CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 10908/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bosnia-Erzegovina; 2) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bosnia-Erzegovina; avverso la sentenza del 10/02/2022 emessa dalla Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Vicenza in data 17 giugno 2019, che condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione, con la sanzione interdittiva dai pubblici uffici per anni cinque e la confisca di un bene in sequestro, in quanto ritenuti responsabili, in concorso fra loro, del delitto di calunnia aggravata e continuata, per avere falsamente incolpato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di rapina, estorsione e porto d'arma, simulando altresì le tracce di tali reati attraverso la consegna alla Polizia giudiziaria di una busta in plastica con la quale i predetti sarebbero stati minacciati con una pistola al fianco ed incappucciati in occasione di un incontro concordato all'uscita del casello di Grisignano di Zocco, cui avrebbero preso parte anche altre persone, sfilando dalla tasca di [OSCURATO:PERSONA] il portafoglio con la somma di ottomila euro in contanti. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dei predetti imputati, censurando, con un unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 210, comma 6, 197 -bis e 63 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale erroneamente disatteso la eccezione di inutilizzabilità della testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA] in data 4 aprile 2019, in quanto escusso ai sensi dell'art. 197 -bis cit., senza il rispetto delle garanzie previste per il teste assistito. Si assume, al riguardo, che il predetto avrebbe dovuto essere ascoltato in dibattimento ai sensi dell'art. 210, comma 6, cit., poiché nei suoi confronti pendeva, al momento dell'escussione, un procedimento penale per il diverso reato di truffa aggravata commesso nelle stesse circostanze di tempo e di luogo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], instaurato a seguito delle dichiarazioni accusatorie rese dai coniugi Jusic e collegato al reato di calunnia ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., per il quale era stata formulata dal Pubblico Ministero una richiesta di parziale archiviazione. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 17 gennaio 2023 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inarnmissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 26 gennaio 2023 il difensore degli imputati, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni deducendo, preliminarmente, la circostanza che i suoi assistiti non avrebbero avuto effettiva conoscenza del giudizio di appello (sull'assunto che il precedente difensore avrebbe avuto contezza di tale mancata conoscenza solo in data 25 febbraio 2022, ossia quando gli era stata restituita una raccomandata con avviso di ricevimento, spedita presso il luogo di residenza estero degli imputati in data 12 gennaio 2022, con la quale essi venivano informati della - su indicata - data di celebrazione del processo dinanzi alla Corte di appello di Venezia) e ribadendo, in secondo luogo, i motivi già dedotti nel ricorso, del quale ha conseguentemente chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza, reiterando finanche in questa Sede una doglianza già puntualmente esaminata e correttamente disattesa dalle conformi decisioni di merito, là dove esse hanno posto in rilievo le dirimenti circostanze legate: a) alla riconosciuta sussistenza del collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. tra il procedimento de quo (ove il predetto dichiarante ha assunto la posizione di persona offesa) e quello in cui egli, anziché assumere la posizione di persona offesa, è stato dapprima indagato e, in seguito, destinatario di un provvedimento di archiviazione (per i reati di cui agli artt. 628, 629 cod. pen., 4 e 7 legge n. 895 del 1967) e di una sentenza di assoluzione, non passata in giudicata, in relazione al reato di truffa; b) alla ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 64, comma 3, lett. c), cod. proc. pen., richiamato dall'art. 197-bis, comma 2, cit., avendo il predetto dichiarante accusato gli odierni ricorrenti per il reato di calunnia in occasione di un interrogatorio di garanzia disposto nei suoi confronti a seguito dell'esecuzione della misura cautelare custodiale per il reato di truffa, dopo essere stato avvertito della possibilità di assumere nel caso in esame la qualità di testimone: condizione, questa, che per espressa volontà del legislatore esclude l'incompatibilità con l'ufficio di testimone ai sensi dell'art. 197, comma 1, lett. b), cit., a prescindere dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione pronunciata nei suoi confronti. Le dichiarazioni rese dall'Hudorovic, peraltro, non riguardavano il reato probatoriamente connesso per cui egli era imputato (la truffa), ma il reato del quale era vittima (ossia la calunnia), con la conseguente non applicabilità della disposizione di cui all'art. 210 cit. - il cui comma 6 prevede che le precedenti disposizioni in tema di assistenza del difensore e facoltà di non rispondere si applichino anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) o collegato ai sensi dell'art. 371, comma 2, lett. b), cit., che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato, facendo salvo in tal caso l'avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cit. - perché in relazione a quei fatti, come dianzi rilevato, il dichiarante aveva già reso dichiarazioni contra alios, negando gli addebiti e accusando i due imputati del reato di calunnia, con la conseguente corretta applicazione delle garanzie di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), cit.Né, d'altronde, sarebbe potuto incorrere nel rischio che le sue dichiarazioni determinassero un nocumento contra se, avendo egli assunto, in relazione al delitto attribuito agli odierni ricorrenti, la specifica veste di persona offesa- testimone in conformità al richiamato disposto normativo. 2. Inammissibile, in quanto non previamente dedotto nel ricorso per cassazione (ex multis v. Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821), né precedentemente prospettato in sede di gravame, deve infine ritenersi il motivo nuovo - peraltro involgente questioni strettamente connesse ad accertamenti di fatto - che è stato enunciato nella richiamata memoria illustrativa delle conclusioni presentate in favore dei ricorrenti (v., in narrativa, il par. 4). 3. Sulla base delle su esposte considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f