CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08046/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 83/RG. 27611 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] i motivi di ricorso generici a fronte di una sentenza che, con corretti argomenti giuridici e aderente ai fatti accertati, ha dato atto degli elementi e delle prove su cui ha fondato il giudizio di responsabilità per il delitto di evasione iessendo stato trovato l'imputato, per un protratto periodo di tempo, fuori dall'abitazione senza autorizzazione e in possesso di oggetti atti ad offendere (pag. 2) così da escludere anche la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e riconoscendo la recidiva in ragione della maggiore pericolosità rispetto ai precedenti specifici che non lo avevano dissuaso dal reiterare condotte illecite (pag. 3); rilevato che per il capo 2) [OSCURATO:PERSONA] è stato assoltoenon è dato comprendere il motivo del ricorso relativo alla continuazione con detto reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delia ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso