CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2023
Cassazione n. 10392/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/11/2022 dalla CORTE di APPELLO di TORINO Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 03/11/2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 07/12/2016 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione ed euro 1.800,00 di multa perché ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di cui agli artt. 56, 648-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ricorre il difensore di fiducia del Mellace, eccependo il vizio di motivazione in merito alla prova dell'elemento soggettivo del reato circa la provenienza furtiva del mezzo; inoltre, la erronea applicazione della legge penale (art. 2 cod. pen.) atteso che la pena base, contenuta nei minimi edittali e per questo ritenuta non modificabile in melius dal giudice di appello, era stata in realtà determinata, con riferimento a quella pecuniaria, sulla base della modifica di cui alla legge 15 dicembre 2014 n.186, in vigore dal 1 gennaio 2015, mentre i fatti contestati risultavano commessi nel 2014. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto basato su censure che reiterano i motivi di appello, riproponendosi in sede di legittimità questioni adeguatamente esaminate dalla corte territoriale. 3.1. La ricostruzione in fatto delle condotte attiene ad una valutazione riservata al giudice di merito che, con motivazione immune da rilievi sul piano logico, coerente con le risultanze processuali, ha evidenziato come l'imputato fosse stato sorpreso dalle forze dell'ordine a smontare parti dell'autovettura di provenienza furtiva, dandosi poi alla fuga alla vista degli agenti; in particolare, è stato sottolineato come le condizioni del mezzo e il tipo di operazioni effettuate non consentivano dubbi in ordine alla consapevole finalità di occultamento. 3.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, il motivo è infondato perché il giudice di primo grado aveva ben presente le modifiche legislative riguardanti l'art.648 bis cod. pen. (pag. 7) e non ha fatto menzione del minimo edittale. La specificazione della corte territoriale, sebbene non puntuale, può ritenersi riferita alla pena detentiva, in mancanza di diversa specificazione nell'atto di appello, giustificandosi l'entità di quella pecuniaria in misura leggermente superiore al minimo e, comunque, di gran lunga inferiore alla media edittale, con riferimento ai parametri legislativi ratione temporis in vigore. 4. Il rigetto del ricorso determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 20 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]