Con la quinta questione nella causa C‑213/20, si chiede se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita debba essere interpretato nel senso che, se l’obbligo ivi previsto non fosse correttamente adempiuto, il consumatore avrebbe il diritto di chiedere il rimborso integrale dei premi assicurativi versati, indipendentemente da un’eventuale dichiarazione di invalidità o di nullità del contratto.

122. A mio avviso, non può essere così.

Come correttamente sottolineato da tutte le parti, ad eccezione della ricorrente nella causa C‑213/20, siffatta interpretazione non deriva dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

Tale disposizione, semplicemente, non disciplina le conseguenze di una violazione dell’obbligo di fornire informazioni prescritto dall’articolo 36, paragrafo 1, della stessa ( 43 ).

123. Infatti, come dichiarato dalla Corte, sebbene in relazione alla disposizione precedente a quella divenuta ora l’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva sull’assicurazione vita, «gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità [a tale disposizione] dell’obbligo di comunicazione» ( 44 ).

124. Non vi sono indicazioni, né sono stati presentati argomenti da cui emerga che tale constatazione dovrebbe essere diversa per l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

È vero che devono derivare conseguenze dalla mancata comunicazione delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita.

Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire le tipologie specifiche di conseguenze conformemente al principio dell’autonomia procedurale nazionale e fatti salvi i requisiti di equivalenza e di effettività.

125. Pertanto, a mio avviso, l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita non disciplina le conseguenze di una mancata comunicazione perlomeno delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, della stessa, che resta quindi oggetto di determinazione da parte del diritto nazionale.

2. Gli articoli 5 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali si applicano alle circostanze del procedimento principale?

126. Le questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 mirano inoltre a chiarire se la mancata comunicazione delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva o un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 di quest’ultima.

127. Tenuto conto della risposta da me suggerita per le questioni prima e seconda nella causa C‑143/20 ( 45 ), le questioni quinta e sesta, sollevate nella stessa causa, diventano irrilevanti.

Nella presente sezione esaminerò quindi soltanto la quarta questione nella causa C‑143/20 e valuterò pertanto se la mancata comunicazione di talune informazioni minime ad un consumatore possa costituire una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva o un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 di quest’ultima.

128. Il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono, in sostanza, che la mancata comunicazione delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita possa costituire una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Essa potrebbe costituire, in particolare, un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della stessa direttiva, qualora siffatta omissione induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

129. Il governo polacco aggiunge che tale considerazione non è rimessa in discussione dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

Quest’ultima direttiva non è in contrasto con la direttiva sull’assicurazione vita.

Al contrario, essa integra la direttiva sull’assicurazione vita per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti di informazione minimi previsti dal diritto dell’Unione.

130. Concordo ampiamente con la [OSCURATO:PERSONA] e con il governo il polacco. 131.

La «clausola sui conflitti» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali è spiegata nel considerando 10 di tale direttiva nel senso che essa si applica soltanto «qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore».

Essa dà quindi la precedenza ad altre disposizioni del diritto dell’Unione che prevedono tali conseguenze ( 46 ).

132. Tuttavia, come esposto ai paragrafi da 121 a 125 delle presenti conclusioni, la direttiva sull’assicurazione vita non disciplina la questione specifica delle conseguenze dell’inosservanza degli obblighi di informazione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva.

Pertanto, non può esistere un conflitto percettibile derivante dall’applicazione simultanea di questi due atti giuridici ( 47 ).

Al contrario, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali integra la direttiva sull’assicurazione vita su tale punto, limitandosi a indicare quale tipo di requisiti ai sensi dell’articolo 36 di quest’ultima direttiva possa essere qualificato come «rilevante» ai sensi dell’articolo 7 della prima direttiva ( 48 ).

133. Chiarita tale questione, diviene necessario stabilire se l’inosservanza dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita possa costituire una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali o un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 di quest’ultima.

134. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali intende fissare norme uniformi in materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela di questi ultimi ( 49 ).

Essa si applica a tali pratiche sleali poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale ( 50 ).

In tale contesto, appare evidente che, nel consentire l’adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento di cui al procedimento principale, le convenute e i ricorrenti nel procedimento principale hanno partecipato a «pratiche commerciali» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva ( 51 ).

135. L’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali riguarda il divieto delle pratiche commerciali sleali.

Il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce tale divieto generale ( 52 ).

Il paragrafo 2 di tale articolo indica ciò che è considerato sleale: pratiche commerciali che sono contrarie alle norme di diligenza professionale e che falsano in misura rilevante o minacciano di falsare il comportamento economico del «consumatore medio» ( 53 ).

Il paragrafo 4 definisce poi due categorie specifiche di pratiche commerciali «sleali».

Una di tali categorie riguarda le pratiche commerciali «ingannevoli».

136. L’articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali è un’espressione della categoria specifica delle «pratiche commerciali ingannevoli» ( 54 ).

Esso riguarda le «omissioni ingannevoli».

Il paragrafo 1 di tale articolo impone ai professionisti un obbligo positivo di fornire ai consumatori tutte le informazioni ritenute «rilevanti», la cui omissione sia sanzionata conformemente al diritto nazionale ( 55 ), a condizione che tale omissione induca o sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

137. Allo stesso tempo, il considerando 15, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 5, e con l’allegato II della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, implica una presunzione legale secondo cui le informazioni richieste dall’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, compreso il suo paragrafo 1, devono essere considerate «rilevanti» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali ( 56 ).

138. Pertanto, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze di fatto di cui dispone, se, in primo luogo, i contraenti dell’assicurazione nella causa C‑143/20 abbiano omesso di comunicare le «informazioni rilevanti» di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita e, in secondo luogo, se, sulla base di tale omissione, il ricorrente nella causa C‑143/20 (classificato in base al criterio del consumatore medio e ragionevolmente avveduto), poteva assumere o avrebbe potuto assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ( 57 ).

139. Si tratta fondamentalmente di una valutazione che solo il giudice nazionale può effettuare con piena cognizione delle circostanze di fatto del procedimento principale.

Ciò premesso, potrebbe essere utile formulare due osservazioni che meritano di essere esaminate dal giudice del rinvio nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.

140. In primo luogo, occorre considerare che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che le informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita costituiscano il minimo assoluto di comunicazione per i prodotti di assicurazione sulla vita.

In caso contrario, il considerando 52 della direttiva sull’assicurazione vita implica che il consumatore non ha la capacità di scegliere «il contratto più consono alle sue esigenze».

Tali presunzioni devono quindi svolgere un ruolo significativo quando si tratta di valutare se la loro mancata comunicazione abbia indotto o potesse indurre un consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

141. In secondo luogo, il criterio di controllo quando si valuta se un consumatore medio avrebbe adottato la decisione commerciale di cui trattasi riveste un carattere oggettivo .

Esso tiene conto del consumatore avveduto e ragionevolmente informato ( 58 ).

In quanto tale, il parametro è svincolato da qualsiasi desiderio soggettivo particolare o specifico di un determinato consumatore.

In particolare, i sentimenti soggettivi di un consumatore, vale a dire che egli avrebbe voluto soggettivamente ricevere maggiori informazioni, non sono determinanti in tale valutazione (necessariamente oggettivata).

142. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione nella causa C‑143/20 come segue: L’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali deve essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione almeno delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita costituisce una pratica commerciale ingannevole se, nel suo contesto di fatto, tenuto conto di tutte le caratteristiche e delle circostanze, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione, il consumatore medio non ha ricevuto le informazioni di cui ha bisogno, a seconda del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, in tal modo, tale mancata comunicazione induce o è idonea ad indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Spetta al giudice nazionale accertare se ciò si sia verificato nel procedimento principale.

V. Conclusione

143. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia) nei seguenti termini: Prima questione nella causa C‑143/20 e prima questione nella causa C‑213/20: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione precontrattuale ivi previsto impone alla controparte contrattuale di un consumatore, nel caso in cui quest’ultimo aderisca a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita senza divenire un contraente dell’assicurazione in base al contratto di assicurazione iniziale sottostante, di comunicare a tale consumatore le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva.

Seconda questione nella causa C‑143/20 nonché seconda e terza questione nella causa C‑213/20: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che richiede la comunicazione della reale natura del prodotto sottostante e dei rischi strutturali ad esso inerenti.

Tali informazioni comprendono l’elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile e le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita di tali contratti che coprono almeno le caratteristiche economiche e/o giuridiche essenziali di tali valori e delle attività sottostanti.

Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, le informazioni comunicate al consumatore rispettino tale soglia.

Quarta questione nella causa C‑213/20: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non garantisce al consumatore di ricevere perlomeno le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva ad un certo momento prima della conclusione del contratto, per iscritto e in una maniera chiara e precisa che gli consenta, dopo un periodo di riflessione, di effettuare una scelta consapevole al riguardo.

Spetta al giudice nazionale accertare se tali condizioni siano state soddisfatte nel procedimento principale.

Quarta questione nella causa C‑143/20: L’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione perlomeno delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 costituisce una pratica commerciale ingannevole se, nel suo contesto di fatto, tenuto conto di tutte le caratteristiche e delle circostanze, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione, il consumatore medio non ha ricevuto le informazioni di cui ha bisogno, a seconda del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, in tal modo, tale mancata comunicazione induce o è idonea ad indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Spetta al giudice nazionale accertare se ciò si sia verificato nel procedimento principale. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1). 3 Considerando 2 della direttiva sull’assicurazione vita. 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22, e rettifica in GU 2009, L 253, pag. 18). 5 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 6 Tale legge è stata abrogata il 1° gennaio 2016 dall’Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (legge sulle attività assicurative e sulla riassicurazione), dell’11 settembre 2015 (Dz.

U. del 2015, posizione 1844). 7 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1). 8

V. sentenza del 4 dicembre 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (205/84, EU:C:1986:463, punto 33), in cui la Corte ha riconosciuto l’esistenza di ragioni imperative attinenti all’interesse generale per il settore dei prodotti di assicurazione sulla vita che possono giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi. 9 V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 29). 10 Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Prima Relazione sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2013) 139 final, pag.

27. 11 V., ad esempio, sentenza del 13 dicembre 2001, Heininger (C‑481/99, EU:C:2001:684, punto 47), del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 30), del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 50), e del 29 aprile 2015, Nationale-[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 21). 12 Sentenza del 1° marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 13 Sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punti 29 e 30).

V. anche, in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 50). 14 Come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, i prodotti di cui trattasi non riguardano i contratti collettivi di assicurazione sulla vita quando l’adesione è obbligatoria, come quelli stipulati nell’ambito di un contratto di lavoro.

Tali tipi di contratto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva sull’assicurazione vita. 15 Ibid., articolo 311, come modificato dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) (GU 2013, L 341, pag. 1). 16

V. articoli 2, paragrafo 1, lettera a), delle direttive 2004/39 e 2014/65 nonché considerando 27 di quest’ultima. 17

V. articoli 94 e segg. della direttiva 2014/65. 18 Sentenza della Corte EFTA del 10 maggio 2016 nella causa Franz‑[OSCURATO:PERSONA] und Vienna‑[OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (Liechtenstein) AG (cause riunite E‑15/15 e E‑16/15, punto 52). 19 V., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑386/00, EU:C:2002:136, punto 20), e del 29 aprile 2015, Nationale‑[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 19). 20 Che non raggiunge quindi, certamente, a mio avviso, il livello di estensione interpretativa che la Corte è stata effettivamente disposta a raggiungere in passato al fine di colmare le lacune della tutela effettiva dei consumatori dovute a formulazioni o concezioni legislative problematiche o carenti – v., a titolo illustrativo, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti da 49 a 54). 21

V. altresì considerando 7 e articolo 36, paragrafo 4, della direttiva sull’assicurazione vita. 22 Sentenze del 1° marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 25 e giurisprudenza ivi citata), e del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 49).

V. altresì, per analogia, sentenza del 19 dicembre 2013, Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34). 23 Sentenza della Corte EFTA del 10 maggio 2016 nella causa Franz‑[OSCURATO:PERSONA] und Vienna‑[OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (Liechtenstein) AG (cause riunite E‑15/15 e E‑16/15, punto 61). 24 Sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 50), che fa riferimento alle sentenze del 25 febbraio 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93, punto 17), e del 26 marzo 2015, Litaksa (C‑556/13, EU:C:2015:202, punto 28). 25 Ibid., punto 50, che fa riferimento alla sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 26 V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz (C‑20/19, EU:C:2020:273, punti da 35 a 36 e 41). 27 Ibid., punto 39.

V. altresì, in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punti 28 e 29), e del 13 dicembre 2001, Heininger (C‑481/99, EU:C:2001:684, punti 45 e 47). 28 Se così fosse nel diritto nazionale, riterrei che la maggior parte (se non la totalità) delle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel presente procedimento sia superflua.

I ricorrenti potrebbero semplicemente agire in giudizio per la restituzione dell’indebito arricchimento da parte del contraente dell’assicurazione, poiché quest’ultimo avrebbe ricevuto il loro denaro senza titolo giuridico. 29 Cfr. considerando da 44 a 47, articolo 35, articolo 38, paragrafi 1, 2 e 5 della direttiva sull’assicurazione vita. 30 V., ad esempio, considerando 2 e 39 nonché articoli 14, paragrafo 5, e 53, paragrafo 6, della direttiva sull’assicurazione vita.

V. anche conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Nationale‑[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2014:1921, paragrafo 37). 31

V. sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz (C‑20/19, EU:C:2020:273, punti da 35 a 36 e 41). 32 V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz (C‑20/19, EU:C:2020:273, punti da 35 a 36 e 41). 33 Il corsivo è mio. 34 V., per analogia, sentenza del 5 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑386/00, EU:C:2002:136, punto 24), per quanto riguarda l’articolo 31, paragrafo 3, l’allegato II e il considerando 23 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU 1992, L 360, pag. 1). 35 V., in particolare, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, punto 14), del 23 novembre 2016, Bayer CropScience e [OSCURATO:PERSONA] (C‑442/14, EU:C:2016:890, punto 84), e del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑772/19, EU:C:2021:141, punto 26). 36 Sentenze del 18 dicembre 2014, CA [OSCURATO:PERSONA] (C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 46), e del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑380/19, EU:C:2020:498, punti da 33 a 35). 37 Il corsivo è mio. 38 V., ad esempio, articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16) e articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66). 39 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe‑Zentralfinanz e Rewe‑Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5), del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 23), e del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 40

V. supra alla nota

38. 41 Sentenza del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑380/19, EU:C:2020:498, punto 34), che interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64). 42

V. considerando 10 e articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 43 Cfr. le conseguenze previste dall’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita.

V. altresì. per analogia, sentenza del 7 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑476/14, EU:C:2016:527, punto 44). 44 Sentenza del 29 aprile 2015, Nationale‑[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 36).

V. altresì, in tal senso, sentenza della Corte EFTA del 13 giugno 2013 nella causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Kfm. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (Liechtenstein) AG (Causa E‑11/12, punto 73). 45

V. supra, paragrafi da 54 a 103 delle presenti conclusioni. 46 V., per analogia, sentenza del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] and Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punti 61 e da 68 a 69). 47 V., per analogia, le mie conclusioni nella causa Ministerstwo Sprawiedliwości (C‑55/20, EU:C:2021:500, paragrafi da 77 a 81). 48 V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Abcur (C‑544/13 e C‑545/13, EU:C:2015:481, punto 78). 49 Sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

V. altresì, in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑281/12, EU:C:2013:859, punto 31). 50 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 51 Sull’interpretazione estensiva di tale nozione, v. sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 52 Cfr. considerando 11 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 53 Il consumatore medio è colui che esercita il proprio giudizio senza commissionare una perizia o un’ulteriore ricerca professionale – v., ad esempio, sentenze del 4 giugno 2015, Teekanne (C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 36 e giurisprudenza ivi citata), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 54 V., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑281/12, EU:C:2013:859, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), e del 7 settembre 2016, Deroo‑Blanquart (C‑310/15, EU:C:2016:633, punto 44). 55

V. articolo 13 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 56 Indipendentemente dalla questione se la nozione di «informazioni rilevanti» comprenda effettivamente la stessa portata dell’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita. 57 Gli stessi punti di riferimento si applicano evidentemente anche alla causa C‑213/20, qualora il giudice del rinvio intenda entrare in tale valutazione nel relativo procedimento principale. 58

V. supra alla nota 53.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 2 settembre 2021 ( 1 ) Cause riunite C ‑ 143/20 e C ‑ 213/20 A contro O (C ‑ 143/20) e G.W., E.S. contro A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C ‑ 213/20) [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia)] «Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2002/83/CE – Contratti collettivi di assicurazione sulla vita collegati a fondi di investimento – Portata e contenuto degli obblighi di informazione precontrattuale – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali – Omissioni ingannevoli» I. Introduzione 1. Le controversie nel procedimento principale riguardano consumatori polacchi che hanno aderito a contratti collettivi di assicurazione sulla vita. Tali consumatori affermano che non è stato loro comunicato il livello di dettaglio richiesto per quanto riguarda le caratteristiche e i rischi di tali prodotti assicurativi. A tale titolo, essi chiedono il recupero di tutti gli importi investiti in detti prodotti. In tale contesto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia) solleva diverse questioni relative alla portata dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE ( 2 ) (in prosieguo: la «direttiva sull’assicurazione vita») e agli effetti di tale mancata comunicazione di informazioni (integrale). II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Direttiva sull ’ assicurazione vita 2. La direttiva sull’assicurazione vita mira ad eliminare le divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo coordinando taluni aspetti relativi all’accesso alle attività di assicurazione sulla vita e al loro esercizio ( 3 ). A tal riguardo, il considerando 52 di tale direttiva enuncia quanto segue: «Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto». 3. Ai sensi dell’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, intitolato «Informazioni per i contraenti»: «1.      Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A. (...) 3.      Lo Stato membro dell’impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell’allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell’impegno da parte del contraente. 4.      Le modalità di applicazione del presente articolo e dell’allegato III sono adottate dallo Stato membro dell’impegno». 4. Nella parte pertinente l’allegato III di tale direttiva, intitolato «Informazioni per i contraenti», prevede quanto segue: «Le seguenti informazioni, che debbono essere comunicate al contraente sia prima della conclusione del contratto A sia durante la vigenza del contratto B, debbono essere formulate per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno. (...) A. Prima di concludere il contratto Informazioni relative all’impresa di assicurazioni Informazioni relative all’impegno (...) (...) a.11.      Elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile a.12.      Indicazioni sulla natura delle attività di contropartita dei contratti a capitale variabile (...)». 2. Direttiva sulle pratiche commerciali sleali 5. La direttiva 2005/29/CE (in prosieguo: la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ( 4 ) si applica «alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, come stabilite all’articolo 5, poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto» ( 5 ). L’articolo 5 della medesima direttiva dispone quanto segue: «1.      Le pratiche commerciali sleali sono vietate. (...) 4.      In particolare, sono sleali le pratiche commerciali: a)      ingannevoli di cui agli articoli 6 e 7 (...)». 6. L’articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, intitolato «Omissioni ingannevoli», stabilisce quanto segue: «1.      È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induca o sia idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. (...) 5.      Sono considerati rilevanti gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o il marketing, di cui l’allegato II fornisce un elenco non completo». B. Diritto polacco 7. All’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, l’attività assicurativa in Polonia era disciplinata dall’Ustawa o działalności ubezpieczeniowej (in prosieguo: la «legge sulle attività assicurative») ( 6 ). Tale legge era volta a recepire la direttiva sull’assicurazione vita. 8. Nella parte pertinente l’articolo 13 della legge sulle attività assicurative prevedeva quanto segue: «(...) 4.      Per quanto riguarda l’assicurazione sulla vita collegata ad un fondo di investimento, di cui alla sezione I, gruppo 3, dell’allegato alla presente legge, la compagnia di assicurazioni è tenuta a precisare o a menzionare nel contratto di assicurazione quanto segue: 1)      l’elenco dei fondi di investimento proposti; 2)      le modalità di determinazione del valore delle prestazioni e del valore di riscatto dell’assicurazione, comprese le norme relative al riscatto delle quote dei fondi di investimento e ai termini di conversione in denaro e di pagamento della prestazione; 3)      le norme che disciplinano il modo in cui il fondo deve investire le sue risorse, comprese, in particolare, le caratteristiche delle attività che compongono il fondo, i criteri di selezione delle attività nonché i principi della loro diversificazione e altri limiti sugli investimenti; 4)      le norme e i termini per la valutazione delle quote del fondo di investimento; 5)      le modalità di determinazione dell’importo dei costi e di tutti gli altri oneri dedotti dai premi assicurativi o dal fondo di investimento; (...)». III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali A. Causa C ‑ 143/20 9. O (in prosieguo: la «convenuta nella causa C‑143/20») è una persona giuridica con sede in Polonia. Essa ha stipulato con una compagnia di assicurazioni un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento. In forza di tale contratto, la compagnia di assicurazioni sulla vita agiva in qualità di assicuratore e la convenuta nel procedimento C‑143/20 in qualità di contraente dell’assicurazione. 10. Il contratto particolare concluso tra la convenuta e la compagnia di assicurazioni era collegato a un fondo di investimento. Il regolamento del fondo precisava che i premi assicurativi sarebbero stati investiti fino al 100% in certificati emessi da B1. I pagamenti previsti da tali certificati erano basati sull’indice B2. 11. L’8 ottobre 2010, A, una persona fisica (in prosieguo: il «ricorrente nella causa C‑143/20»), ha aderito al contratto collettivo di assicurazione sulla vita concluso tra la convenuta nella causa C‑143/20 e un’impresa di assicurazione. In forza delle disposizioni della dichiarazione di adesione a tale contratto, il ricorrente nella causa C‑143/20 avrebbe versato un premio iniziale e successivamente un premio assicurativo mensile regolare. Il periodo di assicurazione previsto da tali disposizioni è stato fissato in 15 anni. 12. Il contratto di assicurazione non precisava le regole di valutazione delle quote del fondo di investimento, le attività nette dell’intero fondo, né i certificati in cui erano investiti i premi versati dal ricorrente nella causa C‑143/20. Esso non precisava neppure il metodo di calcolo del valore dell’indice sul quale erano fondati i pagamenti di tali certificati. 13. Tuttavia, il regolamento del fondo spiegava effettivamente che la garanzia di scadenza versata dalla compagnia di assicurazioni al termine della durata contrattuale di 15 anni non sarebbe stata inferiore all’importo della totalità dei premi investiti, e sarebbe potuta aumentare in caso di sviluppo positivo dell’indice B2. In caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima del termine del suo periodo di validità, la compagnia di assicurazioni si impegnava a rimborsare all’assicurato un importo pari al valore delle sue quote nel fondo di investimento in tale data. 14. Dopo un periodo di sette anni, e in considerazione delle perdite significative di valore dei fondi investiti dal ricorrente nella causa C‑143/20, quest’ultimo ha risolto il contratto. La compagnia di assicurazioni gli ha versato, quale valore di riscatto, un importo corrispondente al valore delle sue quote nel fondo di investimento alla data della risoluzione del contratto di assicurazione. 15. Il ricorrente nella causa C‑143/20 ha promosso un’azione di recupero dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia). Egli afferma di essere stato indotto in errore circa la natura dell’investimento nel quale dovevano essere collocati i premi. 16. Il giudice del rinvio rileva che, a seconda della versione linguistica, l’obbligo di informazione cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, in combinato disposto con i punti a.11. e a.12. dell’allegato III, punto A, della medesima direttiva, nonché con l’articolo 185, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE ( 7 ) (in prosieguo: la «direttiva solvibilità II»), richiede che siano comunicate al ricorrente nella causa C‑143/20 informazioni complete sugli strumenti finanziari e sulle strategie di investimento offerte. La mancata comunicazione di tali informazioni darebbe quindi luogo a una pratica commerciale sleale ai sensi degli articoli 5 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 17. In tale contesto di fatto e di diritto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      [S]e l’articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della [direttiva solvibilità II] e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III  , punto 12, della [direttiva sull’assicurazione vita], debbano essere interpretati nel senso che, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui sono incorporati derivati), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione), sia obbligato a fornire all’assicurato consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche (inglese – indication of the nature, tedesco – Angabe der Art, francese – indications sur la nature) dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato), o se sia sufficiente indicare unicamente il tipo degli attivi sottostanti (di base), senza comunicare le caratteristiche di tale strumento. 2)      [I]n caso di risposta alla prima questione nel senso che l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione di tipo “unit-linked” – collegata a un fondo di investimento), è tenuto a fornire al consumatore informazioni sulla natura, sul tipo specifico, sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è incorporato un derivato), se l’articolo 185, paragrafo 3, lettera i), della [direttiva solvibilità II] e l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato III A, punto 12, della [direttiva sull’assicurazione vita], debbano essere interpretati nel senso che le informazioni sulla natura, sul tipo specifico e sulle caratteristiche dello strumento sottostante (prodotto derivato o strumento finanziario strutturato in cui è stato incorporato un derivato) comunicate all’assicurato consumatore devono contenere informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio [(GU 2004, L 145, pag. 1)] e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio], del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE [GU 2014, L 173, pag. 349], ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi riguardanti il prodotto derivato e il suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore. 3)      [S]e l’articolo 185, paragrafo 4, della [direttiva solvibilità II] debba essere interpretato nel senso che, nel caso di contratti di assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento) in cui gli attivi sottostanti sono costituiti da prodotti derivati (o strumenti finanziari strutturati in cui è incorporato un derivato), l’assicuratore o il contraente dell’assicurazione (che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione), deve fornire all’assicurato consumatore informazioni identiche a quelle richieste dall’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e dall’articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2014/65/UE, ossia informazioni complete sui prodotti derivati e sulle strategie di investimento proposte, che dovrebbero comprendere opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi relativi agli investimenti in tali strumenti o alle strategie di investimento specifiche, comprese le informazioni sulle modalità di calcolo del valore dello strumento sottostante utilizzate dall’assicuratore o dall’agente di calcolo durante il periodo di assicurazione, le informazioni sui rischi associati al prodotto derivato e al suo emittente, tra cui anche le informazioni sulle variazioni del valore del derivato nel tempo, sui singoli fattori determinanti queste variazioni e sul loro grado d’impatto sul valore. 4)      [I]n caso di risposta affermativa alla seconda o alla terza questione (o ad entrambe), se la mancata comunicazione, al momento dell’offerta del prodotto assicurativo, al consumatore da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle informazioni richieste (indicate nella seconda e nella terza questione), costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della [direttiva sulle pratiche commerciali sleali] e se la mancata comunicazione delle informazioni richieste costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva. 5)      [I]n caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una chiara informazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione [che offre siffatta assicurazione, distribuisce il prodotto assicurativo, “vende” l’assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento)], che gli attivi del fondo di investimento (fondo unit‑linked) sono allocati in prodotti derivati (o prodotti strutturati che incorporano derivati) costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva. 6)      [I]n caso di risposta negativa sia alla seconda che alla terza questione, se la mancanza di una dettagliata spiegazione al consumatore, da parte dell’assicuratore o del contraente dell’assicurazione che offre un’assicurazione sulla vita di tipo “unit‑linked” (assicurazione sulla vita collegata a un fondo di investimento), delle caratteristiche precise dello strumento in cui sono allocati gli attivi del fondo di investimento (fondo unit‑linked), comprensiva delle informazioni sulle regole di funzionamento di tale strumento, nelle ipotesi in cui si tratti di un derivato (o strumento strutturato in cui è incorporato un derivato), costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e se la mancata comunicazione delle informazioni imposte costituisca una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della medesima direttiva». B. Causa C ‑ 213/20 18. La A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (in prosieguo: la «convenuta nella causa C‑213/20») è una persona giuridica con sede in Polonia che commercializza prodotti assicurativi sulla vita. Nel luglio 2011 essa ha stipulato con la A.S.A., una società operante nel settore bancario, un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento, in forza del quale la convenuta nella causa C‑213/20 avrebbe agito in qualità di assicuratore e A.S.A. in qualità di contraente dell’assicurazione (in prosieguo: il «contraente dell’assicurazione nella causa C‑213/20»). 19. Il contratto particolare concluso tra la convenuta e il contraente dell’assicurazione nella causa C‑213/20 era collegato a un fondo. Il regolamento del fondo precisava che i premi assicurativi sarebbero stati investiti fino al 100% in obbligazioni indicizzate di una società terza. 20. Il 28 e il 30 novembre 2011 G.W. e E.S., entrambe persone fisiche (in prosieguo: le «ricorrenti nella causa C‑213/20»), hanno depositato, rispettivamente, le loro dichiarazioni individuali di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita. In forza delle disposizioni di tali dichiarazioni, le ricorrenti nella causa C‑213/20 avrebbero versato un premio iniziale e successivamente un premio assicurativo mensile regolare. Il periodo di assicurazione previsto da tali disposizioni è stato fissato in 15 anni. 21. L’offerta di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita di cui trattasi è stata presentata nel corso di un’unica riunione nei locali del contraente dell’assicurazione. Il prodotto assicurativo è stato presentato alle ricorrenti nella causa C‑213/20 come un investimento di capitali sotto forma di risparmio sistematico. La presentazione orale del prodotto assicurativo era incentrata sulla presentazione di grafici relativi ai rendimenti potenziali derivanti dal fatto di investire in un fondo di investimento assicurativo. Nel corso della medesima riunione le ricorrenti nella causa C‑213/20 hanno altresì ricevuto documenti, vale a dire la dichiarazione di adesione e le clausole contrattuali tipo. 22. Tuttavia, alle ricorrenti nella causa C‑213/20 non sono state fornite informazioni riguardanti le condizioni di acquisto delle obbligazioni indicizzate della società terza. Pertanto, le ricorrenti nella causa C‑213/20 non disponevano di informazioni relative ai fattori di rischio associati all’investimento in tali prodotti strutturati. Le uniche informazioni relative ai rischi derivanti dal regolamento del fondo includevano, in particolare, i rischi connessi al deprezzamento dell’indice in riferimento al quale sono stati investiti i premi assicurativi a causa dell’evoluzione dei mercati finanziari e all’eventuale perdita di una parte dei premi investiti in caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima della fine del periodo di assicurazione. 23. Unitamente alla dichiarazione di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita, le ricorrenti nella causa C‑213/20 hanno firmato anche un atto scritto contenente informazioni in cui veniva chiarito che, durante il periodo di assicurazione, il valore delle quote del fondo avrebbe potuto variare in modo significativo in funzione della valutazione degli strumenti finanziari nei quali il fondo investiva. Tuttavia, è stato loro assicurato che, al termine del periodo contrattuale di 15 anni, sarebbe stata loro versata la totalità del valore delle quote del fondo di investimento. 24. Conformemente ai termini e alle condizioni del contratto collettivo di assicurazione sulla vita, i premi versati dalle ricorrenti nella causa C‑213/20 sono stati investiti in obbligazioni indicizzate della società terza. Durante il periodo di assicurazione il valore delle quote del fondo di investimento è progressivamente diminuito. Dopo un periodo di otto anni la ricorrente G.W. ha risolto il contratto con effetto a decorrere dal 23 gennaio 2019. 25. La compagnia di assicurazioni ha versato a G.W. un valore di riscatto corrispondente al valore delle sue quote nel conto, diminuito di talune spese di liquidazione. Al momento della domanda di pronuncia pregiudiziale la ricorrente E.S. stava continuando a pagare i premi e non aveva ancora posto fine al rapporto giuridico derivante dal contratto da essa sottoscritto. 26. Tuttavia, le ricorrenti nella causa C‑213/20 hanno proposto un ricorso contro la convenuta dinanzi al Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia). A sostegno delle loro conclusioni, esse sostengono che la convenuta non ha fornito loro informazioni complete sulle caratteristiche delle obbligazioni indicizzate della società terza e sui rischi ad esse connessi. Pertanto, non esisteva un’effettiva dichiarazione di intenti al fine di aderire al contratto collettivo di assicurazione sulla vita. 27. Il giudice del rinvio rileva che, sebbene le ricorrenti nella causa C‑213/20 non siano formalmente parti del contratto di assicurazione stipulato tra la convenuta e il contraente dell’assicurazione, l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita contiene un obbligo di comunicazione delle informazioni riguardante «le informazioni di cui all’allegato III, punto A» della direttiva, «prima» della conclusione di un contratto di assicurazione. Dato che, in tali circostanze, il consumatore assume alcuni degli obblighi del contraente dell’assicurazione, in particolare l’obbligo di pagare i premi, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se all’assicurato debbano essere fornite tutte le informazioni trasmesse al contraente dell’assicurazione nella causa C‑213/20 quando ha stipulato il contratto con la convenuta nella causa C‑213/20. Se così è, sorgono incertezze quanto ai tempi di tale comunicazione e al modo in cui debba essere interpretato l’ambito di applicazione dei punti a.11. e a.12. dell’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita. 28. Pertanto, il Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia-Wola, Varsavia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali: «1)      Se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che l’obbligo di fornire le informazioni ivi menzionate riguarda anche l’assicurato che non è al contempo il contraente e che agisce come persona aderente in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza, a capitale variabile, concluso tra l’impresa di assicurazione e un imprenditore operante quale contraente dell’assicurazione, nonché in qualità di investitore effettivo in relazione alle risorse finanziarie versate a titolo di premio assicurativo. 2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11. e a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima questione, l’obbligo di comunicare le informazioni relative alle caratteristiche degli attivi a capitale variabile implica anche che il consumatore assicurato debba essere informato in modo esauriente e comprensibile di tutti i rischi, del loro tipo e della loro entità, connessi ad un investimento negli attivi di un fondo di capitale (quali obbligazioni strutturate o derivati), o se sia sufficiente, ai sensi della citata disposizione, fornire al consumatore assicurato solo informazioni di base sui principali rischi connessi all’investimento in un fondo assicurativo di capitale. 3)      Se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11. e a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un rapporto giuridico come quello di cui alla prima e alla seconda questione, esso comporta l’obbligo di informare il consumatore che aderisce ad un contratto di assicurazione sulla vita in qualità di assicurato di tutti i rischi di investimento e delle loro caratteristiche di cui l’emittente degli attivi (obbligazioni strutturate o derivati) che compongono il fondo assicurativo di capitale abbia informato l’assicuratore. 4)      In caso di risposta affermativa alle questioni precedenti, se l’articolo 36, paragrafo 1, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che il consumatore, che aderisce in qualità di assicurato ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e per il caso di sopravvivenza a capitale variabile, deve ricevere informazioni relative alle caratteristiche degli attivi di capitali nonché ai rischi connessi all’investimento nei suddetti attivi prima della conclusione del contratto, nell’ambito di una procedura precontrattuale separata, e quindi se il citato articolo osti ad una disposizione di diritto nazionale come l’articolo 13, paragrafo 4, della [legge sulle attività assicurative], ai sensi della quale è sufficiente che le informazioni summenzionate vengano comunicate solo nel testo del contratto di assicurazione e all’atto della sua stipulazione, e nella quale il momento della comunicazione delle informazioni non è stato esplicitamente e chiaramente determinato e distinto, nell’ambito della procedura di adesione al contratto. 5)      In caso di risposta affermativa alle questioni da 1 a 3, se l’articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con il punto A, a.11. e a.12., dell’allegato III, della [direttiva sull’assicurazione vita], debba essere interpretato nel senso che la corretta attuazione dell’obbligo di informazione ivi previsto deve essere considerata un elemento oggettivamente essenziale di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita e di assicurazione per il caso di sopravvivenza a capitale variabile e se, di conseguenza, l’accertamento della mancata corretta attuazione di un siffatto obbligo possa avere come effetto di conferire al consumatore assicurato, a seguito di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia originaria del contratto o di un’eventuale declaratoria di nullità o di inefficacia di una dichiarazione individuale di adesione al contratto in questione, il diritto di chiedere la restituzione di tutti i premi assicurativi versati». C. Procedimento dinanzi alla Corte 29. Con decisione del 24 marzo 2021, le due cause C‑143/20 e C‑213/20 sono state riunite ai fini della fase orale e della sentenza. 30. Hanno presentato osservazioni scritte le ricorrenti nella causa C‑213/20, la convenuta nella causa C‑213/20, i governi greco, italiano e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] europea. Le ricorrenti nella causa C‑213/20, la convenuta nella causa C‑213/20, i governi italiano e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] hanno altresì risposto a quesiti scritti posti loro il 23 marzo 2021. IV. Analisi 31. Le presenti conclusioni sono strutturate come segue. Inizierò esponendo e spiegando la natura dei prodotti assicurativi di cui trattasi e successivamente riassumerò le circostanze di fatto comuni che risulteranno pertinenti ai fini delle presenti conclusioni (A). Mi soffermerò poi sull’ordine delle questioni sollevate dal giudice del rinvio (B), prima di esaminarle nel merito: chi sia titolare dell’obbligo di comunicare le informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita (C); quali informazioni debbano essere comunicate ai sensi di tale disposizione (D); quando tale comunicazione debba aver luogo (E); e quali siano le conseguenze della mancata osservanza di tale obbligo (F). A. Sui prodotti collettivi di assicurazione sulla vita e sul contesto di fatto pertinente 32. Il settore assicurativo è un ambito particolarmente delicato quando si tratta della necessità di tutelare il consumatore ( 8 ). I contratti di assicurazione sono prodotti finanziari giuridicamente complessi, che possono differire considerevolmente a seconda dell’assicuratore che li offre e atti a implicare impegni finanziari importanti e potenzialmente di durata assai lunga. In tale contesto, il consumatore versa naturalmente in una situazione di debolezza rispetto all’assicuratore ( 9 ). Nel 2013 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha presentato una relazione riguardante la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, sottolineando il fatto preoccupante che, per i servizi finanziari e i beni immobili, le pratiche sleali più comunemente riferite negli Stati membri riguardavano la mancanza di informazioni essenziali nella fase della pubblicità e una descrizione ingannevole dei prodotti in questione ( 10 ). 33. È per tali ragioni che la giurisprudenza della Corte copre un ambito ristretto di tutela dei consumatori ( 11 ). Sebbene non assoluto ( 12 ), il livello di tutela più elevato riconosciuto pertanto dalla Corte mira a riequilibrare la posizione negoziale della parte più debole che partecipa a un rapporto contrattuale con un’impresa di assicurazione (vale a dire, il contraente dell’assicurazione o il consumatore) ( 13 ). 34. Tali considerazioni non sono diverse per il settore assicurativo . In parole povere, mentre l’assicurazione copre pericoli o rischi che possono verificarsi (e quindi ha valore solo in caso di sinistro), talune assicurazioni si riferiscono ad una copertura finanziaria che prevede una remunerazione per un evento che avverrà certamente. Queste ultime promettono quindi un pagamento o sotto forma di un minimo garantito oppure di una valutazione dell’investimento quando viene riscattato. 35. Un contratto collettivo di assicurazione sulla vita è un unico contratto di copertura assicurativa sulla vita tra una compagnia di assicurazioni e un contraente dell’assicurazione. I singoli consumatori possono scegliere di aderire alla copertura del contratto collettivo presentando dichiarazioni individuali da cui risulti la loro volontà in tal senso. Come corrispettivo del pagamento di premi periodici, tali consumatori beneficiano della tutela offerta dal regime sottostante al rispettivo contratto. 36. Tuttavia, numerosi prodotti o contratti di assicurazione sulla vita sono concepiti e venduti esclusivamente come strumenti di investimento finanziario personale o strumenti che presentano molti elementi simili. Sono spesso commercializzati come forma di risparmio a fini pensionistici. Ciò vale per le polizze assicurative collegate a un fondo di investimento. In base a tali tipi di contratto, i premi versati sono investiti in «quote» di un fondo di investimento. Il valore di tali quote dipende quindi dall’attivo costituente la parte centrale del fondo. Se il valore di tale attivo sottostante varia, varierà anche il valore delle quote nelle quali sono stati investiti i premi del contraente dell’assicurazione. Al fine di rispondere alla domanda di sicurezza alla luce di tali possibili oscillazioni di valore, i piani assicurativi collegati a un fondo di investimento possono contenere «garanzie di scadenza». In sostanza, tali garanzie fissano un livello minimo del valore del contratto alla scadenza, vale a dire, al momento della scadenza del contratto, indipendentemente dal valore di mercato delle quote sottostanti. 37. Il tipo di regimi collettivi di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento di cui trattasi nel procedimento principale tende ad essere costituito da prodotti assicurativi popolari. Essi sono commercializzati presso i consumatori medi con la promessa di sottoscrivere un impegno, finalizzato al risparmio, sicuro e a lungo termine, che può comportare un maggiore rendimento alla cessazione della polizza o al momento di fruire dell’evento previsto dalla polizza ( 14 ). Infatti, come chiarito dal giudice del rinvio, le cause di cui trattasi sono solo due esempi di numerose controversie di natura analoga pendenti dinanzi allo stesso giudice. 38. Infine, prima di procedere all’esame del merito (complesso) delle controversie nel procedimento principale, può essere utile ricordare brevemente le circostanze di fatto comuni e pertinenti all’origine delle stesse. 39. In una data non comunicata dal giudice del rinvio, due contratti collettivi di assicurazione sulla vita, indipendenti e non collegati tra loro, sono stati conclusi tra una compagnia di assicurazioni e un contraente dell’assicurazione. Entrambi sono persone giuridiche. Nel 2010 e nel 2011 i ricorrenti nel procedimento principale, che sono persone fisiche in Polonia e apparentemente anche consumatori ai sensi della pertinente normativa dell’Unione, hanno volontariamente aderito alla copertura di tali contratti per 15 anni. In cambio, hanno accettato l’obbligo di versare ogni mese un premio fisso per tutta la durata di tale periodo. 40. Poiché la rispettiva copertura assicurativa sulla vita era collegata ad un fondo di investimento, la compagnia di assicurazioni avrebbe investito i premi versati dai ricorrenti in «quote» (in altri termini, azioni) di tale fondo. Tali investimenti comportavano il rischio che il valore di tali quote variasse in modo significativo durante il periodo di validità dell’assicurazione. 41. Tuttavia, alla scadenza del periodo di 15 anni, ai ricorrenti è stata assicurata una garanzia di scadenza pari ad almeno l’importo totale dei premi investiti (C‑143/20) o al valore totale delle quote del fondo di investimento (C‑213/20). Esisteva altresì la possibilità di un rimborso più elevato qualora i fondi ai quali il rispettivo contratto collettivo di assicurazione sulla vita era collegato fossero aumentati di valore nel corso del periodo di assicurazione pertinente. 42. In caso di risoluzione del contratto di assicurazione prima della data di scadenza, i ricorrenti nel procedimento principale sarebbero stati rimborsati solo per un importo pari al valore delle rispettive quote del fondo di investimento, valutato al momento del ritiro, e salvo pagamento di una tassa di liquidazione. Nel procedimento principale ciò significava che il valore della totalità dei fondi rimborsati era nettamente inferiore a quanto investito dal rispettivo ricorrente. 43. I ricorrenti nel procedimento principale sostengono di non essere stati sufficientemente informati sulla natura e sulle caratteristiche degli strumenti finanziari sottostanti ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita ai quali hanno aderito. Di conseguenza, essi non disponevano di un quadro sufficientemente chiaro dei rischi connessi. Essi hanno quindi citato rispettivamente un contraente dell’assicurazione (C‑143/20) e una compagnia di assicurazioni (C‑213/20) al fine di invalidare le dichiarazioni di adesione ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita di cui trattasi e di chiedere il rimborso di tutti i fondi investiti in tali polizze. B. Sulla riformulazione delle questioni e sul loro ordine 44. Prima di avventurarsi nel merito delle questioni sollevate dal giudice del rinvio, occorre fornire chiarimenti preliminari su due aspetti delle presenti cause: in primo luogo, il diritto dell’Unione applicabile, e sulla base di quest’ultimo, in secondo luogo, la formulazione e la semplificazione delle questioni pregiudiziali. 45. In primo luogo, in alcune delle sue questioni, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione di talune disposizioni della direttiva solvibilità II. Tuttavia, come sottolineato correttamente dal governo polacco e dalla [OSCURATO:PERSONA], l’applicazione di tale direttiva è stata rinviata fino al 1° gennaio 2016 ( 15 ). Pertanto, dato che i ricorrenti nel procedimento principale avevano già completato le loro dichiarazioni di adesione ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita di cui trattasi, rispettivamente, l’8 ottobre 2010 (C‑143/20) e il 28 e il 30 novembre 2011 (C‑213/20), la direttiva solvibilità II non è applicabile ratione temporis alle presenti cause. 46. Analogamente, con la seconda questione nella causa C‑143/20, il giudice del rinvio cerca di confrontare la portata dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita con l’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE. Tuttavia, le direttive 2004/39 e 2014/65 escludono espressamente le imprese di assicurazione dal loro ambito di applicazione ( 16 ). Inoltre, la direttiva 2014/65 non era, anzitutto, applicabile ratione temporis ai fatti oggetto del procedimento principale. A tale titolo, ogni valutazione in base a tale direttiva sarebbe del tutto teorica ( 17 ). 47. Pertanto, propongo di riformulare le questioni prima e seconda nella causa C‑143/20, nonché le questioni prima, seconda e terza nella causa C‑213/20 come volte unicamente ad ottenere un’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. Inoltre, tenuto conto del fatto che la terza questione nella causa C‑143/20 richiede unicamente un’interpretazione dell’articolo 185, paragrafo 4, della direttiva solvibilità II, tale questione diviene irrilevante e non necessita quindi di una risposta da parte della Corte. 48. In secondo luogo, le questioni, riformulate e semplificate, affrontano il tema della comunicazione delle informazioni prima dell’adesione ad un contratto di assicurazione ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita sotto quattro diversi profili: su chi grava l’onere di informare i consumatori sulle caratteristiche e sui rischi dei prodotti collettivi di assicurazione sulla vita collegati a un fondo di investimento; quali informazioni devono essere comunicate; quando tale comunicazione deve aver luogo; e quali sono le conseguenze di tale mancata comunicazione. 49. La prima questione nella causa C‑143/20 e la prima questione nella causa C‑213/20 chiedono, in sostanza, su chi gravi esattamente l’obbligo di informare il contraente dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. Nelle particolari circostanze di fatto del procedimento principale, tale determinazione è complicata dal fatto che il «venditore» effettivo del prodotto assicurativo non è un’impresa di assicurazione, bensì un’altra persona (giuridica) (C). 50. La seconda questione nella causa C‑143/20 nonché le questioni seconda e terza nella causa C‑213/20 mirano, in sostanza, ad ottenere un’interpretazione del quesito concernente « quali » siano le informazioni interessate. Come riformulate, tali questioni sono dirette ad accertare il tipo e il grado di precisione delle informazioni che devono essere comunicate ai ricorrenti nel procedimento principale in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.11. e a.12. (D). 51. Il « come » è esaminato dalla quarta questione nella causa C‑213/20. Essa chiede se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita implichi l’obbligo di istituire un procedimento precontrattuale distinto durante il quale le informazioni contenute nell’allegato III, punto A, devono essere comunicate al consumatore. Se così è, il giudice del rinvio chiede chiarimenti sulla questione se tale articolo osti a una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative, che non precisa in quale momento debba intervenire l’obbligo di informazione (E). 52. Le questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 e la quinta questione nella causa C‑213/20 sono dirette ad accertare le conseguenze della mancata comunicazione delle informazioni necessarie ad informare il consumatore della natura e delle caratteristiche di un prodotto assicurativo. Esse lo fanno sotto il profilo, rispettivamente, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e della direttiva sull’assicurazione vita (F). 53. Esaminerò tali questioni una alla volta. C. Chi è il titolare dell’obbligo di informazione e chi ne è il destinatario? 54. Con la prima questione nella causa C‑213/20 e con la prima questione nella causa C‑143/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una persona assicurata che non sia il contraente dell’assicurazione, e che abbia semplicemente aderito in qualità di consumatore ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento, debba ricevere le informazioni oggetto dell’obbligo di informazione previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. 55. La convenuta nella causa C‑213/20 ritiene che si debba rispondere in senso negativo a tali questioni. Essa sostiene che l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita prevede unicamente un obbligo di informazione tra l’impresa di assicurazione e il contraente dell’assicurazione. Qualora i consumatori aderiscano a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita tra un’impresa di assicurazione e un contraente dell’assicurazione, senza tuttavia divenire contraente dell’assicurazione a pieno titolo, l’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva non è applicabile. 56. Le ricorrenti nella causa C‑213/20, i governi italiano e polacco nonché la [OSCURATO:PERSONA] affermano, in sostanza, che da un’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita risulta che l’obbligo di informazione ivi contenuto dovrebbe essere interpretato nel senso che esso si estende ai consumatori che aderiscono ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita qualora tali consumatori assumano i principali obblighi del contraente dell’assicurazione (quali il pagamento del premio e l’assunzione del rischio di investimento sottostante al contratto). 57. Condivido questa seconda tesi. 58. Conformemente ai suoi considerando 2, 3 e 5, la direttiva sull’assicurazione vita mira a promuovere un mercato interno nel settore dell’assicurazione sulla vita, garantendo al contempo un’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari dell’assicurazione nell’Unione europea. 59. Per quanto riguarda quest’ultimo obiettivo, la direttiva mira a tutelare i consumatori attraverso una scelta basata sulle informazioni ( 18 ). Tale approccio si riflette nel considerando 52, in cui viene spiegato che la direttiva sull’assicurazione vita si propone, in particolare, di coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti assicurativi che gli vengono proposti. Come viene rilevato nel medesimo considerando, per beneficiare appieno, nel quadro di un mercato unico delle assicurazioni, di una gamma più ampia e più diversificata di contratti e della maggiore concorrenza, tale consumatore deve disporre delle informazioni necessarie per scegliere il contratto più consono alle sue esigenze ( 19 ) 60. Tale protezione adeguata deve essere garantita, in particolare, attraverso l’obbligo di informazione previsto all’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita. Al paragrafo 1 di tale articolo, detta disposizione stabilisce che al «contraente» devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A, prima della conclusione del «contratto d’assicurazione». Quanto al paragrafo 2, a detto «contraente» è riconosciuto il diritto di essere tenuto al corrente di qualsiasi modifica delle informazioni elencate nell’allegato III, punto B, durante la vigenza del contratto di assicurazione. Se necessario, per una corretta comprensione da parte del «contraente» degli elementi essenziali dell’impegno, il paragrafo 3 stabilisce inoltre che gli Stati membri possono imporre alle «imprese di assicurazione» obblighi di informazione di portata più ampia rispetto a quelli contenuti nei paragrafi 1 e 2. Conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 36 di tale direttiva, il diritto nazionale disciplina le modalità di applicazione di tali obblighi. 61. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita sono redatti in forma passiva. Essi non precisano il soggetto sul quale gravano gli obblighi di informazione ivi previsti. Essi sono quindi in contrasto, ad esempio, con il paragrafo 3, di tale disposizione, che indica specificamente le «imprese di assicurazione» come potenzialmente soggette a obblighi di informazione che vanno oltre quelli armonizzati nella direttiva. 62. Perché il legislatore dell’Unione non ha precisato su chi dovrebbe gravare l’obbligo di informazione previsto ai paragrafi 1 (e 2) dell’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita? Le osservazioni delle parti non forniscono alcuna indicazione quanto alle ragioni sottese a tale stile redazionale. Né tali informazioni possono essere ricavate dai lavori preparatori della direttiva sull’assicurazione vita. 63. La risposta alla questione del soggetto su cui grava l’obbligo di informazione è diretta e intuitiva in caso di situazioni contrattuali semplici tra due controparti, in cui esiste un solo assicuratore e un solo contraente dell’assicurazione. La stessa risposta diviene meno ovvia in caso di accordi più complessi , nell’ambito dei quali figurano più di due sole parti. E cosa accade se il contraente dell’assicurazione (iniziale, nominale) inizia a invitare altri ad aderire alla polizza, o rivende tale prodotto a terzi, e detti terzi si assumono effettivamente i rischi giuridici e/o economici derivanti dal contratto di assicurazione? 64. L’esatta classificazione giuridica di tali accordi complessi può dipendere fortemente dalle categorie applicabili del diritto (civile) nazionale e dal tipo esatto di accordo giuridico concluso in base a tali categorie. Tuttavia, indipendentemente dalla tassonomia che sarà alla fine stabilita, la lettura dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita alla luce dei considerando 2, 3 e 52 della stessa non consente semplicemente di arrivare a sostenere una posizione secondo la quale il consumatore, che si presume sia sempre tutelato dall’obbligo di informazione previsto all’articolo 36, sarebbe completamente estraneo a tale scenario. La scelta di un determinato modello commerciale o di vendita di prodotti assicurativi, e quindi l’inserimento nello scenario di un numero di attori più elevato di quello precedentemente previsto dalla normativa, non può comportare l’elusione degli obblighi di tale direttiva. 65. Ammetto che l’accoglimento delle ipotesi più complesse nel testo dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita richiede una minore estensione di tale disposizione ( 20 ). Tuttavia, tenuto conto della logica e della finalità di tale disposizione, nonché di tale settore generale del diritto, essa è alquanto naturale. Inoltre, è compatibile con il linguaggio passivo utilizzato nell’articolo 36, paragrafi 1 e 2, della direttiva, che indica chi deve ottenere le informazioni, ma non chi le deve fornire. 66. Infatti, considerati in tale contesto, gli obblighi di informazione di cui all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, della direttiva sull’assicurazione vita sorgono per qualsiasi parte che concluda un contratto di assicurazione con un «contraente». Tali paragrafi impongono un obbligo di informazione «dinamico» e «itinerante» che segue il cambiamento di controparte contrattuale nell’ambito di un contratto di assicurazione. Per contro, l’eventuale obbligo supplementare previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo sorge sempre e soltanto per le «imprese di assicurazione», che sono un gruppo definito e chiuso conformemente ai requisiti di cui all’articolo 4 della direttiva sull’assicurazione vita, se gli Stati membri decidono di andare oltre le norme minime armonizzate contenute nella direttiva. Qualora sorga tale obbligo supplementare, esso si applica di conseguenza soltanto ad un tipo di controparte (vale a dire alle «imprese di assicurazione»). Tale obbligo rimane quindi «statico». 67. In maniera veramente algebrica, al fine di individuare su chi grava l’obbligo dinamico di informazione previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, devono essere valutate due variabili. La prima è l’esistenza di un «contratto di assicurazione». La seconda è la presenza di un «contraente». Valuterò se queste due variabili siano soddisfatte nelle circostanze di cui al procedimento principale [sezioni (1) e (2)], prima di proporre una risposta alla prima questione nella causa C‑143/20 e alla prima questione nella causa C‑213/20 [sezione (3)]. 1. Sulla presenza di un «contratto di assicurazione» 68. Che cosa è il «contratto di assicurazione» ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita? Il testo della direttiva tace su tale nozione. Né la direttiva fa riferimento al diritto degli Stati membri su tale punto. Infatti, il considerando 44 della direttiva spiega espressamente che essa non mira ad armonizzare le normative degli Stati membri in materia di contratti. Per contro, essa lascia agli Stati membri le decisioni relative al contenuto di tali normative ove non sia altrimenti stabilito ( 21 ). La portata della nozione di «contratto di assicurazione» deve essere quindi definita tenendo conto del contesto in cui si inserisce la direttiva sull’assicurazione vita e deve trovare un’interpretazione autonoma e uniforme propria del diritto dell’Unione ( 22 ). 69. La Corte dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) ha già avuto occasione di precisare che uno dei principi basilari di un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita, è l’esistenza di un’operazione giuridica che comporta «un’assunzione di rischio nuova e indipendente a titolo oneroso» ( 23 ). È questa la linea seguita anche dalla Corte, in diversi contesti, quando ha esaminato le caratteristiche essenziali di un’operazione di assicurazione. Anche in tali casi, l’elemento fondamentale è costituito dal fatto che l’assicuratore s’impegna, dietro previo versamento di un premio, a procurare all’assicurato, in caso di realizzazione del rischio assicurato, la prestazione convenuta all’atto della stipula del contratto ( 24 ). Tale operazione implica l’esistenza di un rapporto contrattuale tra (di norma) il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione ( 25 ) 70. L’elemento comune di entrambe le definizioni è l’accento posto sulla logica economica (ossia l’assunzione del rischio) piuttosto che sugli accordi contrattuali formali. Infatti, nel caso specifico dei prodotti assicurativi sulla vita, il «rischio» sopportato dal soggetto (istituzionale) – tipicamente l’impresa di assicurazione – è che la politica di pagamento è attivata nel corso del periodo convenuto e che il contraente dell’assicurazione deve essere risarcito delle eventuali perdite alla scadenza del contratto. L’obbligazione concordata dal contraente dell’assicurazione corrisponde tipicamente al pagamento di un premio per tutta la durata della polizza. 71. È chiaro che l’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita mira ad aiutare i contraenti dell’assicurazione ad operare una scelta calcolata per quanto riguarda l’accettazione dei loro obblighi nell’ambito di un rapporto contrattuale di nuova assunzione relativo ai prodotti assicurativi. Infatti, il considerando 52 di tale direttiva chiarisce che al centro dell’obbligo di informazione vi è l’intento di responsabilizzare i contraenti dell’assicurazione e i consumatori quando intraprendono un’operazione giuridica che comporta la conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita ( 26 ). Ciò implica che la direttiva intende dotare tali parti di tutti gli strumenti necessari per consentire loro di effettuare la propria valutazione dei rischi che essi potrebbero assumere ( 27 ) 72. Pertanto, quando un consumatore assume un rischio (o un obbligo) nuovo e indipendente attraverso la sua partecipazione a tale tipo di rapporto giuridico con un terzo, gli obblighi di informazione pre- e post-contrattuale, derivanti dall’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, mirano a consentire a tale consumatore di operare una scelta consapevole quanto al contratto che gli è più consono prima e durante l’esistenza di tale contratto. 73. La questione se siffatto obbligo sia stato sottoscritto diviene allora una valutazione delle circostanze di fatto in una causa particolare, che può essere meglio effettuata dal giudice del rinvio. Tuttavia, dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta pacifico che i ricorrenti nel procedimento principale hanno depositato «dichiarazioni» individuali per aderire ai contratti collettivi di assicurazione sulla vita di cui trattasi. Così facendo, i ricorrenti nel procedimento principale hanno accettato taluni diritti e obblighi. Questi ultimi sembrano includere l’onere economico del versamento periodico dei premi che la compagnia di assicurazioni investirebbe successivamente in quote dei fondi di investimento collegati. I primi sarebbero rappresentati, in particolare, da una garanzia di scadenza in base alla quale, al termine di un periodo di 15 anni, i ricorrenti riceverebbero un pagamento potenzialmente superiore o almeno pari al loro investimento complessivo nella polizza. Data la presenza di tali elementi essenziali, sembrerebbe che, dal punto di vista della direttiva sull’assicurazione vita, le dichiarazioni di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita di cui trattasi siano sfociate nella conclusione di «contratti di assicurazione» ai sensi di tale direttiva. 74. Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla spiegazione del giudice del rinvio secondo cui, in forza del diritto polacco, quando un consumatore aderisce ad un contratto collettivo di assicurazione sulla vita, non diviene effettivamente parte di tale contratto, ma acquisisce soltanto lo status di «assicurato». 75. Non spetta alla Corte interpretare o commentare il diritto nazionale. Tuttavia mi pare strano che qualcuno possa ottenere lo status di assicurato in assenza di un qualsivoglia contratto. Logicamente, suppongo che un assicurato, in una situazione del genere, debba trovarsi vincolato da un qualche tipo di rapporto giuridico (contrattuale). Una dichiarazione di adesione, a quanto pare firmata dai ricorrenti nel procedimento principale, potrebbe essere considerata come un’adesione al contratto iniziale tra l’assicuratore e il contraente dell’assicurazione, con i ricorrenti che diventano contraenti dell’assicurazione (affiliati) nell’ambito del contratto iniziale. In alternativa, la stessa dichiarazione potrebbe essere interpretata come la conclusione di un secondo contratto tra il contraente dell’assicurazione e l’assicurato. Pertanto, alla luce del diritto nazionale, vi sarebbero due contratti successivi: il contratto iniziale tra l’assicuratore e il contraente originario dell’assicurazione, e un secondo contratto, tra il contraente dell’assicurazione e il consumatore. 76. Tuttavia, mi sembra difficile supporre che nessuna di queste due fattispecie fosse effettivamente presente nel diritto nazionale, con gli assicurati che fluttuavano, in realtà, in una sorta di vuoto giuridico (senza contratto) ( 28 ). 77. Alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, la seconda opzione appare più plausibile. In tale ipotesi, esisterebbero in effetti due contratti successivi in forza del diritto nazionale. Da un lato, esisterebbe il rapporto giuridico «a monte» tra l’impresa di assicurazione e il contraente «originario» dell’assicurazione, che costituisce il fondamento del contratto collettivo di assicurazione sulla vita. D’altro lato, esiste il rapporto giuridico «a valle» nuovo e indipendente tra il contraente dell’assicurazione e il consumatore. 78. Sembrerebbe quindi che i ricorrenti nel procedimento principale abbiano stipulato un «contratto di assicurazione», ai sensi della direttiva sull’assicurazione vita, indipendentemente dalla qualificazione giuridica poco chiara ed eccezionale di tale realtà in forza del diritto polacco, e che tali rapporti giuridici sorgano separatamente dal contratto di assicurazione «iniziale» (e «a monte») tra l’impresa di assicurazione e il contraente dell’assicurazione. 2. Chi è il «contraente» nell ’ ambito dei contratti di assicurazione di cui trattasi? 79. Per quanto riguarda la nozione di «contraente», la direttiva sull’assicurazione vita non contiene neppure una definizione né un rinvio al diritto nazionale. Tuttavia, dall’impianto sistematico della direttiva sull’assicurazione vita risulta che, sebbene la nozione di «contraente» sia generalmente intesa come riferita al destinatario dell’offerta nel rapporto giuridico che qualifica un «contratto di assicurazione» ( 29 ), tali nozioni non devono necessariamente sovrapporsi ( 30 ). 80. Per quanto riguarda l’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, la Corte ha recentemente dichiarato che il riferimento al «contraente» ivi contenuto deve essere interpretato estensivamente per includere anche la nozione di «consumatore», tenuto conto dell’obiettivo di tutela dei consumatori enunciato al considerando 52 della direttiva ( 31 ). 81. A mio avviso, la stessa logica si dovrebbe applicare anche alle cause in esame. 82. Come ho spiegato ai paragrafi da 77 a 78 delle presenti conclusioni, sembrerebbe che, nel procedimento principale, i ricorrenti abbiano concluso «contratti di assicurazione» individuali, ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, con contraenti dell’assicurazione diversi. In forza di tali contratti, risultanti «a valle» dal rapporto tra l’impresa di assicurazione e i contraenti dell’assicurazione nel procedimento principale, questi ultimi agivano in qualità di offerenti nell’ambito dell’adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita. La circostanza plausibile che tali contraenti dell’assicurazione non abbiano fatto molto di più che agire in qualità di intermediari per promuovere la copertura assicurativa collettiva sulla vita presso terzi (ossia i ricorrenti nel procedimento principale) non incide sul loro status di offerenti nell’ambito dei rispettivi contratti di assicurazione «a valle». Infatti, come chiarito dal giudice del rinvio, il consumatore che aderisce a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita può attendersi di beneficiare degli stessi diritti e di assumere gli stessi obblighi derivanti da un contratto individuale di assicurazione sulla vita concluso direttamente con un’impresa di assicurazione. 83. Di conseguenza, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, sebbene siano semplicemente consumatori di una polizza collettiva di assicurazione sulla vita, i ricorrenti nel procedimento principale hanno effettivamente assunto gli stessi diritti e obblighi dei «contraenti», ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, al momento della firma delle «dichiarazioni» di cui trattasi con i contraenti dell’assicurazione nel procedimento principale. 3. Risoluzione dell ’ incognita «x» 84. Con le due variabili dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita ormai chiarite, è possibile stabilire se tale disposizione si applichi nelle circostanze del caso di specie. 85. Come ho spiegato al paragrafo 66 delle presenti conclusioni, la natura dell’obbligo di informazione precontrattuale di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita istituisce una fonte di informazioni «itinerante», che si orienta intorno all’esigenza di tutela del consumatore di cui trattasi. 86. Come giustamente rilevato dal governo polacco, quando i contraenti dell’assicurazione di cui al procedimento principale hanno proposto la creazione di rapporti giuridici distinti con i ricorrenti di cui trattasi, con i quali questi ultimi assumerebbero rischi nuovi e indipendenti come contropartita del diritto di godere della copertura assicurativa collettiva sulla vita, tali contraenti sarebbero divenuti offerenti nell’ambito dei contratti di assicurazione di cui trattasi. Essi hanno così attivato l’obbligo di informazione cosiddetto «dinamico» previsto all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. Tali contraenti dell’assicurazione dovevano quindi comunicare ai ricorrenti nel procedimento principale le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva per consentire loro di valutare gli effetti e i rischi della copertura assicurativa collettiva sulla vita applicabile e di scegliere tale copertura conoscendo pienamente tutti i fatti pertinenti. 87. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione nella causa C‑143/20 e alla prima questione nella causa C‑213/20 come segue: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione precontrattuale ivi previsto impone alla controparte contrattuale di un consumatore, nel caso in cui quest’ultimo aderisca a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita senza divenire un contraente dell’assicurazione in base al contratto di assicurazione iniziale sottostante, di comunicare a tale consumatore le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva. D. Quali informazioni devono essere comunicate? 88. Con la seconda questione nella causa C‑143/20, nonché con le questioni seconda e terza nella causa C‑213/20, il giudice del rinvio chiede chiarimenti, in sostanza, sul tipo e sul grado di precisione delle informazioni che devono essere comunicate ai ricorrenti nel procedimento principale in forza dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, in combinato disposto con l’allegato III, punto A, a.11. e a.12., di tale direttiva. Il giudice del rinvio aggiunge che una valutazione linguistica comparata delle versioni tedesca, francese, inglese e polacca dell’allegato III, punto A, a.12., della direttiva rivela una soglia inferiore nella versione polacca della direttiva («wskazanie» o «indicazioni»), mentre le versioni tedesca, francese e inglese richiedono tutte informazioni sulla natura, sulla specificazione del tipo e sulle caratteristiche degli attivi sottostanti. 89. Nella causa C‑143/20, il ricorrente sembra sostenere nel procedimento principale che egli avrebbe dovuto ricevere informazioni dettagliate sulle caratteristiche dell’investimento e sulle norme che disciplinano l’assegnazione del premio assicurativo alle varie unità dell’indice. La mera comunicazione che l’investimento riguardava «certificati», come sembra aver fatto la convenuta in tale causa, sarebbe insufficiente. Quanto alla causa C‑213/20, le ricorrenti sostengono che esse avrebbero dovuto ricevere informazioni «complete» sulle caratteristiche delle obbligazioni strutturate acquistate per i fondi unit‑linked, ivi comprese informazioni «dettagliate» ed «esaustive» sulla portata, sull’entità e sul tipo di «tutti i rischi» connessi a tali investimenti. 90. Dal canto suo, la convenuta nella causa C‑213/20 sostiene che l’allegato III, punto A, 12.a., della direttiva sull’assicurazione vita non richiede la comunicazione di una descrizione «dettagliata» del livello, dell’entità e della natura del rischio di investimento inerente agli attivi del fondo di investimento. Questo tipo di informazioni non farebbe parte della «natura» degli attivi sottostanti per i prodotti unit‑linked ai sensi di detto allegato. 91. Il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] seguono ampiamente tale punto di vista. In sostanza, tali parti sostengono che solo le caratteristiche essenziali dell’attivo rappresentativo sottostante al fondo di investimento devono essere comunicate in modo chiaro e preciso. Ciò implica la comunicazione della natura economica e giuridica di tale attivo, nonché il rischio ad esso associato. 92. Condivido questa seconda tesi. 93. Dall’allegato III, punto A, a.11. e a.12., della direttiva sull’assicurazione vita risulta che le informazioni da comunicare al consumatore prima della conclusione di un contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento devono contenere due elementi. Il primo elemento, menzionato al punto a.11. di tale allegato, richiede che sia stabilito l’«elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto)» nella polizza di assicurazione. Il secondo elemento, menzionato al punto a.12. del medesimo allegato, richiede «indicazioni sulla natura delle attività di contropartita» dei contratti a capitale variabile. 94. Senza ulteriori spiegazioni, l’«elenco dei valori di riferimento (...) (unità di conto)» di un fondo di investimento può essere estremamente dettagliato, ma non deve esserlo necessariamente. Analogamente, la «natura delle attività di contropartita» della polizza potrebbe, di per sé, spiegarsi con riferimento al suo termine finanziario generale (come un «derivato»), ma potrebbe anche richiedere una spiegazione alquanto dettagliata del tipo e del funzionamento di tale attività. 95. È qui che il considerando 52 della direttiva sull’assicurazione vita assume maggiore importanza. Esso presenta una serie di parametri che dovrebbero orientare l’interpretazione dell’articolo 36, paragrafo 1, e dell’allegato III, punto A, della direttiva ( 32 ). A tal fine, il considerando 52 prevede, nella parte pertinente, che la direttiva debba coordinare tra gli Stati membri la portata di tale numero minimo di informazioni affinché al consumatore siano comunicate «le informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze ». Le informazioni comunicate devono essere «chiar[e] e precis[e] in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti» ( 33 ). 96. A mio avviso, tutti questi elementi si traducono in tre considerazioni. In primo luogo, la direttiva sull’assicurazione vita non mirava ad armonizzare completamente la portata delle informazioni che devono essere messe a disposizione del consumatore prima della conclusione di un contratto di assicurazione. Pertanto, un certo margine è lasciato al diritto nazionale per andare oltre i requisiti contenuti nella direttiva sull’assicurazione vita. In secondo luogo, la precisione delle informazioni che richiedono una comunicazione dipende da una valutazione delle esigenze espresse dal consumatore. Tuttavia, tali esigenze devono essere bilanciate attraverso il prisma oggettivo della «necessità». In terzo luogo, le informazioni comunicate al termine di tale processo di bilanciamento devono coprire, almeno, le «caratteristiche essenziali» del prodotto assicurativo. Ai fini dell’obbligo di informazione precontrattuale previsto all’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva, dette caratteristiche figurano nell’allegato III, punto A, e in particolare, ai punti a.11. e a.12. di quest’ultimo ( 34 ). 97. È evidente che una valutazione della terza considerazione non può avvenire in astratto. Data la complessità dei prodotti assicurativi, le «caratteristiche essenziali» di un prodotto possono non essere necessariamente quelle di un altro. L’osservanza dell’obbligo di informazione contenuto nell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve quindi avvenire caso per caso alla luce delle circostanze di fatto specifiche, tenuto conto del bilanciamento esposto al paragrafo precedente delle presenti conclusioni. 98. Sebbene non spetti alla Corte procedere a tale verifica nelle presenti cause, può tuttavia essere utile formulare tre osservazioni relative alla spiegazione, da parte del giudice del rinvio, della valutazione in diritto e in fatto ad esso sottoposta. 99. In primo luogo, qualsiasi differenza di significato della versione linguistica polacca dell’allegato III, punto A, a.11., non modifica la portata delle informazioni che devono essere comunicate in forza di tale allegato. Secondo una giurisprudenza costante della Corte, è chiaro che la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche a tal riguardo. La necessità che un atto dell’Unione sia interpretato in modo uniforme esclude che esso sia considerato isolatamente in una delle sue versioni, e impone che esso sia interpretato in funzione dell’impianto sistematico e della finalità della normativa di cui fa parte ( 35 ). 100. In secondo luogo, per quanto riguarda la situazione del ricorrente nella causa C‑143/20, condivido il parere del giudice del rinvio, del governo polacco e della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale una semplice definizione, riassunta in una parola, vale a dire che definisce le quote del fondo di investimento come composte da «derivati» o da «prodotti strutturati», non è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui all’allegato III, punto A, a.11. È evidente che le «caratteristiche essenziali» di un prodotto richiedono almeno una certa descrizione economica e/o giuridica di tali quote affinché il consumatore possa decidere se tale prodotto sia consono alle sue esigenze. 101. Inoltre, il giudice del rinvio rileva che il contratto presentato al ricorrente nella causa C‑143/20 non conteneva regole di valutazione, né delle quote del fondo né degli attivi netti del fondo totale, né, a tale titolo, informazioni sul modo di selezionare i certificati in cui dovevano essere allocati i premi. Un’informazione di portata così limitata è manifestamente insufficiente per consentire al consumatore di comprendere la natura economica e giuridica degli elementi dell’attivo sottostanti e di valutarne i rischi connessi. Tuttavia, l’ultima parola su tale valutazione a fronte della soglia di informazioni di cui all’allegato III, punto A, a.11. e a.12., spetta al giudice nazionale. 102. In terzo luogo, per quanto riguarda le ricorrenti nella causa C‑213/20, se si tiene conto del considerando 52 della direttiva, le informazioni che devono essere loro comunicate non possono essere «dettagliate» o «esaustive» quanto alla portata o all’entità o ai tipi di «tutti i rischi» connessi all’investimento. Per definizione, le «caratteristiche essenziali» di un prodotto non sono né «dettagliate» né «esaustive». Esse riguardano unicamente i loro elementi «essenziali». Infatti, è naturalmente impossibile specificare tutti i rischi di un prodotto di investimento complesso. È necessario soltanto comunicare la reale natura dello strumento sottostante e i rischi strutturali ad esso inerenti, noti o ragionevolmente prevedibili al momento della comunicazione. Ciò premesso, solo il giudice nazionale può procedere ad una valutazione completa della questione se le domande delle ricorrenti nella causa C‑213/20 esulino dall’ambito di applicazione dell’allegato III, punto A, a.11. e a.12., come richiesto dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. 103. Alla luce di tali osservazioni, propongo alla Corte di rispondere alla seconda questione nella causa C‑143/20, nonché alle questioni seconda e terza nella causa C‑213/20 come segue: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve essere interpretato nel senso che richiede la comunicazione della reale natura del prodotto sottostante e dei rischi strutturali ad esso inerenti. Tali informazioni comprendono l’elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile e le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita di tali contratti che coprono almeno le caratteristiche economiche e/o giuridiche essenziali di tali valori e delle attività sottostanti. Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, le informazioni comunicate al consumatore rispettino tale soglia. E. Quando tali informazioni devono essere comunicate? 104. Con la quarta questione nella causa C‑213/20, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita implichi l’obbligo di istituire un procedimento precontrattuale distinto nel corso del quale le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva debbano essere comunicate al consumatore. Se così è, il giudice del rinvio chiede quindi chiarimenti sulla questione se tale articolo osti a una disposizione di diritto nazionale, come l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative, secondo la quale è sufficiente comunicare per la prima volta nel contratto di assicurazione e durante la firma di quest’ultimo le informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. 105. Le ricorrenti nella causa C‑213/20 sostengono che le informazioni contenute nell’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita avrebbero dovuto essere comunicate loro prima e non al momento della firma delle dichiarazioni di adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita di cui trattasi. Solo tale modalità potrebbe indurre il consumatore ad adottare una decisione consapevole sulla scelta della copertura assicurativa che sia più consona alle sue esigenze. 106. La convenuta nella causa C‑213/20 e il governo polacco dissentono su tale posizione. Essi spiegano, in sostanza, che il testo dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita non indica né la necessità di un procedimento precontrattuale né il momento preciso in cui le informazioni contenute nell’allegato III, punto A, di tale direttiva devono essere comunicate al consumatore. Su tale base, la convenuta nella causa C‑213/20 e il governo polacco spiegano che poiché l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative non precisa in quale momento debba intervenire l’obbligo di informazione, l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita non osta a tale disposizione. 107. [OSCURATO:PERSONA] delinea un’analogia con la giurisprudenza esistente della Corte in materia di credito al consumo e di diritti dei consumatori, che ha interpretato analoghi obblighi di richiedere la comunicazione «in tempo utile» prima della firma del contratto ( 36 ). Su tale base, sarebbe insufficiente comunicare le informazioni di cui all’allegato III, punto A, solo al momento della conclusione del contratto. 108. Concordo con la [OSCURATO:PERSONA]. 109. Il testo dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita costituisce il punto di partenza. Tale disposizione chiarisce che le informazioni di cui all’allegato III, punto A, devono essere comunicate « prima della conclusione del contratto d’assicurazione» ( 37 ). Non sono fornite ulteriori spiegazioni sul momento in cui tale comunicazione deve avvenire, o se debba essere istituito dal diritto nazionale un procedimento «precontrattuale» distinto. L’allegato III, primo comma, aggiunge semplicemente che tali informazioni debbono essere formulate «per iscritto con chiarezza e precisione e debbono essere redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno». 110. In quanto tale, il testo della direttiva sull’assicurazione vita richiede che la comunicazione delle informazioni minime da essa previste abbia luogo prima della conclusione del contratto di assicurazione di cui trattasi. Di per sé, ciò impedirebbe già logicamente che tale «momento di comunicazione delle informazioni» sia identico al «momento di conclusione del contratto». 111. Inoltre, come correttamente rilevato dal governo polacco, dalla lettura dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita alla luce del considerando 52 di quest’ultima, emerge che il fine di distinguere tra questi due momenti è quello di offrire al consumatore un certo periodo di tempo durante il quale egli possa beneficiare appieno della varietà dei contratti e di una maggiore concorrenza (nel mercato interno dell’assicurazione) al fine di «scegliere il contratto più consono alle sue esigenze». 112. Tuttavia, contrariamente a taluni altri strumenti di diritto dell’Unione ( 38 ), la direttiva sull’assicurazione vita non prevede un termine minimo al riguardo. In mancanza di siffatte norme, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in virtù del principio dell’autonomia procedurale, stabilire le modalità processuali destinate a garantire la tutela dei diritti dei consumatori in tal senso. Tuttavia, tali norme non possono essere meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) né rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione (principio di effettività) ( 39 ). 113. Nulla indica che le controversie nei procedimenti principali sollevino questioni di equivalenza. Tuttavia, come suggerisce il giudice del rinvio, nei limiti in cui l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative offre la possibilità di comunicare le informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita contemporaneamente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita, occorre esaminare tale disposizione alla luce dell’effettività dell’obiettivo perseguito dalla direttiva sull’assicurazione vita, e segnatamente dal suo articolo 36, paragrafo 1. 114. A tal riguardo, dalle spiegazioni fornite dalle parti nel fascicolo risulta che l’articolo 13, paragrafo 4, della legge sulle attività assicurative riprende il testo aperto dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita, senza tuttavia precisare quando deve avvenire la comunicazione delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva. 115. Questo non è di per sé un problema. Anche se interpretato alla luce dell’oggetto e della finalità della direttiva, l’articolo 36 di quest’ultima non richiede che la legge nazionale di recepimento della stessa preveda un momento preciso, un termine minimo di comunicazione, e neppure un procedimento di comunicazione distinto. Tuttavia, allo stesso tempo, nella realtà dei singoli casi, il consumatore deve disporre di un tempo sufficiente per effettuare una scelta consapevole riguardo al contratto di assicurazione che intende concludere. Tale scelta consapevole può essere effettuata solo se il consumatore riceve, per iscritto, il numero minimo di informazioni pertinenti e gli viene offerto un certo tempo, a meno che non si astenga esplicitamente dall’uso di tale tempo, per ponderare i rischi e i vantaggi derivanti dalla decisione contrattuale che ne risulta. 116. È evidente che il principio di effettività osterebbe a che tali informazioni siano fornite unicamente in forma orale o solo per iscritto al momento della firma del contratto di assicurazione. Per questo motivo alcune direttive dell’Unione in materia di tutela dei consumatori fanno riferimento alla necessità di comunicare al consumatore talune informazioni minime «in tempo utile» prima di prendere una decisione di consumo ( 40 ). La Corte ha parimenti interpretato l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE in un senso analogo, senza che tale direttiva contenesse siffatta formulazione ( 41 ). 117. L’oggetto e la finalità della direttiva sull’assicurazione vita richiedono lo stesso tipo di periodo «cuscinetto» affinché il consumatore formuli la sua decisione. La durata esatta di tale adeguato periodo di riflessione dipende necessariamente dal caso di specie, tenuto conto di elementi quali la complessità del contratto di assicurazione proposto, la situazione del consumatore di cui trattasi nonché le circostanze della conclusione del contratto e della sua presentazione. Alla luce di quanto precede, che cosa equivalga esattamente al «tempo utile» e se il grado di «riflessione ragionevole» sia stato soddisfatto può naturalmente differire tra un singolo caso e l’altro. 118. Propongo pertanto alla Corte di rispondere alla quarta questione nella causa‑213/20 come segue: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non garantisce al consumatore di ricevere perlomeno le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva ad un certo momento prima della conclusione del contratto, per iscritto e in una maniera chiara e precisa che gli consenta, dopo un periodo di riflessione, di effettuare una scelta consapevole al riguardo. Spetta al giudice nazionale accertare se tali condizioni siano state soddisfatte nel procedimento principale. F. Quali sono le conseguenze della mancata comunicazione di tali informazioni? 119. Le questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 e la quinta questione nella causa C‑213/20 vertono sulle conseguenze della mancata comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. 120. Dette questioni sollevano tale problematica dal punto di vista, rispettivamente, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali e della direttiva sull’assicurazione vita. Dato che la seconda ha la precedenza sulla prima in caso di conflitto tra i due atti ( 42 ), è necessario esaminare anzitutto la quinta questione nella causa C‑213/20. Solo se da tale questione risulterà che la direttiva sull’assicurazione vita non disciplina le conseguenze della mancata comunicazione delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva, sarà allora possibile esaminare la quarta questione nella causa C‑143/20. 1. L ’ articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull ’ assicurazione vita disciplina la mancata comunicazione delle informazioni di cui trattasi? 121. Con la quinta questione nella causa C‑213/20, si chiede se l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita debba essere interpretato nel senso che, se l’obbligo ivi previsto non fosse correttamente adempiuto, il consumatore avrebbe il diritto di chiedere il rimborso integrale dei premi assicurativi versati, indipendentemente da un’eventuale dichiarazione di invalidità o di nullità del contratto. 122. A mio avviso, non può essere così. Come correttamente sottolineato da tutte le parti, ad eccezione della ricorrente nella causa C‑213/20, siffatta interpretazione non deriva dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. Tale disposizione, semplicemente, non disciplina le conseguenze di una violazione dell’obbligo di fornire informazioni prescritto dall’articolo 36, paragrafo 1, della stessa ( 43 ). 123. Infatti, come dichiarato dalla Corte, sebbene in relazione alla disposizione precedente a quella divenuta ora l’articolo 36, paragrafo 3, della direttiva sull’assicurazione vita, «gli effetti collegati dal diritto interno alla mancata comunicazione di siffatte informazioni sono, in via di principio, privi di rilevanza quanto alla conformità [a tale disposizione] dell’obbligo di comunicazione» ( 44 ). 124. Non vi sono indicazioni, né sono stati presentati argomenti da cui emerga che tale constatazione dovrebbe essere diversa per l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. È vero che devono derivare conseguenze dalla mancata comunicazione delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita. Tuttavia, spetta al diritto nazionale definire le tipologie specifiche di conseguenze conformemente al principio dell’autonomia procedurale nazionale e fatti salvi i requisiti di equivalenza e di effettività. 125. Pertanto, a mio avviso, l’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita non disciplina le conseguenze di una mancata comunicazione perlomeno delle informazioni di cui all’allegato III, punto A, della stessa, che resta quindi oggetto di determinazione da parte del diritto nazionale. 2. Gli articoli 5 e 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali si applicano alle circostanze del procedimento principale? 126. Le questioni dalla quarta alla sesta nella causa C‑143/20 mirano inoltre a chiarire se la mancata comunicazione delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita costituisca una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva o un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 di quest’ultima. 127. Tenuto conto della risposta da me suggerita per le questioni prima e seconda nella causa C‑143/20 ( 45 ), le questioni quinta e sesta, sollevate nella stessa causa, diventano irrilevanti. Nella presente sezione esaminerò quindi soltanto la quarta questione nella causa C‑143/20 e valuterò pertanto se la mancata comunicazione di talune informazioni minime ad un consumatore possa costituire una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 di tale direttiva o un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 di quest’ultima. 128. Il governo polacco e la [OSCURATO:PERSONA] ritengono, in sostanza, che la mancata comunicazione delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita possa costituire una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Essa potrebbe costituire, in particolare, un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 della stessa direttiva, qualora siffatta omissione induca o sia idonea a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 129. Il governo polacco aggiunge che tale considerazione non è rimessa in discussione dall’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Quest’ultima direttiva non è in contrasto con la direttiva sull’assicurazione vita. Al contrario, essa integra la direttiva sull’assicurazione vita per quanto riguarda le conseguenze del mancato rispetto dei requisiti di informazione minimi previsti dal diritto dell’Unione. 130. Concordo ampiamente con la [OSCURATO:PERSONA] e con il governo il polacco. 131. La «clausola sui conflitti» di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali è spiegata nel considerando 10 di tale direttiva nel senso che essa si applica soltanto «qualora non esistano norme di diritto comunitario specifiche che disciplinino aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, come gli obblighi di informazione e le regole sulle modalità di presentazione delle informazioni al consumatore». Essa dà quindi la precedenza ad altre disposizioni del diritto dell’Unione che prevedono tali conseguenze ( 46 ). 132. Tuttavia, come esposto ai paragrafi da 121 a 125 delle presenti conclusioni, la direttiva sull’assicurazione vita non disciplina la questione specifica delle conseguenze dell’inosservanza degli obblighi di informazione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, di tale direttiva. Pertanto, non può esistere un conflitto percettibile derivante dall’applicazione simultanea di questi due atti giuridici ( 47 ). Al contrario, la direttiva sulle pratiche commerciali sleali integra la direttiva sull’assicurazione vita su tale punto, limitandosi a indicare quale tipo di requisiti ai sensi dell’articolo 36 di quest’ultima direttiva possa essere qualificato come «rilevante» ai sensi dell’articolo 7 della prima direttiva ( 48 ). 133. Chiarita tale questione, diviene necessario stabilire se l’inosservanza dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita possa costituire una pratica commerciale sleale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali o un’omissione ingannevole ai sensi dell’articolo 7 di quest’ultima. 134. La direttiva sulle pratiche commerciali sleali intende fissare norme uniformi in materia di pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori, al fine di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e di garantire un livello elevato di tutela di questi ultimi ( 49 ). Essa si applica a tali pratiche sleali poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale ( 50 ). In tale contesto, appare evidente che, nel consentire l’adesione al contratto collettivo di assicurazione sulla vita collegato a un fondo di investimento di cui al procedimento principale, le convenute e i ricorrenti nel procedimento principale hanno partecipato a «pratiche commerciali» ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della direttiva ( 51 ). 135. L’articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali riguarda il divieto delle pratiche commerciali sleali. Il paragrafo 1 di tale articolo stabilisce tale divieto generale ( 52 ). Il paragrafo 2 di tale articolo indica ciò che è considerato sleale: pratiche commerciali che sono contrarie alle norme di diligenza professionale e che falsano in misura rilevante o minacciano di falsare il comportamento economico del «consumatore medio» ( 53 ). Il paragrafo 4 definisce poi due categorie specifiche di pratiche commerciali «sleali». Una di tali categorie riguarda le pratiche commerciali «ingannevoli». 136. L’articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali è un’espressione della categoria specifica delle «pratiche commerciali ingannevoli» ( 54 ). Esso riguarda le «omissioni ingannevoli». Il paragrafo 1 di tale articolo impone ai professionisti un obbligo positivo di fornire ai consumatori tutte le informazioni ritenute «rilevanti», la cui omissione sia sanzionata conformemente al diritto nazionale ( 55 ), a condizione che tale omissione induca o sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 137. Allo stesso tempo, il considerando 15, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 5, e con l’allegato II della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, implica una presunzione legale secondo cui le informazioni richieste dall’articolo 36 della direttiva sull’assicurazione vita, compreso il suo paragrafo 1, devono essere considerate «rilevanti» ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali ( 56 ). 138. Pertanto, spetta al giudice nazionale valutare, alla luce di tutte le circostanze di fatto di cui dispone, se, in primo luogo, i contraenti dell’assicurazione nella causa C‑143/20 abbiano omesso di comunicare le «informazioni rilevanti» di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita e, in secondo luogo, se, sulla base di tale omissione, il ricorrente nella causa C‑143/20 (classificato in base al criterio del consumatore medio e ragionevolmente avveduto), poteva assumere o avrebbe potuto assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ( 57 ). 139. Si tratta fondamentalmente di una valutazione che solo il giudice nazionale può effettuare con piena cognizione delle circostanze di fatto del procedimento principale. Ciò premesso, potrebbe essere utile formulare due osservazioni che meritano di essere esaminate dal giudice del rinvio nell’ambito della sua valutazione ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 140. In primo luogo, occorre considerare che, in forza dell’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali, il legislatore dell’Unione ha ritenuto che le informazioni di cui all’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita costituiscano il minimo assoluto di comunicazione per i prodotti di assicurazione sulla vita. In caso contrario, il considerando 52 della direttiva sull’assicurazione vita implica che il consumatore non ha la capacità di scegliere «il contratto più consono alle sue esigenze». Tali presunzioni devono quindi svolgere un ruolo significativo quando si tratta di valutare se la loro mancata comunicazione abbia indotto o potesse indurre un consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 141. In secondo luogo, il criterio di controllo quando si valuta se un consumatore medio avrebbe adottato la decisione commerciale di cui trattasi riveste un carattere oggettivo . Esso tiene conto del consumatore avveduto e ragionevolmente informato ( 58 ). In quanto tale, il parametro è svincolato da qualsiasi desiderio soggettivo particolare o specifico di un determinato consumatore. In particolare, i sentimenti soggettivi di un consumatore, vale a dire che egli avrebbe voluto soggettivamente ricevere maggiori informazioni, non sono determinanti in tale valutazione (necessariamente oggettivata). 142. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla quarta questione nella causa C‑143/20 come segue: L’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali deve essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione almeno delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita costituisce una pratica commerciale ingannevole se, nel suo contesto di fatto, tenuto conto di tutte le caratteristiche e delle circostanze, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione, il consumatore medio non ha ricevuto le informazioni di cui ha bisogno, a seconda del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, in tal modo, tale mancata comunicazione induce o è idonea ad indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale accertare se ciò si sia verificato nel procedimento principale. V. Conclusione 143. Propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Sąd Rejonowy dla Warszawy‑Woli w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia‑Wola, Varsavia, Polonia) nei seguenti termini: Prima questione nella causa C‑143/20 e prima questione nella causa C‑213/20: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di informazione precontrattuale ivi previsto impone alla controparte contrattuale di un consumatore, nel caso in cui quest’ultimo aderisca a un contratto collettivo di assicurazione sulla vita senza divenire un contraente dell’assicurazione in base al contratto di assicurazione iniziale sottostante, di comunicare a tale consumatore le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva. Seconda questione nella causa C‑143/20 nonché seconda e terza questione nella causa C‑213/20: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che richiede la comunicazione della reale natura del prodotto sottostante e dei rischi strutturali ad esso inerenti. Tali informazioni comprendono l’elenco dei valori di riferimento utilizzati (unità di conto) nei contratti a capitale variabile e le indicazioni sulla natura delle attività di contropartita di tali contratti che coprono almeno le caratteristiche economiche e/o giuridiche essenziali di tali valori e delle attività sottostanti. Spetta al giudice nazionale verificare se, alla luce delle particolari circostanze del caso di specie, le informazioni comunicate al consumatore rispettino tale soglia. Quarta questione nella causa C‑213/20: L’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che non garantisce al consumatore di ricevere perlomeno le informazioni di cui all’allegato III, punto A, di tale direttiva ad un certo momento prima della conclusione del contratto, per iscritto e in una maniera chiara e precisa che gli consenta, dopo un periodo di riflessione, di effettuare una scelta consapevole al riguardo. Spetta al giudice nazionale accertare se tali condizioni siano state soddisfatte nel procedimento principale. Quarta questione nella causa C‑143/20: L’articolo 7, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la mancata comunicazione perlomeno delle informazioni richieste dall’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 costituisce una pratica commerciale ingannevole se, nel suo contesto di fatto, tenuto conto di tutte le caratteristiche e delle circostanze, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione, il consumatore medio non ha ricevuto le informazioni di cui ha bisogno, a seconda del contesto, per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, in tal modo, tale mancata comunicazione induce o è idonea ad indurre detto consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Spetta al giudice nazionale accertare se ciò si sia verificato nel procedimento principale. 1 Lingua originale: l’inglese. 2 Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU 2002, L 345, pag. 1). 3 Considerando 2 della direttiva sull’assicurazione vita. 4 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22, e rettifica in GU 2009, L 253, pag. 18). 5 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 6 Tale legge è stata abrogata il 1° gennaio 2016 dall’Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (legge sulle attività assicurative e sulla riassicurazione), dell’11 settembre 2015 (Dz. U. del 2015, posizione 1844). 7 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU 2009, L 335, pag. 1). 8 V. sentenza del 4 dicembre 1986, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (205/84, EU:C:1986:463, punto 33), in cui la Corte ha riconosciuto l’esistenza di ragioni imperative attinenti all’interesse generale per il settore dei prodotti di assicurazione sulla vita che possono giustificare restrizioni alla libera prestazione dei servizi. 9 V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 29). 10 Relazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Prima Relazione sull’applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, COM(2013) 139 final, pag. 27. 11 V., ad esempio, sentenza del 13 dicembre 2001, Heininger (C‑481/99, EU:C:2001:684, punto 47), del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 30), del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 50), e del 29 aprile 2015, Nationale-[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 21). 12 Sentenza del 1° marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 27 e giurisprudenza ivi citata). 13 Sentenza del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punti 29 e 30). V. anche, in tal senso, sentenza del 23 aprile 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑96/14, EU:C:2015:262, punto 50). 14 Come giustamente sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, i prodotti di cui trattasi non riguardano i contratti collettivi di assicurazione sulla vita quando l’adesione è obbligatoria, come quelli stipulati nell’ambito di un contratto di lavoro. Tali tipi di contratto sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 3 della direttiva sull’assicurazione vita. 15 Ibid., articolo 311, come modificato dalla direttiva 2013/58/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che modifica la direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) per quanto riguarda il suo termine di recepimento e la sua data di applicazione nonché il termine di abrogazione di talune direttive (solvibilità I) (GU 2013, L 341, pag. 1). 16 V. articoli 2, paragrafo 1, lettera a), delle direttive 2004/39 e 2014/65 nonché considerando 27 di quest’ultima. 17 V. articoli 94 e segg. della direttiva 2014/65. 18 Sentenza della Corte EFTA del 10 maggio 2016 nella causa Franz‑[OSCURATO:PERSONA] und Vienna‑[OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (Liechtenstein) AG (cause riunite E‑15/15 e E‑16/15, punto 52). 19 V., in tal senso, sentenze del 5 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑386/00, EU:C:2002:136, punto 20), e del 29 aprile 2015, Nationale‑[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 19). 20 Che non raggiunge quindi, certamente, a mio avviso, il livello di estensione interpretativa che la Corte è stata effettivamente disposta a raggiungere in passato al fine di colmare le lacune della tutela effettiva dei consumatori dovute a formulazioni o concezioni legislative problematiche o carenti – v., a titolo illustrativo, sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a. (C‑402/07 e C‑432/07, EU:C:2009:716, punti da 49 a 54). 21 V. altresì considerando 7 e articolo 36, paragrafo 4, della direttiva sull’assicurazione vita. 22 Sentenze del 1° marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (C‑166/11, EU:C:2012:119, punto 25 e giurisprudenza ivi citata), e del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 49). V. altresì, per analogia, sentenza del 19 dicembre 2013, Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34). 23 Sentenza della Corte EFTA del 10 maggio 2016 nella causa Franz‑[OSCURATO:PERSONA] und Vienna‑[OSCURATO:PERSONA] AG contro [OSCURATO:PERSONA] und [OSCURATO:PERSONA] (Liechtenstein) AG (cause riunite E‑15/15 e E‑16/15, punto 61). 24 Sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑542/16, EU:C:2018:369, punto 50), che fa riferimento alle sentenze del 25 febbraio 1999, CPP (C‑349/96, EU:C:1999:93, punto 17), e del 26 marzo 2015, Litaksa (C‑556/13, EU:C:2015:202, punto 28). 25 Ibid., punto 50, che fa riferimento alla sentenza del 17 marzo 2016, Aspiro (C‑40/15, EU:C:2016:172, punto 23 e giurisprudenza ivi citata). 26 V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz (C‑20/19, EU:C:2020:273, punti da 35 a 36 e 41). 27 Ibid., punto 39. V. altresì, in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punti 28 e 29), e del 13 dicembre 2001, Heininger (C‑481/99, EU:C:2001:684, punti 45 e 47). 28 Se così fosse nel diritto nazionale, riterrei che la maggior parte (se non la totalità) delle questioni sollevate dal giudice del rinvio nel presente procedimento sia superflua. I ricorrenti potrebbero semplicemente agire in giudizio per la restituzione dell’indebito arricchimento da parte del contraente dell’assicurazione, poiché quest’ultimo avrebbe ricevuto il loro denaro senza titolo giuridico. 29 Cfr. considerando da 44 a 47, articolo 35, articolo 38, paragrafi 1, 2 e 5 della direttiva sull’assicurazione vita. 30 V., ad esempio, considerando 2 e 39 nonché articoli 14, paragrafo 5, e 53, paragrafo 6, della direttiva sull’assicurazione vita. V. anche conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Nationale‑[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2014:1921, paragrafo 37). 31 V. sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz (C‑20/19, EU:C:2020:273, punti da 35 a 36 e 41). 32 V., in tal senso, sentenza del 2 aprile 2020, kunsthaus muerz (C‑20/19, EU:C:2020:273, punti da 35 a 36 e 41). 33 Il corsivo è mio. 34 V., per analogia, sentenza del 5 marzo 2002, [OSCURATO:PERSONA] (C‑386/00, EU:C:2002:136, punto 24), per quanto riguarda l’articolo 31, paragrafo 3, l’allegato II e il considerando 23 della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU 1992, L 360, pag. 1). 35 V., in particolare, sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau (30/77, EU:C:1977:172, punto 14), del 23 novembre 2016, Bayer CropScience e [OSCURATO:PERSONA] (C‑442/14, EU:C:2016:890, punto 84), e del 25 febbraio 2021, [OSCURATO:PERSONA] (C‑772/19, EU:C:2021:141, punto 26). 36 Sentenze del 18 dicembre 2014, CA [OSCURATO:PERSONA] (C‑449/13, EU:C:2014:2464, punto 46), e del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑380/19, EU:C:2020:498, punti da 33 a 35). 37 Il corsivo è mio. 38 V., ad esempio, articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16) e articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (GU 2008, L 133, pag. 66). 39 V., in tal senso, sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe‑Zentralfinanz e Rewe‑Zentral (33/76, EU:C:1976:188, punto 5), del 19 dicembre 2013, Endress (C‑209/12, EU:C:2013:864, punto 23), e del 22 aprile 2021, [OSCURATO:PERSONA] Slovakia (C‑485/19, EU:C:2021:313, punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 40 V. supra alla nota 38. 41 Sentenza del 25 giugno 2020, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände (C‑380/19, EU:C:2020:498, punto 34), che interpreta l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64). 42 V. considerando 10 e articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 43 Cfr. le conseguenze previste dall’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva sull’assicurazione vita. V. altresì. per analogia, sentenza del 7 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑476/14, EU:C:2016:527, punto 44). 44 Sentenza del 29 aprile 2015, Nationale‑[OSCURATO:PERSONA] (C‑51/13, EU:C:2015:286, punto 36). V. altresì, in tal senso, sentenza della Corte EFTA del 13 giugno 2013 nella causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Kfm. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] (Liechtenstein) AG (Causa E‑11/12, punto 73). 45 V. supra, paragrafi da 54 a 103 delle presenti conclusioni. 46 V., per analogia, sentenza del 13 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] and Vodafone Italia (C‑54/17 e C‑55/17, EU:C:2018:710, punti 61 e da 68 a 69). 47 V., per analogia, le mie conclusioni nella causa Ministerstwo Sprawiedliwości (C‑55/20, EU:C:2021:500, paragrafi da 77 a 81). 48 V., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Abcur (C‑544/13 e C‑545/13, EU:C:2015:481, punto 78). 49 Sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 28 e giurisprudenza ivi citata). V. altresì, in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑281/12, EU:C:2013:859, punto 31). 50 Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 51 Sull’interpretazione estensiva di tale nozione, v. sentenza del 25 luglio 2018, Dyson (C‑632/16, EU:C:2018:599, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). 52 Cfr. considerando 11 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 53 Il consumatore medio è colui che esercita il proprio giudizio senza commissionare una perizia o un’ulteriore ricerca professionale – v., ad esempio, sentenze del 4 giugno 2015, Teekanne (C‑195/14, EU:C:2015:361, punto 36 e giurisprudenza ivi citata), e del 21 gennaio 2016, Viiniverla (C‑75/15, EU:C:2016:35, punto 25 e giurisprudenza ivi citata). 54 V., in tal senso, sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑281/12, EU:C:2013:859, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), e del 7 settembre 2016, Deroo‑Blanquart (C‑310/15, EU:C:2016:633, punto 44). 55 V. articolo 13 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. 56 Indipendentemente dalla questione se la nozione di «informazioni rilevanti» comprenda effettivamente la stessa portata dell’allegato III, punto A, della direttiva sull’assicurazione vita. 57 Gli stessi punti di riferimento si applicano evidentemente anche alla causa C‑213/20, qualora il giudice del rinvio intenda entrare in tale valutazione nel relativo procedimento principale. 58 V. supra alla nota 53.
Sentenza Corte di giustizia UE/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris