CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 21075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARI, in funzione di giudice dell'appello cautelare; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] -ITEZZA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza tesa ad ottenere il riconoscimento dell'inefficacia, per decorrenza dei termini di fase, della custodia cautelare in carcere in applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ed in virtù di una precedente ordinanza cautelare emessa, in relazione a altra fattispecie di reato, in procedimento diverso ma pendente innanzi alla medesima Autorità giudiziaria. 2. Il Tribunale, ricostruiti i fatti processuali ed in considerazione delle prospettazioni difensive, ha in particolare escluso la sussistenza dei presupposti della «retrodatazione» dell'ordinanza emessa, il 23 luglio 2021, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ascritta all'incolpato come commessa dal 2011 all'attualità. L'operatività dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. è stata invece invocata dalla difesa, tanto innanzi al G.i.p. quanto in appello, in relazione alla precedente ordinanza emessa il 24 febbraio 2017 (eseguita il 10 marzo 2017) in ordine al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Trattasi di fattispecie ascritta a [OSCURATO:PERSONA] in quanto gravemente indiziato di essere «capo promotore» dell'articolazione «Libertà» dell'associazione di tipo «camorristico-mafioso», denominata «[OSCURATO:PERSONA]» (operante in Bari dagli anni '90), dal 18 ottobre 2010 (data della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Bari) all'attualità. Fattispecie associativa, quest'ultima, per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile con sentenza del 27 marzo 2019 e condannato a pena ridotta in appello con statuizione de! 20 aprile 2020. Il giudice dell'appello cautelare, nel dettaglio, ha escluso l'identità del fatto nonché la prova della sussistenza di taluna delle ipotesi di connessione tra i due reati, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) (limitatamente alla connessione teleologica), oltre che, comunque, la desumibilità degli e_ennenti giustificativi della seconda ordinanza al momento dell'emissione della prima ordinanza e dell'ammissione del rito abbreviato (avvenuta il 30 marzo 2018). È stato imine ritenuto insussistente il presupposto della consumazione del reato (associativo) di cui alla seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima ordinanza cautelare. 3. Avverso la prefata ordinanza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att./coord./trans. cod. proc. pen.3.1. Con il motivo unico, sostanzialmente in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., si deduce violazione di legge con riferimento agli a rtt. 303, comma 1, lett. a), n. 3 e 297, comma 3, cod. proc. pen., in materia di «contestazioni a catena». Il ricorrente, sintetizzati taluni approdi giurisprudenziali in materia, sindaca l'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non operante la c.d. «retrodatazione», «per aver valutato la diversità dei fatti sulla scorta di elementi non strutturali del reato associativo», per non aver debitamente considerato sia che nella specie si tratta di c.d. «contestazioni aperte», la seconda incolpazione formulata durante lo stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA], sia la desumibilità degli elementi indiziari fondanti la seconda ordinanza cautelare dagli atti al momento dell'adozione della prima misura e del relativo rinvio a giudizio. 4. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, complessivamente considerato, è inammissibile. 2. Le questioni di cui al motivo di ricorso ineriscono l'istituto della cd. «retrodatazione», contemplato dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nonché letto dalla Consulta. 2.1. Esso consiste nel «riallineamento» tra misure cautelari che, pur dovendo essere coeve, sono state separatamente adottate ovvero in uno «slittamento all'indietro» della data di esecuzione del provvedimento cauteiare successivo fino alla data di esecuzione di quello iniziale. Ciò in adesione alle prospettazioni provenienti tanto dalla più attenta dottrina quanto dalla più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione), da ritenersi corrette e condivisibili in quanto tali da considerare le varie ipotesi applicative dell'istituto che vanno ben oltre quella caratterizzata dalla medesimezza del fatto di cui alle diverse misure cautelari. 2.2. Quando nei confronti di un soggetto sono emesse in procedimenti diversi più ordinanze cautelari per fatti diversi in relazione ai quali esiste una connessione qualificata, la «retrodatazione» opera per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza. I casi di connessione rilevanti a fini di retrodatazione sono, ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., solo quelli di concorso formale di reati, di reato continuato e nesso teleologico tra reati commessi per eseguire gli altri, previsti dall'art. 12, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. Nel caso in cui le ordinanze cautelari adottate in procedimenti diversi riguardino invece fatti tra i quali non sussiste la suddetta connessione e gli elennerCi giustificativi della seconda erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della prima, i termini della seconda ordinanza decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima solo se i due procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico Ministero (come ricordato di recente da Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione, all'esito di una dettagliata ricostruzione dell'evoluzione normativa dell'istituto ed alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale in tema di «contestazioni a catena»). Ne consegue che la regola della retrodatazione conc:erne normalmente misure adottate nello stesso procedimento e può applicarsi a misure disposte in un procedimento diverso solo nelle ipotesi testé indicate (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235909-01; Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231058-01). Qualora invece si tratti di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della seconda ordinanza non potrebbe operare in mancanza dell'effettiva sussistenza dell'invocata connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari. Nei termini di cui innanzi si esprimono difatti le citate Sezioni Unite n. 23166 del 2020 le quali, richiamando le precedenti Sezioni Unite «Librato» (sentenza n. 14335 del 2007), osservano puntualmente che «la diversità delle autorità giudiziarie procedenti indica una diversità di competenza, e fa ritenere che i procedimenti non avrebbero potuto essere riuniti e che quindi la sequenza dei provvedimenti cautelari non è il frutto di una scelta per ritardare la decorrenza della seconda misura. Se la competenza appartiene a giudici diversi, il primo non ha ragione di disporre una misura cautelare per fatti di competenza del secondo, anche perché, a norma dell'art. 291, cornma 2, cod. proc. pen., il giudice incompetente è tenuto a disporre la misura cautelare nel solo caso in cui "sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274" c.p.p., e questa urgenza manca se il giudice riesce a soddisfare le esigenze cautelari disponendo la misura per i fatti di propria competenza». Tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, in motivazione), quanto la «desumibilità dagli atti» del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829-01) costituiscono quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie„ nonché della congruenza e non contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione). Occorre aggiungere infine che, a seguito della pronuncia resa da Corte cost., sent. n. 233 del 2011, l'istituto della retrodatazione è applicabile anche nel caso in cui, per i fatti contestati con la prima ordinanza, 'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, emessa anteriormente all'adozione della seconda misura cautelare, il cui termine di durata, pertanto, dev'essere fatto regredire alla data di applicazione della prima misura. 2.3. In conclusione, le fattispecie processuali in grado di azionare il meccanismo della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare, di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., sono molteplici e tra loro profondamente eterogenee. Il dato che più di tutti condiziona la gamma dei presupposti applicativi della regola in esame è il nesso che intercorre tra i fatti oggetto delle diverse contestazioni cautelari: quanto più è intenso questo legame, tanto più la struttura della fattispecie processuale risulta semplificata e l'ambito applicaivo della retrodatazione si dilata, laddove, invece, conseguenze opposte si innestano mano a mano che il legame tra i fatti si vada progressivamente ad affievolire (Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, Alfano, in motivazione). Ai fini dell'operatività dell'istituto, in particolare, devono ricorrere l'«identità del fatto» (benché diversamente circostanziato o qualificato), nel qual caso la «retrodatazione» opera automaticamente, oppure, in caso di reati diversi, i presupposti di seguito indicati. Tra essi il primo e determinante è costituito dall'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data in cui è stata adottata la prima (Orca l'anteriorità si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione, oltre che Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, in motivazione, pag. 24 e ss., alla quale si deve la sintesi dei presupposti legittimanti la retrodatazione, di seguito mutuata e specificata, e che fa riferimento all'intera consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima). Quanto all'individuazione delle condizioni legittimanti l'operatività della retrodatazione in caso di «fatti diversi», non si dubita infatti che la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, disposta per differenti reati, presupponga, in ogni caso, che la seconda ordinanza abbia ad oggetto fatti commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza. Ciò tanto in forza della ratio sottesa alla norma, che mira a evitare, a date circostanze, la protrazione della misura custodiale e non a rendere sostanzialmente inattuabile il procedimento cautelare con riferimento a fattispecie non ancora commesse o interamente commesse, quanto in virtù di locuzioni utilizzate dalla norma e tali da indicare la persistente commissione del reato pur dopo l'emissione della prima ordinanza. Soltanto rispetto a condotte illecite anteriori alla custodia cautelare disposta con la prima ordinanza può quindi ragionevolmente operarsi la retrodatazione di misure adottate in un momento successivo, come si desume dalla lettera dell'art. 297, comma 3, c.p.p., che prende in considerazione solo i «fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza» (sul punto si vedano, ex ,olurimis: Sez. U, n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-01; Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 2:35910-01; Sez. 6, n. 21029 del 04/05/2021, Moretti, in motivazione; Sez. 1, n. 20135 del 16/12/2020, dep. 2021, Ciancio, in motivazione; Sez. 2, n. :16595 del 06/05/2020, Genidoni, in motivazione; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013, Paladini, Rv. 255721). Circa gli altri presupposti, nel dettaglio, nel caso di non identità del fatto e di intera consumazione del reato di cui alla seconda ordinanza in epoca anteriore alla prima, per l'operatività dell'istituto è necessario che il reato sia stato commesso: (1) con la medesima azione od omissione con cui è stato commesso il primo (concorso formale); oppure (2) in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (continuazione); oppure ancora (3) per eseguire il primo reato (connessione teleologica). In questi casi, però, la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza: (i) opera automaticamente, se emessa nell'ambito del medesimo procedimento (salva la prova della connessione qualificata); (ii) è subordinata alla prova della desumibilità dagli atti alla data del rinvio a giudizio, se emessa in procedimento diverso. Nel caso invece di fatti (diversi) oggetto di differenti procedimenti ma non in rapporto di connessione qualificata, ai fini dell'operatività della retrodatazione, è necessaria la desumibilità dagli atti degli elementi giustificativi della seconda ordinanza cautelare già dal momento dell'emissione della prima ordinanza ma solo se i procedimenti sono in corso davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione può essere frutto di una scelta del Pubblico Ministero. Quaiora invece si tratti di procedimenti pendenti dinanzi a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione della seconda ordinanza non opera in mancanza dell'effettiva sussistenza dell'indicata connessione qualificata tra i fatti oggetto dei due provvedimenti cautelari. In ogni caso, nulla osta all'applicazione della retrodatazione la circostanza in forza della quale per i reati oggetto della prima ordinanza sia intervenuta condanna irrevocabile anteriormente all'emissione della seconda.Della sussistenza dei presupposti della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti (nei casi in cui essi sono richiesti) è necessaria la prova (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.) della quale deve farsi carico la parte che invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, in motivazione; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511-01; Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577-01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Rv. 257827-01). La relativa decisione, peraltro, può essere sindacata in sede di legittimità nei limiti stabiliti dall'art. 606, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione; Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, in motivazione). Ai fini della «desumibilità dagli atti»„ infine, il fatto storico oggetto di contestazione non va confuso con la prova dello stesso; non è sufficiente, altresì, né la mera notizia del fatto-reato, essendo indispensabile che già sussista il quadro legittimante l'adozione della misura, né che l'ordinanza emessa successivamente si fondi su elementi già presenti nel primo procedimento, perché, in molti casi, gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Fland:na, Rv. 279291-01). 3. Orbene, a fronte di quanto innanzi, il ricorso si palesa inammissibile in quanto il ricorrente prospetta una questione di diritto, peraltro deducendo in termini aspecifici violazioni di legge insussistenti, ma non concilia il suo dire con quello che risulta dalla lettura dell'ordinanza impugnata che, invece, applica correttamente i principi governanti la materia. Dopo un'ampia disamina della giurisprudenza di legittimità sull'argomento, il Tribunale ha difatti escluso la sussistenza del primo e determinante presupposto per l'operatività della retrodatazione in tutte le ipotesi di «fatti diversi», tra le quali si colloca la fattispecie concreta essendo state applicate le ordinanze con riferimento all'associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., la prima, ed in ordine all'associazione ex art. 74 d.P.R., la seconda. È stata in particolare esclusa l'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza rispetto alla data di adozione della prima. Trattandosi di fattispecie con «contestazione aperta», è stata ritenuta, in termini di gravità indiziaria, la permanenza in epoca anteriore alla prima misura cautelare e nonostante lo stato detentivo. Ciò in ragione della lettura delle dichiarazioni del «collaboratore di giustizia» [OSCURATO:PERSONA] (del 25 settembre 2018) circa la persistenza dei rapporti tra i sodali, anche detenuti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], mediante la disponibilità di telefoni cellulari poi effettivamente sequestrati all'esito di attività di riscontro. Uno di essi rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] (intento nell'esecuzione di in una «videochiamata») i'11 ottobre 2019, quindi in epoca successiva non solo all'adozione della prima ordinanza cautelare ma anche alla sentenza di condanna per il reato fondante la detta misura. 4. L'inammissibilità della censura circa il profilo relativo all'anteriorità del reato, essendo esso presupposto principale della «retrodatazione» con riferimento a tutte le ipotesi di diversità del fatto, determina l'inammissibilità complessiva del motivo unico, cioè anche con riferimento ai profili inerenti i presupposti della «connessione qualificata» e della «desurnibilità dagli atti» in quanto il loro eventuale accoglimento non minerebbe l'autonoma ratio fondante l'ordinanza impugnata. 4.1. Le censure inerenti ai due detti profili sono comunque caratterizzate da manifesta infondatezza. Trattandosi di diversi procedimenti, il Tribunale, pur avendo escluso il presupposto dell'anteriorità del reato, è comunque passato a valutare la sussistenza degli altri due citati presupposti. È stata in particolare ritenuta non provata la connessione qualificata ed esclusa la desumibilità dagli atti degli elementi fondanti la seconda misura cautelare da epoca antecedente rispetto tanto all'ammissione del rito abbreviato, nel diverso procedimento, quanto all'adozione della prima misura cautelare (rilevante, peraltro, solo nel caso di assenza di connessione qualificata). 4.2. Nonostante la contestazione, con riferimento all'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, dell'aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa fondante la prima misura cautelare, il giudice di merito ha ritenuto non fornita la prova da parte dell'indagato della sussistenza di elementi tali da evidenziare una connessione teleologica, tale per cui un reato sarebbe stato commesso per eseguire l'altro, un concorso formale (peraltro escluso già dallo stesso tenore delle diverse incolpazioni) e finanche la continuazione tra le due fattispecie. Sotto tale ultimo profilo è stata in particolare ritenuta assente la prova della programmazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 sin dal momento della sua adesione al sodalizio mafioso. Così facendo l'ordinanza impugnata ha fatto propri i principi sanciti nella detta materia dalla suprema Corte. Della sussistenza dei presupposti della connessione qualificata e della desumibilità dagli atti è difatti necessaria la prova (art. 187, comma 2, cod. proc. pen.) della quale, diversamente da quanto avvenuto nella specie, deve farsi carico la parte che invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare (Sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, in motivazione; Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Mantello, Rv. 263511-01; Sez.. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Schillaci, Rv. 262577-01; Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Guardiano, Rv. 257827-01). 4.3. Il Tribunale ha altresì mostrato aderenza al principio per cui„ ai fini della «desumibilità dagli atti», il fatto storico oggetto di contestazione non va confuso con la prova dello stesso; non è sufficiente, altresì, né la mera notizia del facto- reato, essendo indispensabile che già sussista il quadro legittimante l'adozione della misura, né che l'ordinanza emessa successivamente si fondi su elementi già presenti nel primo procedimento, perché, in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato (Cass. sez. 3, n. 20002 del 10/01/2020, Flandina, Rv. 279291-01). Il presupposto della «desumibilità dagli atti» è stato difatti escluso ritenendo il quadro gravemente indiziario in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] circa l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti consolidatosi solo dopo l'emissione della prima ordinanza cautelare e finanche dopo l'ordinanza di ammissione del giudizio abbreviato nel diverso procedimento. A tali fin, il Tribunale ha fatto specifico riferimento alle innumerevoli dichiarazioni indizianti rese da molti «collaboratori di giustizia», talune dopo l'adozione della prima ordinanza e talaltre addirittura dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, oltre che agli elementi emergenti da informative di polizia giudiziaria e ai riscontri offerti da intercettazioni (specificatamente indicate in ordinanza) successive all'ammissione del giudizio abbreviato. 4.4. Al di là delle paventate ma manifestamente infondate violazioni di legge, il ricorrente non prospetta neanche v izi in merito all'apparato nnotivaziong dell'ordinanza circa i due presupposti in esame. Tanto l'esistenza della connessione rilevante ex art. 297, comma 3, cod. proc. peli. (Sez. 1, n. 22681 del 27/05/2008, Caniello, in motivazione) quanto la «desumibilità dagli atti» del primo procedimento degli elementi idonei e sufficienti per adottare i diversi provvedimenti cautelari (Sez. 6, n. 12676 del 20/12/2006, dep. 2007, Barresi, Rv. 236829-01) costituiscono invece quaestiones facti, la cui valutazione è riservata ai giudici di merito ed è sindacabile dal giudice di legittimità esclusivamente sotto il profilo della logicità e coerenza descrittiva delle emergenze processuali e probatorie, nonché della congruenza e non 1 contraddittorietà delle relative analisi e dei pertinenti passaggi argomentativi (ex plurimis, Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, in motivazione).5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). 5.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, chsp. att./coord./trans. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d