CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023
Cassazione n. 42933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché versato in fatto, di carattere confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 3 della sentenza); ritenuto che il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto manifestamente infondati e generici, avendo la sentenza impugnata escluso l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e determinato il trattamento sanzionatorio con motivazione immune da vizi logici o giuridici con la quale i ricorrenti omettono il dovuto confronto critico; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settembre 2023