CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro-) Comune di [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC delproprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 8 luglio 2022 n. 248;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 marzo2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (il quale verrà amancare nel corso del giudizio, e la cui domanda sarò coltivata dall’eredeCosma D’Amico) nel 2018 convennero dinanzi al Tribunale di Taranto - nelleforme di cui all’art. 702-bis c.p.c. - il Comune di [OSCURATO:PERSONA],esponendo:- di essere comproprietari di un fondo sito nel territorio del Comune diMartina Franca, contraddistinto dalla particella n. 582 compresa nel foglio dimappa n. 91;- che tale fondo si trovava in posizione sottomessa rispetto all’abitatodi [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4309/2023N.R.G.: 4309/23Camera di consiglio del 27 marzo 2023 Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 16291/2026Data pubblicazione 26/05/2026- che il fondo suddetto era coltivato da [OSCURATO:PERSONA];- che la produzione agricola fu sospesa a causa dei ripetutiallagamenti del fondo;- che gli allagamenti erano causati dalla insufficienza edinadeguatezza degli impianti comunali di abduzione delle acque reflue, lequali essendo prive d’un adeguato sistema di irregimentazione rifluivanolungo la naturale pendenza dei rilievi, per raccogliersi nella conca ove era ilfondo degli attori;- che per analoghi fatti il Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel 2015 era giàstato condannato dal Tribunale di Taranto a risarcire a [OSCURATO:PERSONA] ildanno alle colture e quello non patrimoniale;- che nonostante ciò il Comune non aveva eliminato le cause degliallagamenti, sicché il fondo era rimasto improduttivo.Gli attori conclusero chiedendo la condanna del Comune al risarcimento deldanno.2. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] si costituì negando che la causa degliallagamenti fosse da ascrivere alle infrastrutture comunali di abduzionedelle acque.3. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. 31.10.2019 il Tribunale accolse lasola domanda di [OSCURATO:PERSONA], rigettando le altre.L’ordinanza fu appellata dal Comune.4. Con sentenza 8 luglio 2022 n. 248 la Corte d’appello di Lecce, sedestaccata di Taranto, accolse il gravame e rigettò la domanda di risarcimentoproposta da [OSCURATO:PERSONA].La Corte d’appello ritenne che:- il sistema comunale di raccolta ed abduzione delle acque piovaneera efficiente;- gli allagamenti del fondo di proprietà degli attori erano dovuti inparte all’interruzione - compiuta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] - di un anticocanale di scolo, di proprietà privata e non comunale; in parte alle opereNumero registro generale 4309/2023N.R.G.: 4309/23Camera di consiglio del 27 marzo 2023 Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 16291/2026Data pubblicazione 26/05/2026eseguite dal proprietario (tale Carbotti) di uno dei fondi confinanti con quellidegli attori.5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da FrancescoTopo con ricorso fondato su tre motivi.Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art.380-bis, secondo comma, c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso.Col primo motivo è denunciata la violazione del giudicato esterno.La tesi del ricorrente è che la Corte d’appello, là dove ha ritenuto “efficienti”gli impianti comunali di smaltimento delle acque piovane, ha compiuto unaccertamento in contrasto con quello contenuto nella precedente sentenzapronunciata dal Tribunale di Taranto tra le stesse parti e passata ingiudicato (sentenza n. 426/2015). Il ricorrente soggiunge che lo stato deiluoghi non era da allora mutato e che non era consentito alla Corted’appello esaminare ex novo, per valutarle direttamente, le prove giàesaminate dal Tribunale di Taranto nel precedente giudizio tra le stesseparti.1.1. Il motivo è infondato.Il giudicato sull’accertamento dello stato di un luogo ovviamente nonimpedisce di accertare, in successivi giudizi, se esso sia mutato. Solo i fattiirreversibili (ad es., la morte di una persona, il crollo di un edificio,l’affondamento d’un natante) non possono essere diversamente valutati dalgiudice, dopo la formazione della regiudicata.Nel caso di specie la sentenza pronunciata inter partes nel 2015 individuòtre cause: (a) l’ostruzione del canale naturale in cui venivano convogliate leacque raccolte dalla caditoia presente nell’intersezione tra la via Alcide DeGasperi e la via [OSCURATO:PERSONA], intasato da rifiuti; (b) l’ostruzione deltombino che si apre sulla [OSCURATO:PERSONA] per Cisternino (SP1), anch’essoN.R.G.: 4309/23Camera di consiglio del 27 marzo 2023 Numero registro generale 4309/2023Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 16291/2026Data pubblicazione 26/05/2026intasato; (c) la mancanza di cunette laterali per il deflusso delle acque lungola “Strada per Locorotondo” (così la sentenza 10.2.2015 n. 426, pag. 4,terzo e quarto capoverso; nonché pag. 6, primo capoverso).Né l’intasamento da rifiuti, né la mancanza di cunette latistanti una stradasono fatti irreversibili.Pertanto non era impedito alla Corte d’appello stabilire se lo stato dei luoghifosse mutato nel 2022 rispetto al 2014: ed avendo la Corte d’appelloritenuto che il sistema comunale di deflusso delle acque piovane era“efficiente”, ha in tal modo implicitamente ritenuto accertato il sopravvenutomutamento nel corso degli anni dello stato dei luoghi. Accertamento, deveaggiungersi, che avendo ad oggetto valutazioni di fatto non è sindacabile inquesta sede.2. Il secondo motivo di ricorso.Col secondo motivo è denunciata nuovamente la violazione del giudicatoesterno, nonché la violazione degli artt. 916 e 917 c.c..Il motivo investe il capo della sentenza d’appello col quale la Corteterritoriale ha ritenuto non dimostrata la natura pubblica “del canale di scolodelle acque piovane posto ad ovest del fondo dei ricorrenti”, econseguentemente escluso che il Comune potesse ritenersi responsabile deidanni causati dalla ostruzione di quel canale.Il ricorrente critica tale valutazione sostenendo che:-) la proprietà comunale del suddetto canale era già stata accertatadal Tribunale di Taranto con la ricordata sentenza n. 426 del 2015,pronunciata tra le stesse parti:-) di conseguenza la manutenzione dell’opera incombeva sul Comune,e non sui privati le cui proprietà erano attraversate dal canale stesso.2.1. Il motivo è infondato. La sentenza n. 426/15 del Tribunale di Tarantonon contiene alcuna statuizione, né implicita, né esplicita, circa la proprietàdel “canale di scolo delle acque piovane posto a ovest del fondo deiricorrenti”. La sentenza si limita a rilevare che l’intasamento dei tombiniaccertato all’epoca di quel giudizio aveva fatto sì che “le acque meteoricheNumero registro generale 4309/2023N.R.G.: 4309/23Camera di consiglio del 27 marzo 2023 Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 16291/2026Data pubblicazione 26/05/2026si dirigessero verso Ovest, ossia verso il tombino sottostradale della via perLocorotondo, che scarica le sue acque nel canale a cielo aperto che terminanel fondo del sig. [OSCURATO:PERSONA]” (p. 4, penultimo capoverso). Né la sintassi, né ildiritto, consentono di ravvisare in tale affermazione un giudizio sullaproprietà.3. Il terzo motivo di ricorso.Il terzo motivo contiene (ma sarebbe meglio dire mescola) plurime censure:a) ha errato la sentenza d’appello nel ritenere che lo stato dei luoghifosse mutato rispetto al 2015, e che il sistema comunale di smaltimentodelle acque fosse divenuto efficiente;b) il Comune di [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai dedotto di avereeseguito opere di sistemazione degli impianti di smaltimento delle acquepiovane;c) le opere eseguite da [OSCURATO:PERSONA] sul proprio fondo noncausarono gli allagamenti, né vi contribuirono;d) era onere del Comune, in quanto custode delle infrastrutturecomunali, fornire la prova liberatoria.3.1. Le censure sub (a) e (c) sono inammissibili, in quanto investonoaccertamenti di fatto.La censura sub (c) è inammissibile per violazione dell’onere, imposto a penadi inammissibilità del ricorso, dall’art. 366, n. 6 c.p.c.: ovvero (almeno)riassumere in modo adeguato le difese di controparte che il ricorrenteintende far valere come indefensio per i fini di cui all’art. 115 c.p.c.. Ilricorrente, invece, ha assolto tale onere con le seguenti parole: “resistevanel presente giudizio la difesa municipale” (così il ricorso, p. 3): un po’poco, per pretendere che questa Corte accerti e valuti se davvero vi siastata, da parte del Comune, non contestazione della circostanza che i luoghie le loro condizioni fossero rimaste immutate.La censura sub (d), infine, è inammissibile per estraneità alla ratiodecidendi. La Corte d’appello ha ritenuto che la causa degli allagamenti ful’interruzione di un canale di proprietà privata compiuta dal ricorrente, eN.R.G.: 4309/23Camera di consiglio del 27 marzo 2023 Numero registro generale 4309/2023Numero sezionale 1191/2026Numero di raccolta generale 16291/2026Data pubblicazione 26/05/2026dunque ha negato i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c.. Nonavendo dunque la Corte territoriale fatto applicazione di tale norma, non sivede come possa avere violato la regola probatoria da essa dettata.Lo stabilire poi se davvero quella individuata dalla Corte di merito sia statala causa esclusiva dell’allagamento è questione di puro merito, estranea algiudizio di legittimità.4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore del Comune di Martinasomma di euro 4.305, oltre 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense espese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 27 marzo 2026.Il Presidente est.([OSCURATO:PERSONA])