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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 21605/2025

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unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28282/22proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA] . , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diAncona 23 giugno 2022 n. 832 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne dal Tribunale di Fermo un decreto ingiuntivo nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA] per l’Organizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Scacchi del 2009” (d’ora innanzi, “il Comitato”).

A fondamento del ricorso monitorio dedusse: -) di avere per oggetto sociale la gestione di un albergo nel comune di [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: enti pubblici - partecipazione a comitati - responsabilità ex art. 41 c.c. - presupposti - impegno di spesa scritto -necessità.

N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 -) nel 2009 fu disputato nel Comune di Fermoil campionato europeo giovanile di scacchi; -) per organizzare l’evento fu costituito il Comitato; -) il Comitato incaricò la società [OSCURATO:SOCIETA] di ospitare vari partecipanti alla manifestazione; -) il Comitato non pagò il costo delle prestazioni alberghiere rese dalla [OSCURATO:SOCIETA].

2. [OSCURATO:PERSONA] propose tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo.

Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì e, adducendo di avere appreso solo per effetto dell’atto di opposizione le generalità dei membri del Comitato, chiese di essere autorizzataa chiamarli in causa: ovvero il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; l’ [OSCURATO:PERSONA] e Turismo della Provincia di Fermo; l'[OSCURATO:PERSONA]; l'[OSCURATO:PERSONA] l'Avamposto di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio; la SocietàOperaia di [OSCURATO:PERSONA] di Fermo.

Nei confronti dei cinque chiamati in causa la [OSCURATO:SOCIETA] dichiarò di voler “ottenere una condanna in solido degli stessi al pagamento della somma portata dal Decreto Ingiuntivo n. 800/11 o della eventuale minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria” (così l’atto di chiamata in causa. p. 9, primo capoverso).

3. Con sentenza 25.6.2018 n. 475 il Tribunale di Fermo rigettò l’opposizione e, accogliendo la domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA], condannò tutti e cinque i chiamati in causa, in solido tra essi e col Comitato, a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] il medesimo importo di cui al decreto ingiuntivo, a titolo di “saldo residuo del credito portato dalle prodotte fatture per prestazione di servizi alberghieri rese nel periodo agosto-settembre 2009”.

La sentenza fu appellata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA].

4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 832 la Corte d’appello di Ancona accolse il gravame del Comune, e rigettò la domanda contro di esso proposta.

N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 La Corte d’appello ritenne che il Comune, in quanto ente pubblico, non potesse essere condannato al pagamento di prestazioni per le quali non aveva assunto, nelle forme di legge e con atto scritto, un valido impegno di spesa.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Timonecon ricorso fondato su due motivi.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata -formalmente - la violazione dell’art. 41 c.c.

Ad onta di tale intitolazione formale, nell’illustrazione del motivo si espone una censura così riassumibile: -) il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aderì al Comitato senza riserve o indicazioni di sorta circa una propria estraneità agli impegni di spesa di quest’ultimo; -) con tale atto il Comune da un lato si accollò la responsabilità illimitata per gli atti del Comitato, ai sensi dell’art. 41 c.c.; dall’altro lato suscitò nella [OSCURATO:SOCIETA] un legittimo affidamento sul fatto che l’Amministrazione comunale avrebbe onorato gli impegni assunti dal Comitato; -) a fronte di tale legittimo affidamento, la mancanza d’un formale impegno di spesa da parte del Comune si sarebbe dovuto ritenere “irrilevante”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

La società ricorrente sostiene che la Corte d’appello, mandando assolto il Comune da ogni pretesa, avrebbe violato i princìpi in tema di tutela del legittimo affidamento.

Legittimo affidamento che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con la propria condotta, avrebbe suscitato nell’incolpevole [OSCURATO:SOCIETA], N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 e la cui tutela doveva prevalere sulle regole che impongono la forma scritta per gli impegni di spesa delle pubbliche amministrazioni(art. 191 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

1.2. Il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del soggiorno in un albergo.

Il thema decidendumera dunque se un ente pubblico membro d’un comitato dovesse pagare le prestazioni alberghiere richieste dal C omitato stesso.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta ora col ricorso la violazione delle regole in tema di “tutela dell’affidamento” dei privati da parte della P.A.

La responsabilità per violazione dell’affidamento ingenerato dalla P.A. con i propri comportamenti ha natura e fondamento diversi dalla responsabilità scaturente dall’art. 41 c.c. a carico dei membri d’un comitato.

La prima ha per presupposto un provvedimento amministrativo, la seconda no; la prima scaturisce da una condotta colposa, la seconda no; la prima esige l’accertamento della colpa della p.a. e dell’assenza di colpa del privato, la seconda no.

La diversità tra le due domande comporta che, formulata la prima, non è consentito modificarla e trasformarla nella seconda.

1.3. Nel caso di specie col ricorso monitorio la [OSCURATO:SOCIETA] chiese il pagamento di alcune fatture emesse per prestazioni alberghiere; con l’atto di chiamata in causa del Comune formulò identica domanda nei confronti dell’Amministrazione comunale.

Il thema decidendumdell’intero giudizio fu dunque stabilire se il Comune, in quanto membro del Comitato, fosse o non fosse tenuto a pagare le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA].

Mai fu introdotta nel thema decidendum la diversa questione concernente una responsabilità del Comune per lesione d’un legittimo affidamento.

Un mero cenno in tal senso si rinviene nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]: un cenno che, da un lato, è insufficiente a N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 ritenere validamente introdotta una domanda in tal senso; dall’altro lato, anche a volerlo benevolmente interpretare in modo estensivo, resterebbe il fatto che la domanda di adempimento d’un contratto alberghiero non pu ò essere trasformata in una domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento.

1.4. Ad abundantiam, rileva comunque la Corte che l’obbligo di forma scritta e di appostazione in bilancio degli impegni di spesa (art. 191 d. lgs. 267/00) non ammette deroghe; che la violazione delle regole sulla contabilità pubblica può sempre essere fatta valere dagli enti pubblici, membri d ’un comitato, quando siano convenuti in giudizio a rispondere delle obbligazioni del comitato stesso (Cass. Sez. 2, 12/03/1951, n. 601); che questa Corte ha già stabilito che “ai fini dell’imputabilità all’amministrazione comunale delle obbligazioni assunte dal comitato [è necessaria] l’esistenza di un impegno di spesa da parte dell’ente” (Sez. 2, Ordinanza n. 15303 del 13/5/2022).

2. Il secondo motivo.

Col secondo motivo è denunciato il vizio di omessoesame di fatti decisivi.

Deduce la ricorrente che la Corte d’appello ha trascurato di considerare sia il provvedimento col quale il Comune autorizzò la propria adesione al Comitato; sia il provvedimento col quale il Comune subordinò la propria adesione al Comitato alla condizione che fossero apportate alcune integrazioni allo Statuto di quest’ultimo.

Da tali documenti, sostiene la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto ricavare la prova della volontaria assunzione da parte del Comune dell’obbligo di accollarsi le spese sostenute dal Comitato.

2.1. Il motivo è inammissibile perché censura non l’omesso esame d’un fatto, ma la mancata valutazione d’una prova: ma le SS.UU. di questa Corte hanno stabilito che “l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di Comune di [OSCURATO:PERSONA] spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.153,00 di cui 200 ,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 28282/22proposto da: -) [OSCURATO:SOCIETA] . , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diAncona 23 giugno 2022 n. 832 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 luglio 2025dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. chiese ed ottenne dal Tribunale di Fermo un decreto ingiuntivo nei confronti del “[OSCURATO:PERSONA] per l’Organizzazione dei [OSCURATO:PERSONA] di Scacchi del 2009” (d’ora innanzi, “il Comitato”). A fondamento del ricorso monitorio dedusse: -) di avere per oggetto sociale la gestione di un albergo nel comune di [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: enti pubblici - partecipazione a comitati - responsabilità ex art. 41 c.c. - presupposti - impegno di spesa scritto -necessità. N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 -) nel 2009 fu disputato nel Comune di Fermoil campionato europeo giovanile di scacchi; -) per organizzare l’evento fu costituito il Comitato; -) il Comitato incaricò la società [OSCURATO:SOCIETA] di ospitare vari partecipanti alla manifestazione; -) il Comitato non pagò il costo delle prestazioni alberghiere rese dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] propose tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo la [OSCURATO:SOCIETA] si costituì e, adducendo di avere appreso solo per effetto dell’atto di opposizione le generalità dei membri del Comitato, chiese di essere autorizzataa chiamarli in causa: ovvero il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; l’ [OSCURATO:PERSONA] e Turismo della Provincia di Fermo; l'[OSCURATO:PERSONA]; l'[OSCURATO:PERSONA] l'Avamposto di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio; la SocietàOperaia di [OSCURATO:PERSONA] di Fermo. Nei confronti dei cinque chiamati in causa la [OSCURATO:SOCIETA] dichiarò di voler “ottenere una condanna in solido degli stessi al pagamento della somma portata dal Decreto Ingiuntivo n. 800/11 o della eventuale minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia all'esito della fase istruttoria” (così l’atto di chiamata in causa. p. 9, primo capoverso). 3. Con sentenza 25.6.2018 n. 475 il Tribunale di Fermo rigettò l’opposizione e, accogliendo la domanda formulata dalla [OSCURATO:SOCIETA], condannò tutti e cinque i chiamati in causa, in solido tra essi e col Comitato, a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] il medesimo importo di cui al decreto ingiuntivo, a titolo di “saldo residuo del credito portato dalle prodotte fatture per prestazione di servizi alberghieri rese nel periodo agosto-settembre 2009”. La sentenza fu appellata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 832 la Corte d’appello di Ancona accolse il gravame del Comune, e rigettò la domanda contro di esso proposta. N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 La Corte d’appello ritenne che il Comune, in quanto ente pubblico, non potesse essere condannato al pagamento di prestazioni per le quali non aveva assunto, nelle forme di legge e con atto scritto, un valido impegno di spesa. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla Timonecon ricorso fondato su due motivi. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo è denunciata -formalmente - la violazione dell’art. 41 c.c. Ad onta di tale intitolazione formale, nell’illustrazione del motivo si espone una censura così riassumibile: -) il Comune di [OSCURATO:PERSONA] aderì al Comitato senza riserve o indicazioni di sorta circa una propria estraneità agli impegni di spesa di quest’ultimo; -) con tale atto il Comune da un lato si accollò la responsabilità illimitata per gli atti del Comitato, ai sensi dell’art. 41 c.c.; dall’altro lato suscitò nella [OSCURATO:SOCIETA] un legittimo affidamento sul fatto che l’Amministrazione comunale avrebbe onorato gli impegni assunti dal Comitato; -) a fronte di tale legittimo affidamento, la mancanza d’un formale impegno di spesa da parte del Comune si sarebbe dovuto ritenere “irrilevante”. 1.1. Il motivo è inammissibile. La società ricorrente sostiene che la Corte d’appello, mandando assolto il Comune da ogni pretesa, avrebbe violato i princìpi in tema di tutela del legittimo affidamento. Legittimo affidamento che il Comune di [OSCURATO:PERSONA], con la propria condotta, avrebbe suscitato nell’incolpevole [OSCURATO:SOCIETA], N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 e la cui tutela doveva prevalere sulle regole che impongono la forma scritta per gli impegni di spesa delle pubbliche amministrazioni(art. 191 d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 1.2. Il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del soggiorno in un albergo. Il thema decidendumera dunque se un ente pubblico membro d’un comitato dovesse pagare le prestazioni alberghiere richieste dal C omitato stesso. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] lamenta ora col ricorso la violazione delle regole in tema di “tutela dell’affidamento” dei privati da parte della P.A. La responsabilità per violazione dell’affidamento ingenerato dalla P.A. con i propri comportamenti ha natura e fondamento diversi dalla responsabilità scaturente dall’art. 41 c.c. a carico dei membri d’un comitato. La prima ha per presupposto un provvedimento amministrativo, la seconda no; la prima scaturisce da una condotta colposa, la seconda no; la prima esige l’accertamento della colpa della p.a. e dell’assenza di colpa del privato, la seconda no. La diversità tra le due domande comporta che, formulata la prima, non è consentito modificarla e trasformarla nella seconda. 1.3. Nel caso di specie col ricorso monitorio la [OSCURATO:SOCIETA] chiese il pagamento di alcune fatture emesse per prestazioni alberghiere; con l’atto di chiamata in causa del Comune formulò identica domanda nei confronti dell’Amministrazione comunale. Il thema decidendumdell’intero giudizio fu dunque stabilire se il Comune, in quanto membro del Comitato, fosse o non fosse tenuto a pagare le fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Mai fu introdotta nel thema decidendum la diversa questione concernente una responsabilità del Comune per lesione d’un legittimo affidamento. Un mero cenno in tal senso si rinviene nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. depositata dalla [OSCURATO:SOCIETA]: un cenno che, da un lato, è insufficiente a N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 ritenere validamente introdotta una domanda in tal senso; dall’altro lato, anche a volerlo benevolmente interpretare in modo estensivo, resterebbe il fatto che la domanda di adempimento d’un contratto alberghiero non pu ò essere trasformata in una domanda di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento. 1.4. Ad abundantiam, rileva comunque la Corte che l’obbligo di forma scritta e di appostazione in bilancio degli impegni di spesa (art. 191 d. lgs. 267/00) non ammette deroghe; che la violazione delle regole sulla contabilità pubblica può sempre essere fatta valere dagli enti pubblici, membri d ’un comitato, quando siano convenuti in giudizio a rispondere delle obbligazioni del comitato stesso (Cass. Sez. 2, 12/03/1951, n. 601); che questa Corte ha già stabilito che “ai fini dell’imputabilità all’amministrazione comunale delle obbligazioni assunte dal comitato [è necessaria] l’esistenza di un impegno di spesa da parte dell’ente” (Sez. 2, Ordinanza n. 15303 del 13/5/2022). 2. Il secondo motivo. Col secondo motivo è denunciato il vizio di omessoesame di fatti decisivi. Deduce la ricorrente che la Corte d’appello ha trascurato di considerare sia il provvedimento col quale il Comune autorizzò la propria adesione al Comitato; sia il provvedimento col quale il Comune subordinò la propria adesione al Comitato alla condizione che fossero apportate alcune integrazioni allo Statuto di quest’ultimo. Da tali documenti, sostiene la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto ricavare la prova della volontaria assunzione da parte del Comune dell’obbligo di accollarsi le spese sostenute dal Comitato. 2.1. Il motivo è inammissibile perché censura non l’omesso esame d’un fatto, ma la mancata valutazione d’una prova: ma le SS.UU. di questa Corte hanno stabilito che “l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dall’art. 360 n. 5 c.p.c., quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in N.R.G.: 28282/22 Camera di consiglio del 9 luglio 2025 considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di Comune di [OSCURATO:PERSONA] spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 2.153,00 di cui 200 ,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a nor
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