CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46425/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 23 settembre 2020 il G.i.p. del Tribunale di Milano, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta da [OSCURATO:PERSONA]°, con la quale egli aveva chiesto di dichiarare estinte le spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 9 febbraio 2006, parzialmente riformata in appello e divenuta irrevocabile in data 1 marzo 2007, per le quali era intervenuta l'iscrizione e l'emissione delle cartelle di pagamento per gli importi di euro 116.032,44 e di 116.098,88, tanto perché con la riabilitazione concessagli dal Tribunale di Brescia il 13 ottobre 2013 si era verificata l'estinzione della pena accessoria costituita dalla condanna al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] adito fondava la decisione sul richiamo delle argomentazioni espresse da Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato, Rv. 255569, osservando che la condanna alle spese processuali ha ad oggetto un'obbligazione civile e non una pena accessoria e, quindi, non può estinguersi per effetto della intervenuta riabilitazione; al contrario la riabilitazione avrebbe dovuto essere concessa solo dopo aver accertato l'integrale pagamento, da parte del condannato, delle spese processuali a suo carico, previa loro esatta determinazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione dell'art. 178 cod. pen. e per mancanza di motivazione. Il giudice dell'esecuzione, oltre che disapplicare il disposto dell'art. 178 cod. pen., in forza del quale la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, ha disatteso il pronunciamento del Giudice delle leggi che, con la sentenza n. 98 del 1998, ha sancito la natura di sanzione economica accessoria alla pena, e partecipe del regime giuridico di questa, della statuizione di condanna alle spese, principio ribadito da Sezioni Unite Pislor. In ogni caso, anche ad escludere la natura di pena accessoria in senso stretto delle spese processuali, esse certamente rientrano negli ulteriori effetti penali della condanna ricompresi nell'art. 178 cod. pen., sicché la concessa riabilitazione ha eliminato ogni possibile ulteriore pretesa economica dell'Erario nei confronti del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va dunque respinto. 2. Il ricorrente per contrastare la decisione avversata solleva una serie di obiezioni incentrate su due questioni: da un lato la natura di sanzione economica accessoria alla pena della statuizione di condanna alle spese processuali, affermata da Corte cost. n. 98 del 1998, al cui dictum si è allineata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 491 del 29/9/2011, Pislor, Rv. 251265; dall'altro l'intervenuta estinzione di ogni effetto penale (quindi anche del debito di rimborso delle spese processuali) della condanna, per la quale è intervenuta la riabilitazione del condannato. 3. Sotto il primo profilo, il Giudice dell'esecuzione correttamente ha richiamato Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato, Rv. 255569, che ha escluso la natura di pena accessoria del debito di pagamento delle spese processuali. Con tale decisione è stato precisato che la Consulta, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 188, secondo comma, cod. pen. nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale, ha rilevato come la natura di detta obbligazione dovesse esser rivista alla luce del disposto dell' art. 56 I. n. 354 del 1975, a mente del quale il debito per le spese di procedimento e di mantenimento è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovino in disagiate condizioni economiche ed abbiano tenuto regolare condotta, ed ha preso atto che conseguenza di una tale modifica legislativa era la penetrazione nel rapporto obbligatorio, di natura prettamente civilistica, di una funzione di rieducazione e di reinserimento strettamente connessa alla persona ed alla personalità del condannato. E tuttavia «la modificazione... della natura del debito di rimborso delle spese processuali, rilevata dalla Corte Costituzionale come derivante dalle disposizioni sulla remissione del debito nell'ambito della specifica disciplina del trattamento penitenziario, esaminata nei suoi riflessi di accentuazione della personalizzazione dell'obbligo civilistico secondo i principi di personalità della responsabilità penale fissati dall'art. 27 Cost. e per il denunciato contrasto con quella norma della disposizione codicistica, non comporta necessariamente che l'obbligazione di pagamento delle spese processuali abbia preso, in tutto e per tutto, le caratteristiche di una vera e propria pena accessoria, con le relative conseguenze in tema di sospensione dell'esecuzione per l'avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena; ciò viene confermato dalla circostanza che la pronuncia della Corte Costituzionale ha ricalibrato il regime dell'obbligo al rimborso delle spese processuali su quello del rimborso delle spese di mantenimento in carcere, con l'intervento sull'art. 188 c.p., comma 2 ed estensione al debito di pagamento delle spese processuali della relativa disciplina di personalizzazione dell'obbligo, che peraltro il comma 1 del medesimo articolo sottopone inequivocabilmente alla disciplina delle leggi civili. In definitiva, il superamento del contrasto con la norma costituzionale ed il riconoscimento delle peculiari caratteristiche di personalizzazione del debito di pagamento delle spese processuali, per i suoi profili sanzionatori, non ha avuto per conseguenza la perdita della natura civile della disciplina dell'obbligazione in questione, che si deve considerare quindi esclusa dal regime delle pene accessorie». 4. D'altro canto, come ben ricorda il provvedimento impugnato, tra le obbligazioni civili derivanti da reato che il condannato deve soddisfare per ottenere la riabilitazione è pacificamente ricompresa anche quella del pagamento delle spese processuali (Sez. 1, n. 1844 del 09/12/2008, dep. 2009, Cucurachi, Rv. 242724; Sez. 1, n. 18030 del 26/01/2006, Condello, Rv. 234438; Sez. 1, n. 3372 del 05/05/2000, Bellantoni, Rv. 216168), obbligazione che deve essere soddisfatta secondo le regole previste dalla disciplina normativa, e in particolare quella della solidarietà (applicabile nel caso in esame) piena fra condannati per lo stesso reato o per reati connessi e limitata alle sole spese comuni quando non vi sia connessione. 5. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi, cui va data continuità, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati, avendo con motivazione corretta, compiuta e logica, da un lato, escluso che il debito di rimborso delle spese processuali abbia natura di pena accessoria in senso stretto e, in quanto tale, possa ritenersi estinto per effetto dell'intervenuta riabilitazione; dall'altro, che l'assolvimento del debito di rimborso delle spese processuali costituisce condizione imprescindibile per l'ottenimento del beneficio, trovando la propria causa nell'illiceità della condotta del reo, sancita dall'irrevocabilità della sentenza di condanna e non esclusa dalla riabilitazione, istituto, quest'ultimo, che si caratterizza rispetto alle cause di estinzione di specifico reato o di specifica pena per un connotato di efficacia residuale: la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, conseguita mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, tutte le volte in cui il condannato abbia mostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta ed astenendosi dal compiere atti riprovevoli e abbia provveduto all'adempimento delle obbligazioni civili discendenti dalla condotta criminosa e conseguenti all'irrevocabilità della sentenza di condanna, tra le quali pacificamente rientra il pagamento delle spese di giustizia, la cui debenza non è rimasta esclusa per effetto del provvedimento di concessione della riabilitazione, adottato prima che fosse intervenuta l'esatta determinazione del quantum debeatur.6. Per le considerazioni esposte, il ricorso va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process