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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 30463/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RIB.

SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 31marzo 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto la concessione della misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 47 comma 2 e comma 2bis Ord. pen.Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel valutare negativamenteil fatto che l’impiego lavorativo fosse solo a tempo determinato, posto chel’attività lavorativa è un dato da valutare, ma non è condizione necessaria perl’ammissione della misura2.2 Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione circa la pericolositàsociale residua.A fronte, infatti, della totale revisione critica nonché del rifiuto delle logichedelinquenziali precedenti, il Tribunale in ragione dei precedenti deduce unarefrattarietà al rispetto delle regole della civile convivenza che lo inducono aritenere l’istante portatore di una residua pericolosità sociale che non consente laconcessione della misura e ciò nonostante l’esperimento pienamente positivo deipermessi premio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale asoggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, losvolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei aconcorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimentosociale del condannato, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriorielementi dai quali desumere l'avvio di un serio e affidabile processo di revisionecritica. (Sez. 1, n. 14443 del 20/01/2026, Pantusa, Rv. 289803 - 01)E’ corretto dunque quanto sostiene il ricorrente circa la non essenzialitàdell’attività lavorativa, ma il provvedimento impugnato non si limita ad escluderela concedibilità per tale ragione, ovvero perchè attività è solo temporanea, ma fauna disamina piuttosto approfondita circa le ragioni per le quali un impegnolavorativo limitato nel caso in esame non si tranquillizzante sotto il profilodeterrente e risocializzante, specie se confrontato con la lunga carriera criminaleanche se risalente del condannato.Quindi il Tribunale, pur dando atto di tutti gli elementi positivi evidenziati dalricorrente ritiene necessario il prolungamento del percorso inframurario etrattamentale, in vista del reperimento di un impiego lavorativo più consistenteche abbia una maggiore valenza deterrente.In questo senso, l’ordinanza impugnata richiama sostanzialmente il principiodi gradualità del trattamento penitenziario e, pertanto, fa corretta applicazionedell’orientamento di legittimità secondo cui il Tribunale di sorveglianza, purequando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione dellemisurealternative (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n.22443del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015,Sicari,Rv. 264037 – 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RIB. SORVEGLIANZA di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del 31marzo 2026 ha respinto l’istanza depositata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] ad oggetto la concessione della misura alternativa dell’affidamento inprova al servizio sociale.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo deldifensore di fiducia, articolando due motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 47 comma 2 e comma 2bis Ord. pen.Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel valutare negativamenteil fatto che l’impiego lavorativo fosse solo a tempo determinato, posto chel’attività lavorativa è un dato da valutare, ma non è condizione necessaria perl’ammissione della misura2.2 Con il secondo motivo lamenta il vizio di motivazione circa la pericolositàsociale residua.A fronte, infatti, della totale revisione critica nonché del rifiuto delle logichedelinquenziali precedenti, il Tribunale in ragione dei precedenti deduce unarefrattarietà al rispetto delle regole della civile convivenza che lo inducono aritenere l’istante portatore di una residua pericolosità sociale che non consente laconcessione della misura e ciò nonostante l’esperimento pienamente positivo deipermessi premio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale asoggetto sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, losvolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei aconcorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimentosociale del condannato, di per sé insufficiente quando non emergano ulteriorielementi dai quali desumere l'avvio di un serio e affidabile processo di revisionecritica. (Sez. 1, n. 14443 del 20/01/2026, Pantusa, Rv. 289803 - 01)E’ corretto dunque quanto sostiene il ricorrente circa la non essenzialitàdell’attività lavorativa, ma il provvedimento impugnato non si limita ad escluderela concedibilità per tale ragione, ovvero perchè attività è solo temporanea, ma fauna disamina piuttosto approfondita circa le ragioni per le quali un impegnolavorativo limitato nel caso in esame non si tranquillizzante sotto il profilodeterrente e risocializzante, specie se confrontato con la lunga carriera criminaleanche se risalente del condannato.Quindi il Tribunale, pur dando atto di tutti gli elementi positivi evidenziati dalricorrente ritiene necessario il prolungamento del percorso inframurario etrattamentale, in vista del reperimento di un impiego lavorativo più consistenteche abbia una maggiore valenza deterrente.In questo senso, l’ordinanza impugnata richiama sostanzialmente il principiodi gradualità del trattamento penitenziario e, pertanto, fa corretta applicazionedell’orientamento di legittimità secondo cui il Tribunale di sorveglianza, purequando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, puòlegittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e losvolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine delsoggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione dellemisurealternative (Sez. 1, n, 30065 del 29/5/2025, B., Rv. 288564 – 01; Sez. 1, n.22443del 17/1/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01; Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015,Sicari,Rv. 264037 – 01).All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidenteinammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 9 luglio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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