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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026

Cassazione n. 16495/2026

Testo disponibile della fonte

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dio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dellaConciliazione n. 10– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata inRoma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Puglia-Sezione distaccata di Lecce , n. 2566/2018, depositata in data 20.8.2018Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n.

RF603100509/2009 per la rettifica della dichiarazione deiNumero registro generale 36702/2019Numero sezionale 4261/2026Numero di raccolta generale 16495/2026Data pubblicazione 27/05/2026redditi presentata per l’anno 2005 ed il recupero di una maggiore Irpef pari adeuro 49.848,00, addizionale regionale pari ad euro 1044,00, addizione comunaleper euro579,00, oltre contributi previdenziali, sanzioni ed interessiIl contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Brindisi, deducendo: - la violazione e falsa applicazione dell’art. 41bis del d.P.R n. 600/1973; - la illegittimità dei criteri utilizzati dai verificatori perdisconoscere la deducibilità delle spese di stoccaggio dei rifiuti e di trasportorelative alle fatture per recupero fanghi emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl erelative alle fatture per trasporto fanghi emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]; - lalegittimità della fatturazione tra le imprese dell’ATI e la deducibilità dei costidichiarati.

Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo la confermadella legittimità dell’accertamento eseguito.2.

La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato3.

L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributariaregionale per la Puglia – sezione distaccata di Lecce, la quale evidenziava chel’appello dell’Ufficio nel giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., era stato parzialmente accolto in paridata dallo stesso Collegio che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamentonotificato alla società, fatta eccezione per la parte relativa alle spese perconsulenze tecniche e per manutenzione automezzi; affermava, dunque, checonseguentemente l’avviso di accertamento nei confronti del contribuentedoveva essere confermato.4.

Avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione ilcontribuente con tre motivi e l’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il contribuente ha depositato, in data 21.4.26, memoria con la quale hachiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia delcontendere.

Affermava infatti di essere stato ammesso dalla Agenzia delleEntrate-Riscossione dell’ambito provinciale di Brindisi alla procedura dirottamazione, con la previsione di n. 18 pagamenti rateali a far data dal31.10.2023 fino al 30.11.2027, per un importo complessivo pari ad € 46.544,49;Numero registro generale 36702/2019Numero sezionale 4261/2026Numero di raccolta generale 16495/2026di avere disposto in data 31.10.2023 il primo pagamento di € 4.655,05 in favoreData pubblicazione 27/05/2026di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di avere corrisposto ad oggi 11 delle 18rate previste per la definizione agevolata, con scadenza fissata per il pagamentodella dodicesima rata al 31.05.2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto ilprofilo della nullità per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del1992 deducendo l’apparente motivazione.

Afferma, in particolare, che la CTRha accolto l’appello dell’Ufficio con un generico ed immotivato riferimento alladistinta sentenza pronunciata in pari data, omettendone il relativo percorsoargomentativo con cui la CTR aveva confermato con limitazioni l’avviso diaccertamento della società [OSCURATO:SOCIETA]., presupposto dell’avviso diaccertamento impugnato dal socio.2.

Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR haerrato nel fondare la propria decisione su una differente sentenza emessa in paridata tra le parti diverse e non passata in giudicato , riconoscendole un’efficaciadi cosa giudicata che non le spettava.3.

Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza gravata per laviolazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.Evidenzia infatti che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesadella definizione del processo relativo alla legittimità dell’atto impositivoimpugnato dalla società (causa pregiudicante), sebbene avesse ravvisato unnesso di pregiudizialità tra il procedimento riguardante l’avviso di accertamentonei confronti del socio, logicamente e giuridicamente dipendente da quelloemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]4.Preliminarmente deve darsi atto dell’intervenuta definizione agevolatadei carichi affidati all’Agente della riscossione, risultando in atti che ilcontribuente ha disposto in data 31.10.2023 il primo pagamento di € 4.655,05in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e che ad oggi ha corrisposto 11delle 18 rate previste per la definizione agevolata.Numero registro generale 36702/2019Numero sezionale 4261/2026Numero di raccolta generale 16495/2026Data pubblicazione 27/05/2026Peraltro, il contribuente ha prodotto, in allegato alla memoria illustrativala documentazione attestante la presentazione ed avvenuta ricezione dellapredetta istanza di definizione agevolata6.

Pertanto, non può che dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese acarico di chi le ha anticipate.8.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).

P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dio è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via dellaConciliazione n. 10– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata inRoma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Statodalla quale è rappresentata e difesa– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Puglia-Sezione distaccata di Lecce , n. 2566/2018, depositata in data 20.8.2018Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso diaccertamento n. RF603100509/2009 per la rettifica della dichiarazione deiNumero registro generale 36702/2019Numero sezionale 4261/2026Numero di raccolta generale 16495/2026Data pubblicazione 27/05/2026redditi presentata per l’anno 2005 ed il recupero di una maggiore Irpef pari adeuro 49.848,00, addizionale regionale pari ad euro 1044,00, addizione comunaleper euro579,00, oltre contributi previdenziali, sanzioni ed interessiIl contribuente impugnava l’avviso innanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Brindisi, deducendo: - la violazione e falsa applicazione dell’art. 41bis del d.P.R n. 600/1973; - la illegittimità dei criteri utilizzati dai verificatori perdisconoscere la deducibilità delle spese di stoccaggio dei rifiuti e di trasportorelative alle fatture per recupero fanghi emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] srl erelative alle fatture per trasporto fanghi emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA]; - lalegittimità della fatturazione tra le imprese dell’ATI e la deducibilità dei costidichiarati. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate chiedendo la confermadella legittimità dell’accertamento eseguito.2. La CTP accoglieva il ricorso e annullava l’atto impugnato3. L’Ufficio interponeva gravame innanzi alla Commissione tributariaregionale per la Puglia – sezione distaccata di Lecce, la quale evidenziava chel’appello dell’Ufficio nel giudizio relativo all’avviso di accertamento emesso neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA]., era stato parzialmente accolto in paridata dallo stesso Collegio che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamentonotificato alla società, fatta eccezione per la parte relativa alle spese perconsulenze tecniche e per manutenzione automezzi; affermava, dunque, checonseguentemente l’avviso di accertamento nei confronti del contribuentedoveva essere confermato.4. Avverso la decisione della CTR proponeva ricorso per cassazione ilcontribuente con tre motivi e l’Agenzia delle entrate ha resistito concontroricorso.È stata fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Il contribuente ha depositato, in data 21.4.26, memoria con la quale hachiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia delcontendere. Affermava infatti di essere stato ammesso dalla Agenzia delleEntrate-Riscossione dell’ambito provinciale di Brindisi alla procedura dirottamazione, con la previsione di n. 18 pagamenti rateali a far data dal31.10.2023 fino al 30.11.2027, per un importo complessivo pari ad € 46.544,49;Numero registro generale 36702/2019Numero sezionale 4261/2026Numero di raccolta generale 16495/2026di avere disposto in data 31.10.2023 il primo pagamento di € 4.655,05 in favoreData pubblicazione 27/05/2026di Agenzia delle Entrate – Riscossione e di avere corrisposto ad oggi 11 delle 18rate previste per la definizione agevolata, con scadenza fissata per il pagamentodella dodicesima rata al 31.05.2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto ilprofilo della nullità per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del1992 deducendo l’apparente motivazione. Afferma, in particolare, che la CTRha accolto l’appello dell’Ufficio con un generico ed immotivato riferimento alladistinta sentenza pronunciata in pari data, omettendone il relativo percorsoargomentativo con cui la CTR aveva confermato con limitazioni l’avviso diaccertamento della società [OSCURATO:SOCIETA]., presupposto dell’avviso diaccertamento impugnato dal socio.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che la CTR haerrato nel fondare la propria decisione su una differente sentenza emessa in paridata tra le parti diverse e non passata in giudicato , riconoscendole un’efficaciadi cosa giudicata che non le spettava.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza gravata per laviolazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.Evidenzia infatti che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio in attesadella definizione del processo relativo alla legittimità dell’atto impositivoimpugnato dalla società (causa pregiudicante), sebbene avesse ravvisato unnesso di pregiudizialità tra il procedimento riguardante l’avviso di accertamentonei confronti del socio, logicamente e giuridicamente dipendente da quelloemesso nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]4.Preliminarmente deve darsi atto dell’intervenuta definizione agevolatadei carichi affidati all’Agente della riscossione, risultando in atti che ilcontribuente ha disposto in data 31.10.2023 il primo pagamento di € 4.655,05in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione e che ad oggi ha corrisposto 11delle 18 rate previste per la definizione agevolata.Numero registro generale 36702/2019Numero sezionale 4261/2026Numero di raccolta generale 16495/2026Data pubblicazione 27/05/2026Peraltro, il contribuente ha prodotto, in allegato alla memoria illustrativala documentazione attestante la presentazione ed avvenuta ricezione dellapredetta istanza di definizione agevolata6. Pertanto, non può che dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese acarico di chi le ha anticipate.8. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui naturaeccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio.Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti
Sentenza Cassazione n. 16495/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris