CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 31036/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 6 ottobre 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino, pronunciata il 30 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravata. Ritenuto che i quattro motivi in cui è articolato il ricorso, con i quali genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato con l'aggravante dell'uso dell'arma nonché in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è privo di specificità poiché è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha evidenziato come l'attendibilità della persona offesa e la veridicità della sua versione dei fatti trovassero riscontro nella ricostruzione offerta dal teste e nelle immagini delle videocamere di sorveglianza; osservato che il Giudice di appello ha altresì congruamente sottolineato che dal compendio probatorio in atti non era emerso alcun segno positivamente apprezzabile, rilevando, invece, la personalità pericolosa e allarmante dell'imputato - incline alla commissione di reati perpetrati soprattutto a danno di soggetti extra-comunitari, talvolta minori, con approfittamento delle condizioni di difficoltà e/o di debolezza degli stessi - la gravità del fatto e le sue modalità e che, pertanto, non potevano concedersi le circostanze invocate né, comunque, un trattamento sanzionatorio più mite; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 16 maggio 2023 Il onsigliere este sore ) Il