CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 03349/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione proposta nell’interesse dell’imputato, rilevando che il processo in primo grado si era svolto con in assenza del predetto, sicchè occorreva il deposito di specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza di primo grado, nonché la dichiarazione o elezione di domicilio. 2. Avverso tale decisione il ricorrente ha formulato un unico motivo di censura, con il quale deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1-quater cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 24 e 11 Cost, sul presupposto che le formalità previste a pena di inammissibilità del ricorso determinerebbero una compressione dei diritti di difesa dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre premettere che questa Corte, in plurime pronunce, ha riconosciuto la manifesta infondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale relativa ai nuovi requisiti di ammissibilità dell’appello proposto dall’imputato assente in primo grado. Si è affermato, infatti, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez.4, n. 43718 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324; Sez.6, n.3365 del 20/12/2023, dep.2024, Terrasi, Rv. 285900). Si tratta di un principio pienamente condivisibile, dovendosi anche segnalare che – proprio al fine di consentire al difensore dell’imputato assente di munirsi di specifico mandato ad impugnare – è stato previsto l’ampliamento del termine per proporre l’appello, né, del resto, il ricorrente ha dedotto l’esistenza di motivi di forza maggiore che abbiano reso impossibile il rispetto dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle