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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33377/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria pro soluto del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei garanti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana) ricorre per cassazione, per mezzo dei difensori e procuratori speciali avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia ha respinto l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale la medesima Corte, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 8 aprile 2021, mirante ad ottenere, quale terzo di buona fede titolare del diritto di pegno sui titoli sottoposti a confisca, la revoca del provvedimento ablatorio o, in subordine, la declaratoria di inopponibilità permanente nei confronti di essa creditrice istante della sentenza di condanna pronunciata, con la statuizione sulla confisca, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana.

2. Prima di esporre i motivi di ricorso, è opportuno ripercorrere la cronologia del complesso procedimento di esecuzione.

2.1. [OSCURATO:SOCIETA]., nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, esponeva: - che in data 25 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. (successivamente cedente il ramo d'azienda riguardante l'attività bancaria, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di atto di fusione) aveva stipulato con la società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto di conto corrente n. 73041 e, in data 10 maggio 2017, essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva stipulato con la medesima società un contratto di conto anticipo fatture Italia; - che le obbligazioni derivanti dai predetti contratti erano garantite da fideiussione rilasciata in data 15 aprile 2005 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana; - che, a seguito dell'inadempimento della società debitrice, l'istituto bancario ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva ottenuto dal Tribunale civile di Bergamo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 42.933,19 (nei confronti della predetta società e dei fideiussori); - che il credito era assistito da garanzia reale e, in particolare, da pegno costituito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana in data 5 giugno 2012, avente ad oggetto i titoli dematerializzati per il valore nominale di \r`-‘ euro 50.000,00, registrati su specifico conto a garanzia n. 1710/200513000, poi esteso in data 15 maggio 2017 per l'importo di euro 5.000,00; - che i titoli costituiti in pegno (nonché i saldi attivi dei dossier n. 2090, intestato ai fideiussori, e n. 259, intestato alla società) erano stati sottoposti a sequestro preventivo, emesso in data 30 ottobre 2017 dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo ex art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 16 novembre 2017; - che in data 15 ottobre 2018 il G.I.P. di Bergamo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro dei titoli avanzata il 9 settembre 2018 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - che il Tribunale di Bergamo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana per il reato tributario di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e aveva ordinato la confisca per equivalente di quanto oggetto di sequestro preventivo; - che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14 luglio 2020, aveva ridotto la confisca sino alla somma di euro 104.568,00.

L'istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduceva inoltre: - di essere soggetto estraneo all'attività criminosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana e di aver agito sulla base di un affidamento incolpevole nell'ambito di una legittima attività di erogazione del credito; - che i contratti di pegno avevano data certa anteriore al sequestro, siccome documentato dall'estratto del libro delle garanzie (certificato da notaio in data 21 giugno 2018); - che, ove la confisca sui titoli dati in pegno non fosse stata revocata, la Banca si sarebbe vista ingiustificatamente pregiudicata, non potendo esercitare la propria garanzia reale a valersi sino alla concorrenza della somma liquidata dal Tribunale di Bergamo nel decreto ingiuntivo sopra citato (euro 42.933,19); - che la Banca era stata ammessa, in via privilegiata, al passivo del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Baparymjamal, già [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., relativamente all'importo azionato monitoriamente (somma al momento non nella disponibilità della procedura perché sottoposta a sequestro preventivo nel processo penale).

Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva al giudice dell'esecuzione di riconoscere, incidentalmente, la propria buona fede quale terzo titolare del diritto reale di garanzia vantato sui titoli sottoposti a confisca e, per l'effetto, di revocare il capo della sentenza che aveva pronunciato la confisca, limitatamente ai titoli (al fine di consentire all'istituto di azionare il proprio credito di cui al decreto ingiuntivo), o, in subordine, di dichiarare la permanente inopponibilità, nei suoi confronti, dell'anzidetta misura ablatoria.

2.2. La Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 20 settembre 2021, dichiarava inammissibile l'istanza in quanto proveniente da soggetto non legittimato, osservando: - che la somma assistita dal preteso pegno non ammontava ad euro 42.933,19, bensì alla minore somma di euro 37.104,56, quale saldo debitore del c/c n. 73041 al 7 febbraio 2018, unico rapporto ad essere garantito dal pegno costituito mediante il dossier n. 1710/200513000; - che il decreto di sequestro preventivo era stato notificato alla Banca il 16 novembre 2017, mentre il credito asseritamente assistito da garanzia reale era stato liquidato al 7 febbraio 2018, sicché l'istituto non aveva provato l'anteriorità del credito al disposto sequestro e, per tale via, non aveva dimostrato il presupposto della buona fede; - che, in ogni caso, doveva ritenersi assorbente l'intervenuto fallimento del debitore principale e dei soci fideiussori datori di pegno (fallimento n. 300/2019 Tribunale di Bergamo), evento che rendeva non autonomamente esercitabile la pretesa del creditore pignoratizio, dovendosi, viceversa, procedere nelle forme di cui all'art. 53

I. fall., nella specie non rispettate; - che, in assenza dell'autorizzazione del Giudice delegato al curatore del fallimento a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultava provenire da soggetto non legittimato e andava, di conseguenza, disattesa.

2.3. Avverso la suddetta ordinanza, in data 4 ottobre 2021 proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (che aveva, nelle more, incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto di fusione del 26 marzo 2021).

Quanto alla legittimazione ad agire, l'opponente osservava: - che le somme sottoposte a pegno non risultavano nella disponibilità della procedura fallimentare; - che il creditore titolare di un diritto reale di garanzia su bene sottoposto a vincolo penale non poteva vederlo pregiudicato, laddove avesse dimostrato la propria buona fede, e, nel caso di specie, l'anteriorità del proprio diritto rispetto al decreto di sequestro preventivo; - che, pertanto, era il Giudice penale a doversi pronunciare, prima di tutto, sulla buona fede dell'Istituto bancario al fine di consentire a quest'ultimo, una volta riconosciuta la propria buona fede, di ottenere la revoca della confisca o l'inopponibilità della stessa nei propri confronti.

Quanto all'entità della somma assistita da pegno, l'opponente deduceva:- che il pegno confiscato, come da documentazione prodotta, era stato esteso in data 15 maggio 2017 anche alla linea conto anticipi, per l'ulteriore importo di euro 5.000,00, per cui la garanzia reale doveva essere estesa all'importo di euro 5.828,60, saldo debitore conto anticipi Fatture Italia n. 73483 al 7.2.2018, compreso, peraltro, nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca.

Quanto alla buona fede, l'opponente rilevava: - che il decreto ingiuntivo richiesto aveva semplicemente cristallizzato il credito vantato dalla Banca, che era, tuttavia, sorto in data antecedente, come confermato dalla data certa dell'atto base del pegno, risalente al 2012; - che la certificazione ex art. 50 T.U.B. era funzionale a certificare unicamente le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo; - che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era estranea ai reati contestati sia alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], sia a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana [OSCURATO:PERSONA] e aveva agito sulla base di un affidamento incolpevole ingenerato da una situazione oggettiva in apparenza più che lecita.

Quanto alla inopponibilità della confisca, l'opponente osservava: - che, in ragione della propria estraneità ai reati, essa aveva il diritto di agire in sede penale al fine di veder riconosciuta la propria buona fede e ottenere, di conseguenza, la dichiarazione di inefficacia della confisca nei suoi confronti.

2.4. L'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Brescia depositava, nel procedimento di opposizione, memoria per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio.

Richiamati i principi enunciati da Sez.

U, n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511, eccepiva la genericità delle doglianze mosse dall'opponente, in particolare sulla addotta buona fede e sulla entità della somma assistita da pegno.

Deduceva, inoltre, che le vicende relative al sequestro/confisca sono attribuite al giudice dell'esecuzione penale, cui è demandata la valutazione della buona fede del creditore e degli aspetti relativi alla custodia del bene e alle successive inerenti attività.

2.5. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 8 giugno 2022, la Corte di appello di Brescia rigettava l'opposizione, pur avendo affermato la legittimazione della istante a promuovere l'incidente in esame, in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento delle ragioni creditorie del terzo sui beni confiscati, anche ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, come nel caso de quo, doveva essere sottoposto al vaglio del giudice penale quale giudice dell'esecuzione.

A ragione del provvedimento reiettivo, la Corte di merito osservava: - sulla doglianza della entità della somma assistita da pegno, che, da tutta la documentazione esaminata, non risultava che le obbligazioni eventualmente derivanti dal conto anticipi fatture Italia n. 73483 fossero assistite da garanzia di pegno (dunque, i relativi 5.000,00 euro vantati dalla opponente non erano stati provati); - che la buona fede e l'incolpevole affidamento del creditore, quanto al credito originato dal rapporto di conto corrente, andavano considerati al momento delle varie operazioni bancarie; - che, nel caso in esame, a partire dalla data di notifica del sequestro preventivo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (16 novembre 2017), la Banca era perfettamente a conoscenza del sequestro intervenuto sui titoli costituiti in pegno, sicché non poteva essere ritenuta la buona fede o l'incolpevole affidamento dell'istituto di credito per tutte le operazioni bancarie registrate dal 16 novembre 2017 in poi; - che, in ordine alle operazioni precedenti relative al c/c n. 73941, dalla documentazione in atti non era dato desumere il coinvolgimento della banca nelle attività criminose commesse dai [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2012 e 2013 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000): in particolare, il procedimento penale a loro carico aveva tratto origine dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Bergamo in data 14 ottobre 2016, redatto all'esito di verifica fiscale effettuata a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza di Sarnico in data 6 maggio 2013, atti investigativi di cui non vi era prova che i funzionari di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avessero avuto conoscenza prima della notifica del citato decreto di sequestro preventivo; - che, tuttavia, la Corte di appello rilevava la "parzialità" della documentazione prodotta relativa alle operazioni bancarie originanti il credito azionato, atteso che la banca aveva depositato, allegata alla certificazione ex art. 50 T.U.B., copia dell'estratto di c/c n. 73041 solo a partire dal 6 marzo 2017, mentre i reati commessi dai [OSCURATO:PERSONA] risalivano agli anni 2012-2013; - che, inoltre, anche le appostazioni del predetto c/c, relative ai 9 mesi precedenti la notifica del sequestro, non consentivano, in sé, di decifrare e comprendere origine e giustificazione di molte operazioni, la loro consistenza e la determinazione dell'ammontare del credito all'epoca della notifica del decreto di sequestro; - che, pertanto, la carenza di documentazione rilevata non consentiva, "allo stato", il positivo accertamento dei necessari presupposti di buona fede e di incolpevole affidamento in capo all'istituto istante.

3. Prima di dare atto dei motivi di ricorso, è opportuno ribadire che [OSCURATO:PERSONA] è cessionaria pro soluto, con contratto del 10 dicembre 2021 (antecedente alla data dell'ordinanza impugnata: 8 giugno 2022), del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana [OSCURATO:PERSONA]. 6 «-i'‘- Si rileva, inoltre, che con atto del 17 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha conferito procura a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la gestione stragiudiziale e/o giudiziale necessaria.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ragione del travisamento delle prove documentali costituite dal contratto di pegno del 5 giugno 2012 (esteso il 15 maggio 2017), nonché dell'estratto del libro garanzie riversate in atti.

La Corte di appello avrebbe erroneamente individuato l'entità della somma assistita da pegno in euro 37.104,56, anziché in euro 42.933,19, quale saldo debitore del c/c n. 73041 del 7 febbraio 2018.

L'errore discenderebbe dall'omessa valutazione (travisamento per omissione) di prova documentale costituita dal contratto di pegno del 15 maggio 2017, pag. 28 (doc. 6 allegato al ricorso per incidente di esecuzione), che aveva esteso il pegno costituito in data 5 giugno 2012 (sull'insieme degli strumenti finanziari dematerializzati per il valore nominale di euro 50.000,00) alle residue linee di credito per l'ulteriore importo di euro 5.000,00: il c/c n. 73041 non costituiva, dunque, l'unico rapporto ad essere garantito dal pegno, che andava, perciò, esteso all'importo di euro 5.828,60 (saldo debitore conto anticipi).

Rappresenta la ricorrente che, a pag. 21 del citato doc. 6, è presente comunicazione formale rilasciata dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana [OSCURATO:PERSONA] con cui, richiamando l'atto di costituzione in pegno del 5 giugno 2012 e successive variazioni, le parti manifestavano la volontà di estendere il pegno alle ulteriori linee di credito costituite dalla L.C. [OSCURATO:PERSONA] di euro 175.000,00 e dalla L.C. [OSCURATO:PERSONA] di euro 120.000,00.

In pari data, le parti sottoscrivevano nuovo contratto di pegno di titoli materiali per l'importo di euro 5.000,00, a garanzia della linea di credito L.C. [OSCURATO:PERSONA] su rapporto N. (nel ricorso non segue il numero, n.d.e.) per euro 175.000,00, rappresentante la linea conto anticipi, inspiegabilmente esclusa dalla Corte di Brescia.

A riprova di quanto sostenuto - prosegue la ricorrente - andava considerato che il decreto ingiuntivo n. 1455/2018 del 30 marzo 2018 era stato ottenuto dalla Banca per l'importo di euro 42.933,19, di cui euro 37.104,59 quale saldo debitore del c/c n. 73041 al 7 febbraio 2018 ed euro 5.828,60 quale saldo debitore del conto anticipi Fatture Italia n. 73483 al 7 febbraio 2018.

Evidente, perciò, il travisamento per omissione in cui era incorso il giudice dell'esecuzione.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunciano: vizio della motivazione in ragione del travisamento delle prove documentali costituite dalla certificazione ex art. 50 T.U.B, nonché dalla documentazione relativa alla istruttoria bancaria riversata in atti; violazione delle norme relative alla disciplina bancaria (artt. 120- quinquies e ss. d.lgs. n. 382 del 1993 T.U.B.).

La ricorrente censura il grave vizio motivazionale del provvedimento nella parte in cui ha ritenuto non provata la buona fede dell'istituto di credito in ragione della asserita parzialità delle prove documentali prodotte (certificazioni ex art. 50 TUB e documentazione istruttoria bancaria).

Da una parte, infatti, la Corte di merito ha escluso qualsivoglia consapevolezza e/o coinvolgimento della Banca, attraverso le anticipazioni di credito e le altre operazioni in conto corrente, nell'attività criminosa ascritta ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] commessa negli anni 2012-2013 e accertata irrevocabilmente.

Dall'altra, tuttavia, la stessa Corte ha censurato la parzialità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ritenendo che l'estratto conto ex art. 50 TUB non attestasse le movimentazioni bancarie registrate prima del 6 marzo 2017 e che, pertanto, tali carenze non consentivano di raggiungere il positivo accertamento dei necessari presupposti di buona fede e incolpevole affidamento in capo all'istituto istante.

Ad avviso della ricorrente, peraltro, già il solo dato della notifica del sequestro preventivo in data successiva (16 novembre 2017) a quella della costituzione del pegno sarebbe sufficiente a dimostrare la buona fede dell'istituto bancario.

Buona fede che, inoltre, risultava comprovata dalla documentazione istruttoria prodotta, dal cui esame era dato evincere l'approfondita valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla loro capacità reddituale e patrimoniale nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante allo scopo di adempiere ai doveri contratti (presso la CRIF, ad esempio, non si rilevavano eventi pregiudizievoli ed era riscontrabile la regolarità dei bilanci depositati, come risultava dalla [OSCURATO:PERSONA] di Fido e dai report prodotti).

Tale verifica preventiva, svolta dall'allora [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, in sostanza, appariva conforme a quanto richiesto dagli artt. 102-quinquies e ss.

T.U.B. e deponeva, perciò, a favore dell'assoluta buona fede dell'istituto di credito nell'operazione negoziale in esame.

La prova documentale costituita dagli estratti conto nonché dalla documentazione istruttoria bancaria era stata, evidentemente, travisata, il che comportava l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della buona fede e, per l'effetto, "della dichiarazione di inefficacia della confisca nei confronti dell'istante".Si contesta alla Corte di appello di essersi limitata a censurare la mancata produzione di tutti gli estratti conto dei rapporti bancari, ritenendo tale elemento sufficiente per il rigetto della domanda.

Non una parola era stata spesa per motivare in ordine agli elementi risultanti dalla documentazione bancaria preliminare alla concessione degli affidamenti bancari, dalla quale era emersa con chiarezza la condizione di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle ipotesi delittuose contestate sia alla società [OSCURATO:PERSONA] sia ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato sia il requisito formale della costituzione del pegno avente data certa, attestato dalla certificazione notarile apposta sull'estratto del libro delle garanzie dell'Istituto e rilasciato prima dell'annotazione del sequestro; sia la propria condizione di buona fede e di affidamento incolpevole generato da una situazione di oggettiva apparenza; senza considerare la mancata prova di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto e la mancanza di vantaggio dall'attività medesima.

La motivazione fornita dalla Corte di appello di Brescia doveva, allora, considerarsi insufficiente e contraddittoria in ordine agli elementi richiesti dalla legge per ottenere la declaratoria di inefficacia della confisca nei confronti della Banca (cita, a ulteriore supporto, Sez. 6, n. 36690 del 10/9/2015, in materia di confisca di prevenzione e tutela dei terzi creditori).

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ravvisando plurimi vizi motivazionali. [OSCURATO:PERSONA]

1. In piena sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata debba essere annullata per vizio di motivazione, come appresso meglio specificato.

2. Occorre premettere che l'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, sebbene riferito alla c.d. confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca penale, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, ivi compresa quella in ambito tributario - applicata nel caso di specie - di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (così, sul punto, Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 277159 - 02).

2.1. L'esigenza di realizzare un contemperamento tra gli effetti della confisca penale e le posizioni giuridiche soggettive dei terzi incise - nelle legittime \ )^ aspettative di soddisfacimento del credito - dalla ablazione patrimoniale del debitore, al di là della formalizzazione legislativa di cui agli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, risale al generale principio di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, nei termini affermati da Sez.

U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511, secondo cui «L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole».

Il principio generale della tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente e accorto fa, del resto, parte dell'ordinamento giuridico comunitario sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C- 112/77, come peraltro ribadito da numerose pronunce di legittimità (ex multis, Sez.

L. n. 15354 del 4/07/2014, Patilli contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 631689 - 01); in senso analogo, v.

Corte cost. n. 1 del 1997, secondo cui, il terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della commissione di un reato, è portatore di una [...] posizione protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico [...].

Ed i principi generali sul tema, solo formalizzati - si ripete - con l'intervento legislativo del 2011 in materia di misure di prevenzione, restano quelli dettati dalle Sezioni Unite nella fondamentale pronuncia appena citata.

2.2. Il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca, in sostanza, non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento laddove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui.

Ciò che rileva è, pertanto, l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo, che deve connotarsi in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di agevolazione oggettiva tra erogazione del credito e condotta illecita.

Come anche di recente affermato da questa Corte, «non può [...] ritenersi che la tutela della posizione giuridica soggettiva (titolarità di un diritto reale di garanzia inciso dalla confisca) vada accordata nelle sole ipotesi di riconosciuta applicabilità della particolare disciplina introdotta dal legislatore in sede di confisca di prevenzione (e sinora estesa in modo espresso a talune procedure di confisca in ambito penale), dovendosi ragionare in termini di principio generale dell'ordinamento (v.

Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017, dep. 2018, Rv. 272627, nonché Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, Rv. 277159) correlato alla verifica in concreto - da parte del giudice della esecuzione penale - della condizione di buona fede e affidamento incolpevole del creditore (nel momento genetico ed in quello di eventuale cessione della originaria posizione creditoria, secondo i principi affermati da Sez.

U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e altro, Rv. 272978), condizione che rende sempre "opponibile" il credito a qualsiasi forma di confisca penale» (Sez. 1, n. 22048 del 26/02/2021, [OSCURATO:SOCIETA]., non mass.).

2.3. Quanto a tale verifica, è stato chiarito che l'onere probatorio a carico del terzo deve avere ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. 5, n.6449 del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]).

Si è, anche, precisato che la misura della diligenza richiesta all'istituto bancario non può limitarsi al formale rispetto di prescrizioni normative e regolamentari, ma si modella sulle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che possano rivelare forme di abuso del diritto; ciò tenuto conto della ratio delle disposizioni normative che, a vari livelli, prescrivono agli intermediari finanziari, agli operatori bancari e ai professionisti di svolgere gli accertamenti funzionali ad obblighi di segnalazione, in quanto coinvolti, secondo un principio solidaristico, nella prevenzione del riciclaggio e dell'illecita accumulazione di ricchezza (Sez. 5, n. 24670 del 2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non mass.).

Gli operatori professionali del settore creditizio, per provare la c.d. buona fede, devono, dunque, fornire la prova di avere espletato tutti gli adempimenti finalizzati alla verifica del merito creditizio, così da poter ragionevolmente escludere, in chiave prognostica e nei limiti della ragionevole esigibilità, che l'operazione bancaria possa essere strumentalizzata a fini illeciti.

L'onere della prova investe, più in generale, la trasparenza delle operazioni, la loro rispondenza alla disciplina antiriciclaggio e l'assenza di elementi tali da far insorgere il ragionevole convincimento relativo all'inerenza delle stesse ad attività illecite.

2.4. Da tanto discende che, una volta che l'istante abbia allegato elementi idonei a comprovare, in relazione alle condizioni del caso concreto, la buona fede nella concessione del credito, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione (nelle forme di cui agli artt. 52 e ss.) o l'istanza di revoca della confisca penale, come nel caso in esame, è tenuto a fornire adeguata giustificazione riguardo le ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti.

3. Calando gli enunciati principi nella vicenda di specie, ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione sia incorso in travisamenti, lacune e manifeste illogicità della motivazione, che impongono l'annullamento del provvedimento avversato.In primo luogo, la Corte di appello ha omesso di considerare il contenuto dell'atto del 15 maggio 2017 (prodotto dalla Banca in sede di incidente di esecuzione e richiamato nell'atto di ricorso), con il quale, in relazione all'atto di costituzione di pegno del 5 giugno 2012, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ebbero ad estendere il pegno a garanzia delle residue linee di credito.

Si reputa, pertanto, errata - poiché viziata da travisamento per omissione - l'affermazione secondo la quale la garanzia reale avrebbe assistito unicamente il credito derivante dal rapporto di conto corrente 73041, dal che consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso.

Sono parimenti fondati il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione.

Ed invero, con motivazione intrinsecamente contraddittoria, il giudice di merito, pur avendo dato atto della anteriorità della garanzia reale rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati ai [OSCURATO:PERSONA] e pur avendo riconosciuto la buona fede della Banca all'atto della stipula del contratto di pegno ("non risultano dalla documentazione prodotta dall'istante elementi che inducano a ritenere una qualche consapevolezza e/o coinvolgimento della banca, attraverso le anticipazioni di credito e le altre operazioni bancarie in conto corrente, nell'attività criminosa ascritta ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]...": pag. 8), ha escluso l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul creditore per "carenza di documentazione relativa alla formazione e giustificazione del credito".

In sostanza, incontroverse la buona fede della Banca al momento della stipula dei contratti di apertura di conto corrente e l'anteriorità del contratto di pegno rispetto alla data della notifica ed esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il provvedimento impugnato non ha illustrato quale ulteriore accertamento avrebbe dovuto effettuare l'Istituto bancario per provare la buona fede, non potendosi ritenere ragionevolmente esigibile una attività d'indagine (non meglio esplicitata) finalizzata ad accertare i motivi sottesi alle operazioni in conto corrente successive alla notifica del decreto di sequestro preventivo.

D'altro canto, a fronte di una ipotetica incompletezza della documentazione allegata, comunque suscettibile di integrazione, non ha spiegato il giudice a quo per quali ragioni non avrebbe potuto, se del caso, avvalersi dei poteri istruttori officiosi attribuitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 4.

L'ordinanza impugnata, in definitiva, oltre che inficiata dalla palese logica contraddizione prima evidenziata, risulta manchevole della chiara indicazione dell'onere informativo che sarebbe stato necessario nonché ragionevolmente 12 \r)'' ("7 esigibile (con valutazione ex ante) nella vicenda in esame e al quale l'ist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria pro soluto del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA]. - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei garanti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana) ricorre per cassazione, per mezzo dei difensori e procuratori speciali avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Brescia ha respinto l'opposizione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento con il quale la medesima Corte, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 8 aprile 2021, mirante ad ottenere, quale terzo di buona fede titolare del diritto di pegno sui titoli sottoposti a confisca, la revoca del provvedimento ablatorio o, in subordine, la declaratoria di inopponibilità permanente nei confronti di essa creditrice istante della sentenza di condanna pronunciata, con la statuizione sulla confisca, nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana. 2. Prima di esporre i motivi di ricorso, è opportuno ripercorrere la cronologia del complesso procedimento di esecuzione. 2.1. [OSCURATO:SOCIETA]., nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, esponeva: - che in data 25 giugno 2003 la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.c.r.l. (successivamente cedente il ramo d'azienda riguardante l'attività bancaria, a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito di atto di fusione) aveva stipulato con la società "[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. il contratto di conto corrente n. 73041 e, in data 10 maggio 2017, essa [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva stipulato con la medesima società un contratto di conto anticipo fatture Italia; - che le obbligazioni derivanti dai predetti contratti erano garantite da fideiussione rilasciata in data 15 aprile 2005 da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana; - che, a seguito dell'inadempimento della società debitrice, l'istituto bancario ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) aveva ottenuto dal Tribunale civile di Bergamo un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per euro 42.933,19 (nei confronti della predetta società e dei fideiussori); - che il credito era assistito da garanzia reale e, in particolare, da pegno costituito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana in data 5 giugno 2012, avente ad oggetto i titoli dematerializzati per il valore nominale di \r`-‘ euro 50.000,00, registrati su specifico conto a garanzia n. 1710/200513000, poi esteso in data 15 maggio 2017 per l'importo di euro 5.000,00; - che i titoli costituiti in pegno (nonché i saldi attivi dei dossier n. 2090, intestato ai fideiussori, e n. 259, intestato alla società) erano stati sottoposti a sequestro preventivo, emesso in data 30 ottobre 2017 dal G.I.P. del Tribunale di Bergamo ex art. 321, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in data 16 novembre 2017; - che in data 15 ottobre 2018 il G.I.P. di Bergamo aveva dichiarato inammissibile l'istanza di dissequestro dei titoli avanzata il 9 settembre 2018 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - che il Tribunale di Bergamo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana per il reato tributario di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e aveva ordinato la confisca per equivalente di quanto oggetto di sequestro preventivo; - che la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 14 luglio 2020, aveva ridotto la confisca sino alla somma di euro 104.568,00. L'istante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deduceva inoltre: - di essere soggetto estraneo all'attività criminosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Tiziana e di aver agito sulla base di un affidamento incolpevole nell'ambito di una legittima attività di erogazione del credito; - che i contratti di pegno avevano data certa anteriore al sequestro, siccome documentato dall'estratto del libro delle garanzie (certificato da notaio in data 21 giugno 2018); - che, ove la confisca sui titoli dati in pegno non fosse stata revocata, la Banca si sarebbe vista ingiustificatamente pregiudicata, non potendo esercitare la propria garanzia reale a valersi sino alla concorrenza della somma liquidata dal Tribunale di Bergamo nel decreto ingiuntivo sopra citato (euro 42.933,19); - che la Banca era stata ammessa, in via privilegiata, al passivo del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di Baparymjamal, già [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., relativamente all'importo azionato monitoriamente (somma al momento non nella disponibilità della procedura perché sottoposta a sequestro preventivo nel processo penale). Tanto premesso, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva al giudice dell'esecuzione di riconoscere, incidentalmente, la propria buona fede quale terzo titolare del diritto reale di garanzia vantato sui titoli sottoposti a confisca e, per l'effetto, di revocare il capo della sentenza che aveva pronunciato la confisca, limitatamente ai titoli (al fine di consentire all'istituto di azionare il proprio credito di cui al decreto ingiuntivo), o, in subordine, di dichiarare la permanente inopponibilità, nei suoi confronti, dell'anzidetta misura ablatoria. 2.2. La Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 20 settembre 2021, dichiarava inammissibile l'istanza in quanto proveniente da soggetto non legittimato, osservando: - che la somma assistita dal preteso pegno non ammontava ad euro 42.933,19, bensì alla minore somma di euro 37.104,56, quale saldo debitore del c/c n. 73041 al 7 febbraio 2018, unico rapporto ad essere garantito dal pegno costituito mediante il dossier n. 1710/200513000; - che il decreto di sequestro preventivo era stato notificato alla Banca il 16 novembre 2017, mentre il credito asseritamente assistito da garanzia reale era stato liquidato al 7 febbraio 2018, sicché l'istituto non aveva provato l'anteriorità del credito al disposto sequestro e, per tale via, non aveva dimostrato il presupposto della buona fede; - che, in ogni caso, doveva ritenersi assorbente l'intervenuto fallimento del debitore principale e dei soci fideiussori datori di pegno (fallimento n. 300/2019 Tribunale di Bergamo), evento che rendeva non autonomamente esercitabile la pretesa del creditore pignoratizio, dovendosi, viceversa, procedere nelle forme di cui all'art. 53 I. fall., nella specie non rispettate; - che, in assenza dell'autorizzazione del Giudice delegato al curatore del fallimento a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultava provenire da soggetto non legittimato e andava, di conseguenza, disattesa. 2.3. Avverso la suddetta ordinanza, in data 4 ottobre 2021 proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., (che aveva, nelle more, incorporato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con atto di fusione del 26 marzo 2021). Quanto alla legittimazione ad agire, l'opponente osservava: - che le somme sottoposte a pegno non risultavano nella disponibilità della procedura fallimentare; - che il creditore titolare di un diritto reale di garanzia su bene sottoposto a vincolo penale non poteva vederlo pregiudicato, laddove avesse dimostrato la propria buona fede, e, nel caso di specie, l'anteriorità del proprio diritto rispetto al decreto di sequestro preventivo; - che, pertanto, era il Giudice penale a doversi pronunciare, prima di tutto, sulla buona fede dell'Istituto bancario al fine di consentire a quest'ultimo, una volta riconosciuta la propria buona fede, di ottenere la revoca della confisca o l'inopponibilità della stessa nei propri confronti. Quanto all'entità della somma assistita da pegno, l'opponente deduceva:- che il pegno confiscato, come da documentazione prodotta, era stato esteso in data 15 maggio 2017 anche alla linea conto anticipi, per l'ulteriore importo di euro 5.000,00, per cui la garanzia reale doveva essere estesa all'importo di euro 5.828,60, saldo debitore conto anticipi Fatture Italia n. 73483 al 7.2.2018, compreso, peraltro, nel decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca. Quanto alla buona fede, l'opponente rilevava: - che il decreto ingiuntivo richiesto aveva semplicemente cristallizzato il credito vantato dalla Banca, che era, tuttavia, sorto in data antecedente, come confermato dalla data certa dell'atto base del pegno, risalente al 2012; - che la certificazione ex art. 50 T.U.B. era funzionale a certificare unicamente le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo; - che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. era estranea ai reati contestati sia alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA], sia a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana [OSCURATO:PERSONA] e aveva agito sulla base di un affidamento incolpevole ingenerato da una situazione oggettiva in apparenza più che lecita. Quanto alla inopponibilità della confisca, l'opponente osservava: - che, in ragione della propria estraneità ai reati, essa aveva il diritto di agire in sede penale al fine di veder riconosciuta la propria buona fede e ottenere, di conseguenza, la dichiarazione di inefficacia della confisca nei suoi confronti. 2.4. L'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Brescia depositava, nel procedimento di opposizione, memoria per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Demanio. Richiamati i principi enunciati da Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Rv. 213511, eccepiva la genericità delle doglianze mosse dall'opponente, in particolare sulla addotta buona fede e sulla entità della somma assistita da pegno. Deduceva, inoltre, che le vicende relative al sequestro/confisca sono attribuite al giudice dell'esecuzione penale, cui è demandata la valutazione della buona fede del creditore e degli aspetti relativi alla custodia del bene e alle successive inerenti attività. 2.5. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 8 giugno 2022, la Corte di appello di Brescia rigettava l'opposizione, pur avendo affermato la legittimazione della istante a promuovere l'incidente in esame, in quanto, per giurisprudenza pacifica, l'accertamento dei presupposti per il riconoscimento delle ragioni creditorie del terzo sui beni confiscati, anche ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, come nel caso de quo, doveva essere sottoposto al vaglio del giudice penale quale giudice dell'esecuzione. A ragione del provvedimento reiettivo, la Corte di merito osservava: - sulla doglianza della entità della somma assistita da pegno, che, da tutta la documentazione esaminata, non risultava che le obbligazioni eventualmente derivanti dal conto anticipi fatture Italia n. 73483 fossero assistite da garanzia di pegno (dunque, i relativi 5.000,00 euro vantati dalla opponente non erano stati provati); - che la buona fede e l'incolpevole affidamento del creditore, quanto al credito originato dal rapporto di conto corrente, andavano considerati al momento delle varie operazioni bancarie; - che, nel caso in esame, a partire dalla data di notifica del sequestro preventivo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (16 novembre 2017), la Banca era perfettamente a conoscenza del sequestro intervenuto sui titoli costituiti in pegno, sicché non poteva essere ritenuta la buona fede o l'incolpevole affidamento dell'istituto di credito per tutte le operazioni bancarie registrate dal 16 novembre 2017 in poi; - che, in ordine alle operazioni precedenti relative al c/c n. 73941, dalla documentazione in atti non era dato desumere il coinvolgimento della banca nelle attività criminose commesse dai [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2012 e 2013 (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000): in particolare, il procedimento penale a loro carico aveva tratto origine dal processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza di Bergamo in data 14 ottobre 2016, redatto all'esito di verifica fiscale effettuata a seguito di segnalazione della Guardia di Finanza di Sarnico in data 6 maggio 2013, atti investigativi di cui non vi era prova che i funzionari di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avessero avuto conoscenza prima della notifica del citato decreto di sequestro preventivo; - che, tuttavia, la Corte di appello rilevava la "parzialità" della documentazione prodotta relativa alle operazioni bancarie originanti il credito azionato, atteso che la banca aveva depositato, allegata alla certificazione ex art. 50 T.U.B., copia dell'estratto di c/c n. 73041 solo a partire dal 6 marzo 2017, mentre i reati commessi dai [OSCURATO:PERSONA] risalivano agli anni 2012-2013; - che, inoltre, anche le appostazioni del predetto c/c, relative ai 9 mesi precedenti la notifica del sequestro, non consentivano, in sé, di decifrare e comprendere origine e giustificazione di molte operazioni, la loro consistenza e la determinazione dell'ammontare del credito all'epoca della notifica del decreto di sequestro; - che, pertanto, la carenza di documentazione rilevata non consentiva, "allo stato", il positivo accertamento dei necessari presupposti di buona fede e di incolpevole affidamento in capo all'istituto istante. 3. Prima di dare atto dei motivi di ricorso, è opportuno ribadire che [OSCURATO:PERSONA] è cessionaria pro soluto, con contratto del 10 dicembre 2021 (antecedente alla data dell'ordinanza impugnata: 8 giugno 2022), del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. e dei garanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana [OSCURATO:PERSONA]. 6 «-i'‘- Si rileva, inoltre, che con atto del 17 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] ha conferito procura a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per la gestione stragiudiziale e/o giudiziale necessaria. 3.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce vizio della motivazione in ragione del travisamento delle prove documentali costituite dal contratto di pegno del 5 giugno 2012 (esteso il 15 maggio 2017), nonché dell'estratto del libro garanzie riversate in atti. La Corte di appello avrebbe erroneamente individuato l'entità della somma assistita da pegno in euro 37.104,56, anziché in euro 42.933,19, quale saldo debitore del c/c n. 73041 del 7 febbraio 2018. L'errore discenderebbe dall'omessa valutazione (travisamento per omissione) di prova documentale costituita dal contratto di pegno del 15 maggio 2017, pag. 28 (doc. 6 allegato al ricorso per incidente di esecuzione), che aveva esteso il pegno costituito in data 5 giugno 2012 (sull'insieme degli strumenti finanziari dematerializzati per il valore nominale di euro 50.000,00) alle residue linee di credito per l'ulteriore importo di euro 5.000,00: il c/c n. 73041 non costituiva, dunque, l'unico rapporto ad essere garantito dal pegno, che andava, perciò, esteso all'importo di euro 5.828,60 (saldo debitore conto anticipi). Rappresenta la ricorrente che, a pag. 21 del citato doc. 6, è presente comunicazione formale rilasciata dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tiziana [OSCURATO:PERSONA] con cui, richiamando l'atto di costituzione in pegno del 5 giugno 2012 e successive variazioni, le parti manifestavano la volontà di estendere il pegno alle ulteriori linee di credito costituite dalla L.C. [OSCURATO:PERSONA] di euro 175.000,00 e dalla L.C. [OSCURATO:PERSONA] di euro 120.000,00. In pari data, le parti sottoscrivevano nuovo contratto di pegno di titoli materiali per l'importo di euro 5.000,00, a garanzia della linea di credito L.C. [OSCURATO:PERSONA] su rapporto N. (nel ricorso non segue il numero, n.d.e.) per euro 175.000,00, rappresentante la linea conto anticipi, inspiegabilmente esclusa dalla Corte di Brescia. A riprova di quanto sostenuto - prosegue la ricorrente - andava considerato che il decreto ingiuntivo n. 1455/2018 del 30 marzo 2018 era stato ottenuto dalla Banca per l'importo di euro 42.933,19, di cui euro 37.104,59 quale saldo debitore del c/c n. 73041 al 7 febbraio 2018 ed euro 5.828,60 quale saldo debitore del conto anticipi Fatture Italia n. 73483 al 7 febbraio 2018. Evidente, perciò, il travisamento per omissione in cui era incorso il giudice dell'esecuzione. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso, si denunciano: vizio della motivazione in ragione del travisamento delle prove documentali costituite dalla certificazione ex art. 50 T.U.B, nonché dalla documentazione relativa alla istruttoria bancaria riversata in atti; violazione delle norme relative alla disciplina bancaria (artt. 120- quinquies e ss. d.lgs. n. 382 del 1993 T.U.B.). La ricorrente censura il grave vizio motivazionale del provvedimento nella parte in cui ha ritenuto non provata la buona fede dell'istituto di credito in ragione della asserita parzialità delle prove documentali prodotte (certificazioni ex art. 50 TUB e documentazione istruttoria bancaria). Da una parte, infatti, la Corte di merito ha escluso qualsivoglia consapevolezza e/o coinvolgimento della Banca, attraverso le anticipazioni di credito e le altre operazioni in conto corrente, nell'attività criminosa ascritta ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] commessa negli anni 2012-2013 e accertata irrevocabilmente. Dall'altra, tuttavia, la stessa Corte ha censurato la parzialità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ritenendo che l'estratto conto ex art. 50 TUB non attestasse le movimentazioni bancarie registrate prima del 6 marzo 2017 e che, pertanto, tali carenze non consentivano di raggiungere il positivo accertamento dei necessari presupposti di buona fede e incolpevole affidamento in capo all'istituto istante. Ad avviso della ricorrente, peraltro, già il solo dato della notifica del sequestro preventivo in data successiva (16 novembre 2017) a quella della costituzione del pegno sarebbe sufficiente a dimostrare la buona fede dell'istituto bancario. Buona fede che, inoltre, risultava comprovata dalla documentazione istruttoria prodotta, dal cui esame era dato evincere l'approfondita valutazione delle caratteristiche soggettive e patrimoniali dei soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla loro capacità reddituale e patrimoniale nonché alle finalità, alla regolarità amministrativa e alla sostenibilità finanziaria dell'operazione negoziale sottostante allo scopo di adempiere ai doveri contratti (presso la CRIF, ad esempio, non si rilevavano eventi pregiudizievoli ed era riscontrabile la regolarità dei bilanci depositati, come risultava dalla [OSCURATO:PERSONA] di Fido e dai report prodotti). Tale verifica preventiva, svolta dall'allora [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, in sostanza, appariva conforme a quanto richiesto dagli artt. 102-quinquies e ss. T.U.B. e deponeva, perciò, a favore dell'assoluta buona fede dell'istituto di credito nell'operazione negoziale in esame. La prova documentale costituita dagli estratti conto nonché dalla documentazione istruttoria bancaria era stata, evidentemente, travisata, il che comportava l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso, si eccepisce vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi della buona fede e, per l'effetto, "della dichiarazione di inefficacia della confisca nei confronti dell'istante".Si contesta alla Corte di appello di essersi limitata a censurare la mancata produzione di tutti gli estratti conto dei rapporti bancari, ritenendo tale elemento sufficiente per il rigetto della domanda. Non una parola era stata spesa per motivare in ordine agli elementi risultanti dalla documentazione bancaria preliminare alla concessione degli affidamenti bancari, dalla quale era emersa con chiarezza la condizione di estraneità di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. alle ipotesi delittuose contestate sia alla società [OSCURATO:PERSONA] sia ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato sia il requisito formale della costituzione del pegno avente data certa, attestato dalla certificazione notarile apposta sull'estratto del libro delle garanzie dell'Istituto e rilasciato prima dell'annotazione del sequestro; sia la propria condizione di buona fede e di affidamento incolpevole generato da una situazione di oggettiva apparenza; senza considerare la mancata prova di qualsiasi collegamento del proprio diritto con l'attività illecita del proposto e la mancanza di vantaggio dall'attività medesima. La motivazione fornita dalla Corte di appello di Brescia doveva, allora, considerarsi insufficiente e contraddittoria in ordine agli elementi richiesti dalla legge per ottenere la declaratoria di inefficacia della confisca nei confronti della Banca (cita, a ulteriore supporto, Sez. 6, n. 36690 del 10/9/2015, in materia di confisca di prevenzione e tutela dei terzi creditori). 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua articolata requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ravvisando plurimi vizi motivazionali. [OSCURATO:PERSONA] 1. In piena sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere accolto e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata debba essere annullata per vizio di motivazione, come appresso meglio specificato. 2. Occorre premettere che l'art. 52, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo cui la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro, sebbene riferito alla c.d. confisca di prevenzione, esprime un principio generale, valido anche per gli altri tipi di confisca penale, diretta o per equivalente, per i quali venga in rilievo la posizione del terzo titolare di diritti di credito o di garanzia, ivi compresa quella in ambito tributario - applicata nel caso di specie - di cui all'art. 12-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (così, sul punto, Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 277159 - 02). 2.1. L'esigenza di realizzare un contemperamento tra gli effetti della confisca penale e le posizioni giuridiche soggettive dei terzi incise - nelle legittime \ )^ aspettative di soddisfacimento del credito - dalla ablazione patrimoniale del debitore, al di là della formalizzazione legislativa di cui agli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, risale al generale principio di tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, nei termini affermati da Sez. U, n. 9 del 28/04/1999, Bacherotti, Rv. 213511, secondo cui «L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole». Il principio generale della tutela del legittimo affidamento dell'operatore economico prudente e accorto fa, del resto, parte dell'ordinamento giuridico comunitario sin dalla decisione CGUE del 3 maggio 1978 in C- 112/77, come peraltro ribadito da numerose pronunce di legittimità (ex multis, Sez. L. n. 15354 del 4/07/2014, Patilli contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 631689 - 01); in senso analogo, v. Corte cost. n. 1 del 1997, secondo cui, il terzo di buona fede, proprietario di un bene utilizzato in occasione della commissione di un reato, è portatore di una [...] posizione protetta dal principio della tutela dell'affidamento incolpevole, che permea di sé ogni ambito dell'ordinamento giuridico [...]. Ed i principi generali sul tema, solo formalizzati - si ripete - con l'intervento legislativo del 2011 in materia di misure di prevenzione, restano quelli dettati dalle Sezioni Unite nella fondamentale pronuncia appena citata. 2.2. Il sacrificio dei diritti vantati da terzi su res oggetto di confisca, in sostanza, non può essere ritenuto conforme ai principi generali dell'ordinamento laddove il terzo sia da ritenersi «estraneo» alla condotta illecita altrui. Ciò che rileva è, pertanto, l'attenta qualificazione della particolare condizione fattuale e giuridica del terzo, che deve connotarsi in termini di buona fede, intesa nella non conoscibilità - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - del rapporto di agevolazione oggettiva tra erogazione del credito e condotta illecita. Come anche di recente affermato da questa Corte, «non può [...] ritenersi che la tutela della posizione giuridica soggettiva (titolarità di un diritto reale di garanzia inciso dalla confisca) vada accordata nelle sole ipotesi di riconosciuta applicabilità della particolare disciplina introdotta dal legislatore in sede di confisca di prevenzione (e sinora estesa in modo espresso a talune procedure di confisca in ambito penale), dovendosi ragionare in termini di principio generale dell'ordinamento (v. Sez. 1, n. 15534 del 27/10/2017, dep. 2018, Rv. 272627, nonché Sez. 3, n. 38608 del 18/04/2019, Rv. 277159) correlato alla verifica in concreto - da parte del giudice della esecuzione penale - della condizione di buona fede e affidamento incolpevole del creditore (nel momento genetico ed in quello di eventuale cessione della originaria posizione creditoria, secondo i principi affermati da Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e altro, Rv. 272978), condizione che rende sempre "opponibile" il credito a qualsiasi forma di confisca penale» (Sez. 1, n. 22048 del 26/02/2021, [OSCURATO:SOCIETA]., non mass.). 2.3. Quanto a tale verifica, è stato chiarito che l'onere probatorio a carico del terzo deve avere ad oggetto la dimostrazione del suo affidamento incolpevole, ingenerato da una situazione di oggettiva apparenza, che renda scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza (Sez. 5, n.6449 del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]). Si è, anche, precisato che la misura della diligenza richiesta all'istituto bancario non può limitarsi al formale rispetto di prescrizioni normative e regolamentari, ma si modella sulle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che possano rivelare forme di abuso del diritto; ciò tenuto conto della ratio delle disposizioni normative che, a vari livelli, prescrivono agli intermediari finanziari, agli operatori bancari e ai professionisti di svolgere gli accertamenti funzionali ad obblighi di segnalazione, in quanto coinvolti, secondo un principio solidaristico, nella prevenzione del riciclaggio e dell'illecita accumulazione di ricchezza (Sez. 5, n. 24670 del 2018, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non mass.). Gli operatori professionali del settore creditizio, per provare la c.d. buona fede, devono, dunque, fornire la prova di avere espletato tutti gli adempimenti finalizzati alla verifica del merito creditizio, così da poter ragionevolmente escludere, in chiave prognostica e nei limiti della ragionevole esigibilità, che l'operazione bancaria possa essere strumentalizzata a fini illeciti. L'onere della prova investe, più in generale, la trasparenza delle operazioni, la loro rispondenza alla disciplina antiriciclaggio e l'assenza di elementi tali da far insorgere il ragionevole convincimento relativo all'inerenza delle stesse ad attività illecite. 2.4. Da tanto discende che, una volta che l'istante abbia allegato elementi idonei a comprovare, in relazione alle condizioni del caso concreto, la buona fede nella concessione del credito, il giudice che intenda respingere l'istanza di ammissione (nelle forme di cui agli artt. 52 e ss.) o l'istanza di revoca della confisca penale, come nel caso in esame, è tenuto a fornire adeguata giustificazione riguardo le ragioni per cui tali elementi debbano ritenersi insufficienti. 3. Calando gli enunciati principi nella vicenda di specie, ritiene il Collegio che il giudice dell'esecuzione sia incorso in travisamenti, lacune e manifeste illogicità della motivazione, che impongono l'annullamento del provvedimento avversato.In primo luogo, la Corte di appello ha omesso di considerare il contenuto dell'atto del 15 maggio 2017 (prodotto dalla Banca in sede di incidente di esecuzione e richiamato nell'atto di ricorso), con il quale, in relazione all'atto di costituzione di pegno del 5 giugno 2012, i fratelli [OSCURATO:PERSONA] ebbero ad estendere il pegno a garanzia delle residue linee di credito. Si reputa, pertanto, errata - poiché viziata da travisamento per omissione - l'affermazione secondo la quale la garanzia reale avrebbe assistito unicamente il credito derivante dal rapporto di conto corrente 73041, dal che consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso. Sono parimenti fondati il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente per evidente connessione. Ed invero, con motivazione intrinsecamente contraddittoria, il giudice di merito, pur avendo dato atto della anteriorità della garanzia reale rispetto al sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione ai reati di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 contestati ai [OSCURATO:PERSONA] e pur avendo riconosciuto la buona fede della Banca all'atto della stipula del contratto di pegno ("non risultano dalla documentazione prodotta dall'istante elementi che inducano a ritenere una qualche consapevolezza e/o coinvolgimento della banca, attraverso le anticipazioni di credito e le altre operazioni bancarie in conto corrente, nell'attività criminosa ascritta ai fratelli [OSCURATO:PERSONA]...": pag. 8), ha escluso l'assolvimento dell'onere probatorio gravante sul creditore per "carenza di documentazione relativa alla formazione e giustificazione del credito". In sostanza, incontroverse la buona fede della Banca al momento della stipula dei contratti di apertura di conto corrente e l'anteriorità del contratto di pegno rispetto alla data della notifica ed esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il provvedimento impugnato non ha illustrato quale ulteriore accertamento avrebbe dovuto effettuare l'Istituto bancario per provare la buona fede, non potendosi ritenere ragionevolmente esigibile una attività d'indagine (non meglio esplicitata) finalizzata ad accertare i motivi sottesi alle operazioni in conto corrente successive alla notifica del decreto di sequestro preventivo. D'altro canto, a fronte di una ipotetica incompletezza della documentazione allegata, comunque suscettibile di integrazione, non ha spiegato il giudice a quo per quali ragioni non avrebbe potuto, se del caso, avvalersi dei poteri istruttori officiosi attribuitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. 4. L'ordinanza impugnata, in definitiva, oltre che inficiata dalla palese logica contraddizione prima evidenziata, risulta manchevole della chiara indicazione dell'onere informativo che sarebbe stato necessario nonché ragionevolmente 12 \r)'' ("7 esigibile (con valutazione ex ante) nella vicenda in esame e al quale l'ist
Sentenza Cassazione n. 33377/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris