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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1993

Cassazione n. 10245/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1993 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 7 aprile 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Palermo il 9 gennaio 2018 in relazione a concorso nel delitto p. e p. dagli articoli 624 e 625 n. 6, 61 n. 5 cod. pen..

Il ricorso consta di un unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata su elementi incerti e su una valutazione degli indizi non in linea con i principi affermati dall'art. 192 cod.proc.pen..

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito.

Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è motivata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine al chiaro e univoco riconoscimento dell'imputato, attraverso il sistema di videosorveglianza, quale compartecipe dell'azione furtiva all'interno del negozio.

Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte.

Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez.

Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).3.

Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1993 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Palermo, in data 7 aprile 2021, ha confermato la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Palermo il 9 gennaio 2018 in relazione a concorso nel delitto p. e p. dagli articoli 624 e 625 n. 6, 61 n. 5 cod. pen.. Il ricorso consta di un unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata su elementi incerti e su una valutazione degli indizi non in linea con i principi affermati dall'art. 192 cod.proc.pen.. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è motivata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine al chiaro e univoco riconoscimento dell'imputato, attraverso il sistema di videosorveglianza, quale compartecipe dell'azione furtiva all'interno del negozio. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati dì una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In ragione dell'inammissibilità del ricorso, non assume rilievo l'entrata in vigore, dopo la proroga, del decreto legislativo che ha dato attuazione alle legge 134 del 27 settembre 2021 (la cosiddetta "riforma Cartabia") che ha previsto che il reato di cui all'imputazione sia procedibile soltanto a querela di parte. Ciò in quanto le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, alla cui condivisibile motivazione si rimanda, hanno chiarito che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela (in quel caso per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ma il principio ha portata generale) ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela (Sez. Un. n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551).3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il
Sentenza Cassazione n. 10245/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris