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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2026

Cassazione n. 11182/2026

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ini Carlo e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Braccini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026Bcc [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] altresì contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Soc.

Coop.va, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2036/2024depositata il 9/12/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della Montagna PistoieseSocietà Cooperativa, creditrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., conveniva ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Pistoia, i fideiussori di quest’ultima, CarloCappellini e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e CappelliniImmobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di dichiarare, aisensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei suoi confronti di una serie di attidispositivi posti in essere dai convenuti.In particolare, l’attrice esponeva che, con tre distinti atti notarili, AndreaCappellini aveva ceduto alla madre [OSCURATO:PERSONA] diritti di abitazioneo di uso su determinati beni immobili; [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alfiglio Andrea diritti di abitazione o di uso su ulteriori beni immobili; esuccessivamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella FrosecchiNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026avevano costituito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,conferendovi tutti i suddetti immobili.Nel giudizio interveniva Cassa di Risparmio di Pistoia e della LucchesiaS.p.A., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la qualeformulava domande di simulazione assoluta, nonché – in via subordinata –di nullità o inefficacia dei medesimi atti.Con sentenza n. 651/2021, il Tribunale di Pistoia accoglieva le domandeproposte, dichiarando inefficaci gli atti dispositivi impugnati.2.

La pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Firenze, con lasentenza n. 2036/2024, che respingeva l’appello proposto dagli originariconvenuti.3.

Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], giàBanca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa, [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ciascuna autonomamente resistito con controricorso.3.2.

Con provvedimento del 23 settembre 2025, è stata formulata, aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di definizione del ricorso perinammissibilità dei motivi ivi presentati.A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrenteè stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale glistessi ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cooperativo [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutosussistente il requisito dell’eventus damni.

In particolare, viene criticataNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026l’affermazione della Corte d’appello che “correttamente il Tribunale haritenuto esistente il presupposto dell’eventus damni, essendo pacifico che,con l’operazione in parola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sianospogliati della quasi totalità dei beni immobili di loro proprietà”, nonchél’ulteriore rilievo che la costituzione di diritti reali di uso e di abitazioneavrebbe avuto l’effetto di ridurre sensibilmente il valore economico degliimmobili, compromettendone la circolazione e lo sfruttamento economico.La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare circostanze decisive, ein particolare che gli immobili oggetto degli atti dispositivi risultavano, perla maggior parte, produttivi di reddito, avendo generato entratesignificative nelle casse della società.

Inoltre, i beni non sarebbero statialienati a titolo gratuito né mediante atti di liberalità idonei a determinareun depauperamento patrimoniale, bensì conferiti a fronte dell’acquisizionedi partecipazioni in una società dotata di rilevante consistenzapatrimoniale, sulle quali i creditori avrebbero potuto comunque trovaresoddisfazione secondo le forme e i tempi previsti dall’ordinamento.

Da ciòderiverebbe l’erroneità della conclusione circa la sussistenza dell’eventusdamni, difettando un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie.4.2.

Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., contestando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in capo aidebitori, il requisito soggettivo richiesto per l’accoglimento dell’azionerevocatoria.

In particolare, è censurata l’affermazione della Corte d’appelloche “non vi è dubbio che i Cappellini fossero perfettamente consapevolidell’idoneità degli atti impugnati a ledere le ragioni creditorie”, nonchél’ulteriore rilievo che analoga consapevolezza sarebbe ravvisabile anche incapo a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il rilascio di fideiussioni diingente ammontare fosse circostanza idonea a incidere sulla serenitàfamiliare, rendendo poco credibile che la Frosecchi non fosse a conoscenzaNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e delle iniziative deicongiunti per salvare il patrimonio.Tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con i principi che regolano ilpresupposto soggettivo dell’azione revocatoria, poiché il mero dubbio o lamera astratta prevedibilità che l’atto possa arrecare pregiudizio allagaranzia del creditore non sono di per sé sufficienti a integrare la scientiadamni, essendo invece necessaria la prova di una conoscenza effettiva delpregiudizio.

Nella specie, i ricorrenti negano di aver avuto taleconsapevolezza, anche in ragione dell’asserita inesistenza del pregiudiziostesso, e sostengono che la Corte territoriale abbia desunto la scientiadamni da mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.5.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loroanaloga conformazione, sono inammissibili, come già evidenziato nellaproposta di definizione accelerata.A tacer d’altro, infatti, entrambi in realtà sollecitano con assolutaevidenza, inammissibilmente in sede di legittimità, una rivalutazione dellecircostanze fattuali e del materiale probatorio, attività estranea appunto alsindacato demandato a questa Suprema Corte.6.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, in conformità appuntoalla proposta di definizione accelerata.7.

Da ciò consegue, oltre alla condanna dei ricorrenti – in solido percomune interesse ex art.97 c.p.c. - delle spese, l’adozione nei confrontidei ricorrenti stessi dei provvedimenti sanzionatori nelle misure indicate indispositivo ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti allarefusione delle spese a ciascuna delle parti controricorrenti, liquidate perciascuna in euro 3.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre allespese generali del 15 per cento e agli accessori di legge, con eccezione afavore di [OSCURATO:PERSONA], per la quale sono liquidate in euro 3.500 percompensi e in euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali del 15 percento e agli accessori di legge.Condanna i ricorrenti al pagamento a ciascuna controricorrente, ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dell’ulteriore somma di euro 700.Condanna i ricorrenti a versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., la somma di euro 500.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ini Carlo e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzoPEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Braccini-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026Bcc [OSCURATO:SOCIETA]., con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] altresì contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Soc. Coop.va, con domiciliotelematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2036/2024depositata il 9/12/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della Montagna PistoieseSocietà Cooperativa, creditrice di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., conveniva ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Pistoia, i fideiussori di quest’ultima, CarloCappellini e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e CappelliniImmobiliare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo di dichiarare, aisensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei suoi confronti di una serie di attidispositivi posti in essere dai convenuti.In particolare, l’attrice esponeva che, con tre distinti atti notarili, AndreaCappellini aveva ceduto alla madre [OSCURATO:PERSONA] diritti di abitazioneo di uso su determinati beni immobili; [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto alfiglio Andrea diritti di abitazione o di uso su ulteriori beni immobili; esuccessivamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella FrosecchiNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026avevano costituito [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,conferendovi tutti i suddetti immobili.Nel giudizio interveniva Cassa di Risparmio di Pistoia e della LucchesiaS.p.A., successivamente incorporata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la qualeformulava domande di simulazione assoluta, nonché – in via subordinata –di nullità o inefficacia dei medesimi atti.Con sentenza n. 651/2021, il Tribunale di Pistoia accoglieva le domandeproposte, dichiarando inefficaci gli atti dispositivi impugnati.2. La pronuncia veniva confermata dalla Corte d’appello di Firenze, con lasentenza n. 2036/2024, che respingeva l’appello proposto dagli originariconvenuti.3. Propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Gabriella3.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], giàBanca di [OSCURATO:PERSONA] di Vignole e della [OSCURATO:PERSONA] SocietàCooperativa, [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] ciascuna autonomamente resistito con controricorso.3.2. Con provvedimento del 23 settembre 2025, è stata formulata, aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., proposta di definizione del ricorso perinammissibilità dei motivi ivi presentati.A seguito di tempestiva istanza di decisione depositata da parte ricorrenteè stata fissata l’adunanza camerale sopra indicata, in vista della quale glistessi ricorrenti e la controricorrente [OSCURATO:PERSONA]Cooperativo [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2901 c.c.,censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutosussistente il requisito dell’eventus damni. In particolare, viene criticataNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026l’affermazione della Corte d’appello che “correttamente il Tribunale haritenuto esistente il presupposto dell’eventus damni, essendo pacifico che,con l’operazione in parola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sianospogliati della quasi totalità dei beni immobili di loro proprietà”, nonchél’ulteriore rilievo che la costituzione di diritti reali di uso e di abitazioneavrebbe avuto l’effetto di ridurre sensibilmente il valore economico degliimmobili, compromettendone la circolazione e lo sfruttamento economico.La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare circostanze decisive, ein particolare che gli immobili oggetto degli atti dispositivi risultavano, perla maggior parte, produttivi di reddito, avendo generato entratesignificative nelle casse della società. Inoltre, i beni non sarebbero statialienati a titolo gratuito né mediante atti di liberalità idonei a determinareun depauperamento patrimoniale, bensì conferiti a fronte dell’acquisizionedi partecipazioni in una società dotata di rilevante consistenzapatrimoniale, sulle quali i creditori avrebbero potuto comunque trovaresoddisfazione secondo le forme e i tempi previsti dall’ordinamento. Da ciòderiverebbe l’erroneità della conclusione circa la sussistenza dell’eventusdamni, difettando un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie.4.2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., contestando lasentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in capo aidebitori, il requisito soggettivo richiesto per l’accoglimento dell’azionerevocatoria. In particolare, è censurata l’affermazione della Corte d’appelloche “non vi è dubbio che i Cappellini fossero perfettamente consapevolidell’idoneità degli atti impugnati a ledere le ragioni creditorie”, nonchél’ulteriore rilievo che analoga consapevolezza sarebbe ravvisabile anche incapo a [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che il rilascio di fideiussioni diingente ammontare fosse circostanza idonea a incidere sulla serenitàfamiliare, rendendo poco credibile che la Frosecchi non fosse a conoscenzaNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026dello stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e delle iniziative deicongiunti per salvare il patrimonio.Tale ricostruzione si porrebbe in contrasto con i principi che regolano ilpresupposto soggettivo dell’azione revocatoria, poiché il mero dubbio o lamera astratta prevedibilità che l’atto possa arrecare pregiudizio allagaranzia del creditore non sono di per sé sufficienti a integrare la scientiadamni, essendo invece necessaria la prova di una conoscenza effettiva delpregiudizio. Nella specie, i ricorrenti negano di aver avuto taleconsapevolezza, anche in ragione dell’asserita inesistenza del pregiudiziostesso, e sostengono che la Corte territoriale abbia desunto la scientiadamni da mere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione econcordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.5. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loroanaloga conformazione, sono inammissibili, come già evidenziato nellaproposta di definizione accelerata.A tacer d’altro, infatti, entrambi in realtà sollecitano con assolutaevidenza, inammissibilmente in sede di legittimità, una rivalutazione dellecircostanze fattuali e del materiale probatorio, attività estranea appunto alsindacato demandato a questa Suprema Corte.6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, in conformità appuntoalla proposta di definizione accelerata.7. Da ciò consegue, oltre alla condanna dei ricorrenti – in solido percomune interesse ex art.97 c.p.c. - delle spese, l’adozione nei confrontidei ricorrenti stessi dei provvedimenti sanzionatori nelle misure indicate indispositivo ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aNumero registro generale 13218/2025Numero sezionale 1405/2026Numero di raccolta generale 11182/2026Data pubblicazione 26/04/2026quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti allarefusione delle spese a ciascuna delle parti controricorrenti, liquidate perciascuna in euro 3.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre allespese generali del 15 per cento e agli accessori di legge, con eccezione afavore di [OSCURATO:PERSONA], per la quale sono liquidate in euro 3.500 percompensi e in euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali del 15 percento e agli accessori di legge.Condanna i ricorrenti al pagamento a ciascuna controricorrente, ai sensidell’art. 96, terzo comma, c.p.c., dell’ulteriore somma di euro 700.Condanna i ricorrenti a versare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art.96, quarto comma, c.p.c., la somma di euro 500.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, in data 17 aprile 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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