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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21360/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza e alla prova degli elementi costitutivi della ricettazione, nonché il diniego delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla prova del dolo eventuale alla luce delle modalità dì ricezione del bene; pag. 5 sul diniego delle generiche e sulla mancata sostituzione in ragione della negativa capacità a delinquere del reo, correttamente desunta dai plurimi precedenti penali e dalla condotta di vita antecedente al reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza e alla prova degli elementi costitutivi della ricettazione, nonché il diniego delle attenuanti generiche e la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 - 01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla prova del dolo eventuale alla luce delle modalità dì ricezione del bene; pag. 5 sul diniego delle generiche e sulla mancata sostituzione in ragione della negativa capacità a delinquere del reo, correttamente desunta dai plurimi precedenti penali e dalla condotta di vita antecedente al reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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