CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 13792/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5633/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 116 SC B INT 16/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMAn. 32103/2019 depositata il 09/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: -nel ricorso per revocazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza di questa Corte in epigrafe, che ha deciso sul ricorso proposto dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Comune di Latina, il collegio ha disposto la rinnovazione della notificazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -la ricorrente, con nota del 16 gennaio 2023, ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso, tenuto conto del fallimento di [OSCURATO:PERSONA]; -ha rinunciato, pertanto, al ricorso per revocazione. -la dichiarazione di rinuncia è regolare; -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio, senza statuizione sulle spese; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15). P.Q.M. visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il presente giudizio di revocazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del