CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02842/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 910512024M I vt bunale Nc-ena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, di recarsi presso una parrocchia sita nel territorio del Comune di Fiumicino per partecipare il 29 giugno 2024, come padrino, alla cresima e poi al festeggiamento di una sua nipote, osservando che il caso non rientra fra quelli («gravi e comprovati motivi di salute» o «gravi e comprovati motivi di famiglia» per i quali l'art 12 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ammette l'autorizzazione a recarsi nel territorio di un Comune diverso. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si dà atto che la decisione adottata dal Tribunale è in linea con la giurisprudenza della Corte di cassazione ma si pone questione di legittimità costituzionale della disposizione prima citata perché in contrasto con gli artt. 3 e 19 Cost. Si osserva che la Parrocchia in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di potersi recare dista circa 10 chilometri da Roma, meno di altri luoghi pur rientranti nel territorio del Comune di Roma, e che comunque, anche alla luce di quanto argomentato nella sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 1959, i giudici di merito dovrebbero compiere un bilanciamento fra gli interessi costituzionalmente garantiti — in questo caso, quello inerente al rischio di recidiva, per un verso, e, per altro verso, quelli inerenti ai diritti della personalità, fra i quali il libero esercizio della propria fede religiosa da parte chi è sottoposto a una misura di prevenzione. [OSCURATO:PERSONA] Deve preliminarmente rilevarsi che il ricorso risulta inammissibile ab origine, perché incentrato su una questione di legittimità costituzionale — della disposizione prima citata, della quale assume il contrasto con gli artt. 3 e 19 Cost. — la valutazione delal quale non varrebbe concretamente a soddisfare l'interesse del ricorrente, consumatosi con la celebrazione della cerimonia alla quale aveva chiesto di essere autorizzato a partecipare allontanandosi dal territorio del Comune in cui è obbligato a soggiornare. Ne deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am