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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10273/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] (alias come in atti) e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con atti distinti ma di identico contenuto, ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste, il 15 dicembre 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio della Hoza, e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 6 marzo 2020 dal Tribunale di Trieste che li aveva condannati alla pena di giustizia per delitti di furto contestati ad entrambi con recidiva qualificata.

Ne chiedono ambedue l'annullamento articolando un unico motivo per violazione di legge, con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.

Ed invero, con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va ricordato in primo luogo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v.

Cass., Sez.

III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia).

Per quanto attiene in particolare al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, esso risulta adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla personalità e ai precedenti dei due imputati; si rammenta che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).

3. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (alias come in atti) e [OSCURATO:PERSONA] propongono, con atti distinti ma di identico contenuto, ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Trieste, il 15 dicembre 2021, ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio della Hoza, e nel resto ha confermato, la sentenza emessa in data 6 marzo 2020 dal Tribunale di Trieste che li aveva condannati alla pena di giustizia per delitti di furto contestati ad entrambi con recidiva qualificata. Ne chiedono ambedue l'annullamento articolando un unico motivo per violazione di legge, con riguardo al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. 2. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. Ed invero, con riguardo alle statuizioni sanzionatorie oggetto di doglianza, va ricordato in primo luogo che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena (v. Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007, Cilia). Per quanto attiene in particolare al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, esso risulta adeguatamente motivato dalla Corte di merito in relazione alla personalità e ai precedenti dei due imputati; si rammenta che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3. Alla declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dì una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare per ciascuno in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 febbr
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