Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32630/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitto aggravati di lezioni personali e minaccia.

2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione il 26 giugno 2024, ossia il giorno precedente alla pronuncia di appello (primo motivo); - la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena (e segnatamente l'irrogazione di una pena illegale; secondo motivo).

3. Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbito il secondo.

Difatti, il termine di prescrizione del reato (commesso il 9 ottobre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per 78 giorni (18 giorni dall'il febbraio 2019 al 1° marzo 2019, per il differimento su richiesta della difesa; 60 giorni dal 1° marzo 2019 al 13 maggio 2019, in ragione del differimento per legittimo impedimento del difensore), è in effetti spirato il 26 giugno 2024.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Restano fermi gli effetti civili, non oggetto di alcuna censura (non occorrendo dilungarsi per osservare che l'estinzione dei reati è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado).

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, fermi gli effetti civili.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 giugno 2024 la Corte di appello di Napoli, per quel che qui rileva, ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitto aggravati di lezioni personali e minaccia. 2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, con un unico atto, articolando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.), segnatamente deducendo: - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione il 26 giugno 2024, ossia il giorno precedente alla pronuncia di appello (primo motivo); - la violazione della legge penale in ordine alla determinazione della pena (e segnatamente l'irrogazione di una pena illegale; secondo motivo). 3. Il primo motivo di impugnazione è fondato, rimanendo assorbito il secondo. Difatti, il termine di prescrizione del reato (commesso il 9 ottobre 2016), pari a sette anni e sei mesi (tenendo conto dell'interruzione: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.) e della sospensione per 78 giorni (18 giorni dall'il febbraio 2019 al 1° marzo 2019, per il differimento su richiesta della difesa; 60 giorni dal 1° marzo 2019 al 13 maggio 2019, in ragione del differimento per legittimo impedimento del difensore), è in effetti spirato il 26 giugno 2024. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Restano fermi gli effetti civili, non oggetto di alcuna censura (non occorrendo dilungarsi per osservare che l'estinzione dei reati è maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado). P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione, fermi gli effetti civili. Così deci
Sentenza Cassazione n. 32630/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris