CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25834/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12725/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]. S.A.S., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 2, sono elettivamentedomiciliati, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, N. 2075/2015 , depositata il23/11/2015; [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTOudita la relazione svolta nella pubblica udienza del20 sett embre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiestoin udienza l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipatequanto a [OSCURATO:PERSONA] ed il rigetto del ricorso per gli altri ricorrenti ; sentitol’ Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] , per l ’Agenzia delle entrate; Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. ed i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Conquest’ultima la C.t.r., previa riunione, ha rigettato i separati appelli spiegati dai tre contribuenti ed anche dalla terza socia, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,avverso la sentenza della C.t.p. che, a propria volta, aveva rigettato i ricorsi spiegati avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, l’Ufficio aveva accertato in capo alla società maggiori ricavi non dichiarati per euro 373.000,00. L’Ufficio riteneva che la società aveva venduto sei immobili destinati a civile abitazione occultando parte del prezzo percepito per quattro di essi; rilevava sul punto che era emerso uno scostamento considerevole tra i valori dichiarati e i valori «normali»degli immobili. 2. La C.t.r., confermando la sentenza di primo grado, affermava che la valutazione dell’Amministrazione era sorretta da presunzioni gravi, precise e concordanti contro le quali i contribuenti non avevano provato l’esistenza di situazioni oggettive tale da rendere necessaria la vendita a prezzi notevolmente inferiori a quelli di mercato. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato istanza di sospensione del processo ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018,d ichiarando di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento della prima rata come da documentazione allegata.L’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione parziale quanto alla contribuente [OSCURATO:PERSONA], chiedendo per gli altri contribuenti la decisione nel merito. Considerato che: 1. Deve rilevarsi che dalla sentenza impugnata, sia nell’intestazione che nella esposizione dei fatti, risulta che il giudizio di secondo grado si è svolto nel contraddittorio anche del terzo socio, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. litisconsorte necessario in virtù del principio per il quale L'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse, e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone che siano tutti parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. 2. Per altro, per giurisprudenza costante di questa Corte l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge, non solo quando la sentenza sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti, tra le quali esistelitisconsorzio necessario sostanziale, e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddettolitisconsorzio necess ario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al precedente grado giudizio, sebbene non legati tra loro da un rapporto dilitisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti ex art. 331 cod. proc. civ.; in questo caso la necessità dellitisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado di giudizio (Cass., 01/03/2023, n. 6204; Cass., 27/04/2021, n. 11044; Cass. 08/11/2017, n. 26433). 3. Di conseguenza, in via preliminare rispetto ad ogni altra statuizione,deve ordinarsi, ex art. 331 cod. proc. civ. , l’integrazione del contraddittorio nei confronti di detta società alla quale non risulta notificato il ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte ordinal’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e r