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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 34621/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33847-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 1856/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile, perché tardivo rispetto al termine di cui all'art. 327 c.p.c., il ricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Torino avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 14/11/2017, che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale proposta da [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Torino sulla base di unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte; Considerato che: con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, c.1 n.4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., rilevando che erroneamente la Corte d'appello aveva affermato la tardività del ricorso in appello in quanto depositato il 15 maggio 2018, a fronte di scadenza del termine per l'impugnazione il 14 maggio 2018, poiché, come poteva evincersi dalla schermata del sistema riprodotta in copia, il deposito era invece avvenuto proprio il giorno di scadenza del termine (14 maggio 2018); va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 17328 del 27/06/2019) "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in I. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. (91_ Ric. 2019 n. 33847 sez.

ML - ud. 22-09-2022 -2- 2), della

I. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in I. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente depositato l'atto di appello, nella specie da proporsi nella forma del ricorso, la cui ricevuta di avvenuta consegna era stata emessa alle ore 15,26 dell'ultimo giorno di scadenza, anche se l'esito positivo del controllo automatico era stato comunicato il giorno successivo)"; ciò posto, il motivo difetta di specifica allegazione riguardo all'indicato adempimento, poiché non risulta prodotta la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, utile a comprovare l'avvenuto deposito dell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la riproduzione della schermata del sistema, priva del tutto di efficacia probatoria, e non estendendosi il potere-dovere di esaminare il fatto processuale, gravante sulla Corte di Cassazione nel caso di deduzione di un error in procedendo, all'esame diretto degli atti non compiutamente indicati dalla parte (ex plurimis Cass. n. 20924 del 05/08/2019); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate Ric. 2019 n. 33847 sez.

ML - ud. 22-09-2022 -3- in euro 2.200,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33847-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente avverso la sentenza n. 1856/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Roma dichiarava inammissibile, perché tardivo rispetto al termine di cui all'art. 327 c.p.c., il ricorso in appello della [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Torino avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli, pubblicata il 14/11/2017, che aveva accolto l'opposizione a cartella esattoriale proposta da [OSCURATO:PERSONA]; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Torino sulla base di unico motivo; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte; Considerato che: con unico motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, c.1 n.4 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 327 c.p.c., rilevando che erroneamente la Corte d'appello aveva affermato la tardività del ricorso in appello in quanto depositato il 15 maggio 2018, a fronte di scadenza del termine per l'impugnazione il 14 maggio 2018, poiché, come poteva evincersi dalla schermata del sistema riprodotta in copia, il deposito era invece avvenuto proprio il giorno di scadenza del termine (14 maggio 2018); va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass.n. 17328 del 27/06/2019) "Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall'art. 16 bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in I. n. 221 del 2012), inserito dall'art. 1, comma 19, n. (91_ Ric. 2019 n. 33847 sez. ML - ud. 22-09-2022 -2- 2), della I. n. 228 del 2012 e modificato dall'art. 51, comma 2, lett. a) e b), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in I. n. 114 del 2014), il quale ha anche aggiunto che, ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo. (Nell'enunciare il principio, la S.C. ha ritenuto tempestivamente depositato l'atto di appello, nella specie da proporsi nella forma del ricorso, la cui ricevuta di avvenuta consegna era stata emessa alle ore 15,26 dell'ultimo giorno di scadenza, anche se l'esito positivo del controllo automatico era stato comunicato il giorno successivo)"; ciò posto, il motivo difetta di specifica allegazione riguardo all'indicato adempimento, poiché non risulta prodotta la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, utile a comprovare l'avvenuto deposito dell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la riproduzione della schermata del sistema, priva del tutto di efficacia probatoria, e non estendendosi il potere-dovere di esaminare il fatto processuale, gravante sulla Corte di Cassazione nel caso di deduzione di un error in procedendo, all'esame diretto degli atti non compiutamente indicati dalla parte (ex plurimis Cass. n. 20924 del 05/08/2019); il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con liquidazione delle spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate Ric. 2019 n. 33847 sez. ML - ud. 22-09-2022 -3- in euro 2.200,00, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello ste
Decreto Cassazione n. 34621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris