CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 35880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32206/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S. a g .l. , elettivamente domiciliat a in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n. 63 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in calceal ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S. p . A . (ora denominata [OSCURATO:SOCIETA].) , elettivamente domiciliata in Roma, via Gregoriana n. 54 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente - avverso la S entenza d ella C orte d’Appello di Milano n. 3939/2018depositata il 23 . 8 . 201 8 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.9.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a g.l. (all’epoca tramite una società fiduciaria)era socia di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] agli altri soci , sottoscrisse con [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (all’epoca diversamente denominata) l’« Accordo quadro» [OSCURATO:DATA_NASCITA], finalizzato alla realizzazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., di un importante complesso multifunzionale pressol’aeroporto di [OSCURATO:PERSONA]. In base all’accordo, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. divenne socia di maggioranza di [OSCURATO:SOCIETA]., sottoscrivendo un apposito aumento di capitale, e si impegnò a fornire alla società partecipata il supporto professionale e finanziario necessario per la realizzazione del progetto, in particolare procacciandofinanziamenti bancari fino a un limite massimo stabilito in € 20.000.000 in linea capitale. Qualora il progetto fosse andato in porto, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. –già socia di [OSCURATO:SOCIETA]. per la quota del 51% – era o b blig ata ad acquistare le restanti azioni dagli altri soci ad un prezzo da stabilire secondo una formula predeterminata. Per il caso di impossibilità di ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per realizzare il cen tro multifunzionale , l’accordo prevedeva la realizzazione di un alternativo progetto industriale , con obblig o di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. dimettere a disposizione di [OSCURATO:SOCIETA]. le somme necessarie per rimborsare i finanziamenti bancari ricevuti e diritra sferire agli altri soci, al valore nominale, il numero di azioni necessario per stabilire una perfetta paritàdi quote, nella compagine socialedi [OSCURATO:SOCIETA]., tra la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., da un lato, e i soci originari, dall’altro. Le vicende successive non furono conformi alle previsioni contrattuali. N on si ottennero le autorizzazioni per la realizzazione del centro multifunzionale e FIH S.a g.l. ne attribuì la colpa agli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. , di cui chiese la revoca. [OSCURATO:SOCIETA]. respinse la richiesta e deliberò – senza la partecipazione all’assemblea della socia FIH S.a g.l.– l’approvazione di una situazione patrimoniale in perdita,la ricostituzione del capitale sociale, previa copertura delle perdite, e un ulteriore aumento di capitale. Nelle more tra la delibera e il termine per la sottoscrizione dell’aumento di capitale, gli altri soci di [OSCURATO:SOCIETA]. cedettero le loro azioni a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.al prezzo unitario di € 57,59. FIH S.a g.l., invece, impugnò le delibere societarie,attivando la clausola arbitrale statutaria, e propose altro giudizio arbitrale – quello di cui qui si discute, previsto dall’«accordo quadro» [OSCURATO:DATA_NASCITA] – per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e la condanna di questa a retrocedere le azioni di [OSCURATO:SOCIETA]. indebitamente acquisite, oltre al risarcimento dei danni. All’esito del contraddittorio, il collegio arbitrale accolse parzialmente le domande proposte da FIH S.a g.l., accertando l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. alle obbligazioni assunte nell’«accordo quadro»per l’ipotesi subordinata (escludendo, qui ndi, l’imputabilità ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. della mancata realizzazione del centro multifunzionale), negando la risoluzione dell’«accordo quadro» (sul presupposto della sopravvenuta impossibilità di retrocedere le azioni e dell’inidoneità del contratto a prod urre qualsiasi ulterioreeffetto) e condannando la convenuta a risarcire a FIH S.a g.l. il danno per la perdita della partecipazione inS.[OSCURATO:SOCIETA].(danno liquidato sulla base del valore delle azioni fissato nella cessione degli altri soci ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , ma dimezzato in ragione di un concorso di colpa attribuito alla stessa FIH S.a g.l. per non avere essa aderito alla ricostituzione del capitale della società partecipata). FIH S.a g.l.propose impugnazione davanti alla Corte d’Appello di Milano, denunciando la nullità del lodo, per quanto qui ancora interessa, per la presenza di disposizioni contraddittorie (art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.)e per omessa motivazione (art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c.). La corte d’appello, instaurato nuovamente il contraddittorio, rigettò l’impugnazione. Contro tale decisione FIH S.a g.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinquemotivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria entro il termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, FIHS.a g.l.denuncia «nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, al. 2, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione sull’oggetto del decidere (art. 360, al. 1, n. 4, c.p.c.); violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. (art. 360, al. 1, n. 3, c.p.c.)». 1.1. La ricorrente contesta alla corte d’appello di non avere ravvisato la denunciata contraddizione, nella motivazione del lodo, consistente nell’avere gli arbitri accertato un duplice inadempimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (all’obbligo di finanziare il rientro di [OSCURATO:SOCIETA]. dai debiti verso le banche e all’obbligo di retrocedereparte delle azioni [OSCURATO:SOCIETA].), salvo poi liquidare ununico danno pari al valore delle azioni perdute, determinato sulla base del prezzo fissato nell a cessione tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e gli altri soci e quindi , si sostiene, senza considerare che tali azioni avrebbero avuto un valore maggiore qualora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avesse adempiuto l’obbligodi finanziare il rientro di [OSCURATO:SOCIETA]. dai debiti verso le banche. 1.2. Il motivo di ricorso – che si concentra sulla motivazione data dalla corte d’appello al «Motivo sub 2» dell’impugnazione del lodo –è infondato. 1.2.1. Il collegio arbitrale ha accertato l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e individuato la «conseguenza immediata e diretta»(art. 1223 c.c.) subita da FIH S.a g.l. nella perdita dell a sua partecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]. Ha quindi quantificato il valore economico di tale perdita sulla base del la stima del valore unitario delle azioniperdute. Correttamente la corte d’appello ha rilevato che non esiste alcunacontraddittorietà nel ragionamento degli arbitri. In definitiva, parte ricorrente lamentache la quantificazione economica del danno sia stata fattasenza tenere conto dell’effetto che avrebbe avuto, sul valore delle azioni, l’adempimento dell’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di fornire alla società partecipata i mezzi per rientrare dai debiti verso le banche. Si tratta evidentemente di una censura di merito,attinente alla scelta del criterio di determinazione del valore della partecipazione stessa, e quindi del danno, che nulla ha a che vedere con la presenza di disposizioni contraddittorie nel lodo che era statail motivo e l’oggetto della sua impugnazione. Men che meno sussiste l’omessa motivazione nella sentenza della corte d’appello , che rileva appunto della denunciata contraddizione. Né alcun fondamentoha la censura di violazione dell’art. 1223 c.c. rivolta dalla ricorrente all’affermazione d e lla c orte d’appello , inserita nella motivazione sulla insussistenza della contraddittorietà del lodo, secondo cui diversi e distinti sono i profili dell’inadempimento dell’obbligazione e del danno ad esso conseguente. Si tratta invero di censura non adeguatamente sviluppata e comunque non condivisibile nei termini in cui è stata dedotta, posto che effettivamente i due piani concettuali in questione sono effettivamente diversi e distinti, ancorché ovviamente connessi, essendo il danno risarcibile conseguenza dell’inadempimento. 2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia « omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (art. 360, al.1, n. 5, c.p.c.)». 2.1. Lacensura riprende il medesimo argomento di cui al primo motivo, questa volta sub specie di omesso esame del preteso fatto decisivo che le due obbligazioni inadempiute da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. erano cumulative e non alternative, come invece affermato da l collegio arbitrale al punto 98 della motivazione del lodo. 2.2. Il motivo è inammissibile perché attiene a una censura che, secondo quanto risulta dallo stesso ricorso, non era stata tempestivamente formulata nei confronti del lodo e sulla quale, pertanto, la c orte d’appello non era tenuta a pronunciarsi. La ricorrente, invero, dopo aver riferito di aver sollevato la questione «nelle difese innanzi alla Corte d’Appello di Milano», richiama poi esclusivamente, al riguardo, il contenuto della sua comparsa conclusionale (pag. 22 del ricorso per cassazione): si tratta invece di rilievoche, in quanto integrante uno specifico vizio del lodo, avrebbe dovuto essere contenuto già nel l’atto di impugnazione del lodo stesso. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. ( art. 360, al. 1, n. 3, c.p.c. ); nullità della sentenzacon riferimento all’art. 132, al. 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione (art. 360, al. 1, n. 3, c.p.c.)». 3.1. Con l’impugnazione del lodo si era lamentata la «omessa pronuncia relativamente alla domanda di risoluzione dell’accordo quadro, e alla domanda di restituzione, anche sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione» (p. 6 della sentenza impugnata). La corte d’appello ha respinto il motivo di impugnazione affermando che invece la domanda di risoluzione era stata esaminata e respinta in quanto « la stessa risulta collegata alla non pronunciabilità sulla domanda di restituzione [delle azioni], per quanto attiene agli effetti già realizzatisi, e che, pro futuro, il patto di cui si chiede la risoluzione è già divenuto inefficace». Ad avviso della ricorrente ciò integra: a) violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., che prevede il rimedio della risoluzione a fronte di un inadempimento di non scarsa importanza; b) omessa motivazione, perché la risoluzione avrebbe potuto essere pronunciata anche a prescindere dalle conseguenti restituzioni e, per il futuro, la circostanza che il contratto fosse già divenuto inefficace è irrilevante, potendosene comunque pronunciare la risoluzione con altri effetti, in particolare quanto al risarcimento, onde la sentenza della corte d’appello non sarebbe sorretta da una motivazione ragionevole e comprensibile. 3.2. Anche questo motivo è infondato. 3.2.1. Quanto al profilo sub a), non è configurabile alcuna violazione dell’art. 1453 c.c. nella sentenza impugnata . Con l’impugnazione del lodo era stata dedotta l’omissione di pronunzia e l’omissione di motivazione quanto alla domanda di risoluzione. La corte d’appello doveva quindi rispondere esclusivamente a tale censura e ha, in effetti,risposto che la pronuncia c’ è ed è motivata, mentre non rientrava nei suoi compiti – definiti dall’oggetto del mezzo di impugnazione – entrare nel merito della motivazione esibita in proposito dal lodo. Sicché non si comprende in cosa mai possa consistere la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.da parte della corte d’appello . 3.2.2. Quanto al profilo sub b), la motivazione della corte d’appello è chiara e comprensibile, mentre la ricorrente censura, nella sostanza, vizi del ragionamento degli arbitri integranti, semmai, errori di diritto – non dedotti con l’impugnazione – e non già vizi logici della motivazione. 4. Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia « nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, al. 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione sulla dedotta contraddittorietà della decisione arbitrale (art. 360, al. 1, n. 4, c.p.c.)». 4.1.Oggetto di indiretta censura è, in questo caso, la decisione degli arbitri di attribuire a FIH S.a g.l. un concorso di colpa nella causazione del danno,per non avere partecipato alla ricostituzione delcapitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. , con conseguen te riduzione del risarcimento nella misura del 50% de l danno accertato . In particolare, parte ricorrente ha denunciato come contraddittoria, nel lodo,la qualificazione in termini di colpa del mancato esercizio di un diritto, ovverosia del diritto di sottoscrivere la ricostituzione del capitale. 4.2. Il motivo è in fondato , perché la corte d’appello ha motivato la sua decisione inbase al dirimente ed e s plicito rilievo che , nonostante la dichiarata intenzione di censurare la presenza nel lodo di disposizioni contraddittorie, l’impugnazione denunciava , sul punto, soltanto un asserito errore di diritto nel riconoscimento del concorso di colpa a carico del creditore.Ma l’errore di diritto non era stato denunciato con l’impugnazione del lodo e, quindi, la corte d’appello non era chiamata a pronunciarsi – né a motivare – sullo stesso, ma solo sulla, insussistente, presenza nel lodo di disposizioni contraddittorie. 5.Infine, il quinto motivo di ricorso denuncia la «nullità della sentenza con riferimento all’art. 132, al. 2, n. 4, c.p.c. per omessa motivazione (art. 360, al. 1, n. 4, c.p.c.)». 5.1. Parte ricorrente aveva censurato il lodo per omessa pronuncia o contraddittor ietà della decisione nella parte in cui gli arbitri, pur avendo affermatoche il danno consiste nella perdita delle azioni, hanno tenuto conto soltanto delle azionidi cui FIH S.a g.l. era titolare prima della perdita e della ricostituzione del capitale di [OSCURATO:SOCIETA].(66.176) e non anche delle ulteriori azioni (1.376) che FIH S.a g.l. avrebbe avuto il diritto di acquistare al valore nominale in caso di regolare adempimento degli obblighi assunti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5.2. Il motivo è fondato, perché la corte d’appello – ol tre a escludere, correttamente, che possa ravvisarsi un vizio di omessa pronuncia nell’adozione di un determinato criterio di liquidazione del danno – ha per il resto liquidato la censura ritenendola attinente a una valutazione di merito;ma lo ha fatto sulla base di un mero ri nvio a quanto già motivato con ri guard o alla diversa contestazione relativa al valore attribuito alle azioni. Si tratta, invece, di due questioni diverse e distinte:da un lato, l’attribuzione del valore alle azioni utilizzando a parametro il prezzo concordato dagli altri soci per la cessione delle loro azioni; dall’altro lato, il numero delle azioni da considerare per la liquidazione del danno, moltiplicandolo per il valore unitario attribuito alleazioni. 5.2.1. La determinazione del valore delle azioni ai fini della liquidazione del danno è una questione di merito e, in particolare, una questione di fatto.Ma con questo motivo parte ricorrente aveva prospettatouna contraddizione, nel lodo, tra l’ imputazione ad [OSCURATO:PERSONA].p.A. dell’ inadempi mento ( anche ) de ll’obbligo di trasferire le ulteriori azioni necessarie per far sì che gli altri sociavessero il 50% del capitale di [OSCURATO:SOCIETA]. e un a liquidazione de l danno che, pur essendoparametrata al valore delle azioni perse , non ha t enuto conto (anche)del valore di quelle ulteriori azioni. Su tale denunciata contraddizionela corte d’appello non ha motivato la sua decisione , non essendo evidentemente sufficiente il rinvio ad altra parte della motivazionedella sentenza che riguarda una ben diversa questione. 6. In definitiva, rigettati i primi quattro motivi di ricorso e accolto il quinto, la sentenza impugnata deve essere cassata per quanto di ragione, con rinvio del processo alla Corte d’Appello di Milano, perché decida nuovamente, in diversa composizione, sulla impugnazione del lodo in parte qua e sulle spese di lite, anche con riferimento al presente grado di legittimità. P.Q.M. accoglie il quinto motivo di ricorso e, rigettati i rimanenti motiv