CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tcF [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] considerato che l'unico motivo di ricorso - presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 4 marzo 2022 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Marsala ha rideterminato in mitius la pena, confermando la responsabilità del medesimo imputato per i reati di lesioni personali aggravate (perché commesse con armi) e minaccia -, che ha denunciato l'omessa motivazione in relazione al chiesto riconoscimento della legittima difesa putativa o dell'eccesso colposo ex art. 55 cod. pen. è privo di specificità, in quanto: - non si è confrontato con l'iter argomentativo della decisione impugnata, che ha ricostruito la dinamica dell'accaduto (sulla scorta delle prove orali) evidenziando come sia stato l'imputato - presentatosi presso l'abitazione della persona offesa - ad aggredirla per primo immediatamente (allorché lo stesso offeso è uscito di casa), dati questi del tutto pretermessi (né censurati) dal ricorso (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); - e non ha indicato quali sarebbero le doglianze avanzate con i motivi d'appello (cui ha fatto un mero rimando) che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci