CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10074/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atura Generale dello Stato presso i cuiuffici a Roma, via dei Portoghesi n.12, è domiciliata;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], elettivamentedomiciliata a Milano presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procuraspeciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCampania n. 6659 del 2023, depositata il 29 novembre 2023, non notificata.Numero registro generale 6680/2024Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 10074/2026Data pubblicazione 18/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 marzo 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della ABCAcqua Bene Comune di Napoli-[OSCURATO:PERSONA], dell’avviso di accertamenton. TEB03T200002/2021 relativo all’anno di imposta 2015, emesso enotificato il 4 marzo 2021, con cui l’amministrazione finanziaria avevaaccertato, ai fini IRES, un maggior reddito imponibile pari ad euro6.467.206,00, per indebite variazioni in diminuzione relative all’utilizzazionedel fondo pensione tassato, all’utilizzazione parziale del fondo contenziosoex SPE e ai ricavi per eccedenza del fondo contenzioso ex SPE, dopo aververificato l’esito negativo del procedimento di accertamento con adesione,avviato con l’invito a presentarsi presso l’ufficio, notificato alla società il 16dicembre 2020.2. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso della società contribuente,ritenendo fondata l’eccezione di decadenza dall’azione di accertamentoperché l’avviso di accertamento impugnato, riguardante il periodo d’imposta2015, per il quale i termini di decadenza ordinari scadevano il 31 dicembre2020, era stato emesso e notificato il 4 marzo 2021, nonostante l’art. 157,comma 1 d.l. n. 34 del 2020, avesse espressamente previsto che “gli atti diaccertamento … per i quali i termini di decadenza … scadono tra l’8 marzo2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sononotificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.”3. La CGT di secondo grado della Campania, adita in appello dall’Agenziadelle Entrate, aveva rigettato il gravame e confermato la sentenza di primogrado in ordine alla intervenuta decadenza dall’amministrazione finanziariadal potere di emissione dell’atto impositivo, evidenziando, comunque, nelmerito l’infondatezza delle tesi dell’ufficio già disattese da diverse pronuncedi merito.Numero registro generale 6680/2024Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 10074/2026Data pubblicazione 18/04/20264. Avverso la sentenza della CGT di secondo grado della Campanial’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tremotivi, e la contribuente si è difesa depositando il controricorso.Successivamente, il 13 marzo 2026, la contribuente ha depositato memoriaillustrativa con cui ha riferito di aver ricevuto, in data 12.3.2026, la notificadel provvedimento di annullamento integrale in autotutela dell’avviso diaccertamento oggetto di causa ed ha richiesto la declaratoria di estinzionedel giudizio per cessazione della materia del contendere con condanna diAgenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha lamentato, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazionedell’art. 5, comma 3 bis del d.lgs. n. 218 del 1997, in combinato dispostocon l’art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, per aver la CGT di secondo gradoerrato nel ritenere che la proroga automatica del termine di decadenzaprevisto dall’art. 5 comma 3 bis d.lgs. n. 218 del 1997 riguardi soltanto lanotificazione dell’atto impositivo mentre lascerebbe impregiudicato iltermine di decadenza per l’adozione dell’atto fissato al 31 dicembre delquinto anno successivo al periodo di imposta in contestazione, rimastoinalterato anche a seguito della previsione da parte della disciplinaemergenziale, all’art. 157 comma 1 del d.l. n. 34 del 2020, della prorogadel solo termine per la notificazione dell’atto impositivo. Di conseguenza, lacorte di merito avrebbe erroneamente ritenuto maturata la decadenza conriferimento all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2015,emesso e notificato il 4 marzo 2021.2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132c.p.c., per il difetto di motivazione derivante dall’omesso esame da partedella CGT di secondo grado delle considerazioni formulate dall’Agenzia delleNumero registro generale 6680/2024Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 10074/2026Data pubblicazione 18/04/2026Entrate nell’atto di appello in ordine alla asserita tardività dell’emissionedell’avviso di accertamento.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c.per difetto di motivazione della decisione di merito assunta incidentalmentedalla CGT di secondo grado attraverso il mero richiamo a precedenti relativiad annualità diverse, nonostante l’affermazione che la decadenza dal potereimpositivo “esime la Corte dalla valutazione del merito della controversia”.4. Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione delgiudizio per cessazione della materia del contendere formulata dallacontribuente per effetto dell’annullamento in autotutela dell’avviso diaccertamento oggetto di causa con provvedimento dell’Agenzia delleEntrate n. 5294 del 10.12.2025, notificato il 12.3.2026.4.1. Dalla documentazione allegata all’istanza risulta che l’Agenzia delleEntrate ha notificato alla controricorrente il provvedimento di annullamentointegrale dell’avviso di accertamento n. TEB03T200002/2021, oggetto delpresente giudizio, adottato con la seguente motivazione: «Vistol’orientamento assunto in senso favorevole alla Contribuente dalla Corte diCassazione (sentenze nn. 22804; 22805; 22808; 22822; 22825;22827;22841 depositate il 4 agosto 2025 e n. 22845 depositata il 4settembre 2025), la quale, in modo oramai consolidato, ha statuito su rilievianaloghi a quelli oggetto dell’avviso di accertamento n. TEB03T20002/2021a.i. 2015, ritenendo in diritto la pretesa dell’erario errata in quantoasseritamente supponente la natura dedotta del fondo contenzioso ex S. p.e. e del fondo pensioni integrative tassato, mentre il giudice di merito neconstatava la natura di fondi tassati, giudicando che la Contribuente avessedimostrato di non averli dedotti dalla base imponibile ai fini del pagamentodelle imposte dirette, si procede all’annullamento totale dell’accertamenton. TEB03T20002/2021 a. i. 2015 per l’importo di € 1.778.482,00 oltresanzioni e interessi.».Numero registro generale 6680/2024Numero sezionale 2570/2026Numero di raccolta generale 10074/2026Data pubblicazione 18/04/20264.2. L’avvenuto annullamento dell’atto impositivo impugnato con ilcontestuale riconoscimento da parte della Agenzia delle Entrate chenessuna somma è dovuta dalla contribuente comporta la cessazione dellamateria del contendere.4.3. Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazionedella materia del contendere.4.4. Le spese processuali devono essere integralmente compensate fra leparti dal momento che le decisioni della Corte che hanno comportatol’annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione finanziariadell’avviso di accertamento contestato sono successive alla proposizione delricorso per cassazione.5. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di misura di naturaeccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, che impedisce ogni estensioneinterpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilitàdell'impugnazione (Cass. sez. V 9.3.2021 n. 6400). P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderea spese di lite compensate.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2026.Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]