CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42250/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOL ato avy.i8.0à1-le parA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22853/24 Delfino (p.o.) [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] - persona offesa nel procedimento R.G.N.R. 11119/23 Proc. Torino per il reato di cui all'art. 373 cod. pen. - ricorre per cassazione avverso la ordinanza di archiviazione depositata in data 26 aprile 2024; che il ricorso è inammissibile in quanto relativo a un provvedimento non ricorribile per cassazione; che peraltro non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 cod. pen., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria (Sez. 6, n. 17375 del 16/04/2015, Compagnini, Rv. 263253); che alla declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano all'esito di trattazione camerale non partecipata; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila secondo equità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis