Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 febbraio 2026

Cassazione n. 17035/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]POPOLIZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile non ricorrenteavverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milanolimitatamente alle statuizioni di inammissibilità dell’istanza di declaratoria difalsità del documento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e DavyPierstefano, che ha concluso insistendo per l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputata [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentatodalla parte civile o in subordine per il rigetto dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza resa in data 13 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Milanoconfermava la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano conla quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assoltiper non aver commesso il fatto dal reato di truffa aggravata loro ascritto peravere, in concorso tra loro, indotto in errore il Tribunale di Potenza cheemetteva un decreto ingiuntivo per la somma di euro 80.000,00 nei confronti diDavy [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone offese costituitesi parti civili, iltutto per mezzo di artifizi e raggiri consistiti nell’aver falsificato le firme digitalidelle predette persone offese apposte sul contratto di compravendita avente adoggetto le quote di partecipazione nella società “[OSCURATO:SOCIETA].”, datato 27settembre 2009.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civileCasassa [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivodi doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 537 cod. proc. pen.Evidenziava la ricorrente come la Corte territoriale avesse dichiaratol’inammissibilità del secondo motivo di appello con il quale la [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto emettersi, ai sensi dell’art. 537 cod. proc. pen., declaratoria di falsitàdell’atto di compravendita delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. menzionatonell’imputazione, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il qualela dichiarazione relativa all'accertata falsità di atti o di documenti, previstadall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, costituivastatuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già statuizionecivile, sicché la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen.,non era legittimata ad impugnare tale pronunzia sulla falsità.Esponeva che tale orientamento era stato espresso daSez. 5, n. 14194 del 02/02/2018, Rovida, Rv. 272859 – 01, che, in applicazionedel principio enunciato, aveva dichiarato inammissibile, per carenza dilegittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che aveva dedotto l'erroneitàdella revoca della dichiarazione di falsità di un testamento.In ordine alla legittimazione della parte civile a proporre appello avverso lamancata declaratoria di falsità di un documento, la difesa richiamava un’altrapronuncia della Suprema Corte (Sez. 2, n. 39732 del 14/06/2023, Minelli, nonmassimata) che, con riferimento alla doglianza del ricorrente che avevalamentato la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. in relazione alla mancatadichiarazione da parte del primo giudice di alcuni documenti, aveva osservatoche “l’acquiescenza della parte civile, che non ha proposto specifico appello sulcapo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità dei documenti inquestione da parte del giudice di primo grado, ha determinato un giudicatoparziale interno che non consente di proporre la questione in sede di legittimità,né di rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen.”.Assumeva che, con tale osservazione, la Corte di legittimità, diversamenteda quanto in precedenza statuito con la citata pronuncia risalente al 2018,aveva riconosciuto alla parte civile un autonomo potere di impugnazione delcapo della decisione riguardante la mancata applicazione dell’art. 537 cod. proc.pen.La difesa aderiva a tale ultimo orientamento deducendo che il fatto che l’art.576 cod. proc. pen. (rubricato “Impugnazione della parte civile e delquerelante”) non prevedesse il potere della parte civile di impugnare unprovvedimento ex art. 537 cod. proc. pen. non poteva significare che talepotere fosse escluso, considerato che neppure per le altre parti processuali talepotere di impugnazione era espressamente previsto, ciò che, evidentemente,non poteva ragionevolmente far ritenere che tutte le parti fossero prive di talepotere, anche alla luce del disposto di cui all’art. 537, comma 3, cod. proc.pen., che prevede espressamente l’impugnabilità della pronuncia sulla falsità,anche in via autonoma, con il mezzo previsto dalla legge per il capo contenentela decisione sull’imputazione.Chiedeva, in via subordinata che, in ragione dell’evidenziato contrastogiurisprudenziale, la questione fosse rimessa alle Sezioni Unite.3.

In data 18 novembre 2025 la difesa della parte civile presentavamemoria e, nella successiva data del 13 febbraio 2026 la medesima partedepositava nuova memoria con conclusioni finali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.1.1.

A mente dell’art. 537, comma 1, cod. proc. pen. la falsità di un atto o diun documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.La ratio della norma che impone che il giudice, nel pronunciare sentenza,dichiari espressamente nel dispositivo la falsità dell'atto o del documento, ènell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità degli atti accertaticome falsi, ad espellere dalla circolazione, dal traffico giuridico, documenti lesividella fede pubblica.

Proprio perché tale dichiarazione di falsità risponde solo atale esigenza e non è che la diretta conseguenza necessaria dell'accertamentogiudiziale della falsità, la Corte di cassazione è legittimata, ove dettadichiarazione sia stata omessa dal giudice di merito, ad adottare iprovvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., in quanto si limita ad una meraopera ricognitiva che non richiede lo sviluppo di un iter logico-argomentativoulteriore rispetto a quello che ha condotto il giudice ad accertare la falsità.Dunque, presupposto per la declaratoria di falsità del contratto dicompravendita intercorso in data 27 febbraio 2009 fra [OSCURATO:PERSONA] eCasassa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di acquirenti, e [OSCURATO:PERSONA] e AmorosoMariangela, in qualità di venditori, avente ad oggetto quote di partecipazionenella società “[OSCURATO:SOCIETA].”, è che tale falsità sia – o sia stata – accertata con lasentenza.1.2.

Dalla lettura delle due sentenze di merito emerge come taleaccertamento non sia stato mai effettuato.La sentenza di primo grado, invero, si limita ad affermare che laresponsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ritenersi dimostrata in considerazione del fatto che le firme digitali dellepersone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a disposizione nonsolo degli imputati ma anche di terze persone; la medesima pronuncia omettepoi ogni affermazione in relazione al fatto che tali firme digitali fossero o menostate utilizzate da soggetti diversi dalle persone offese nella conclusione delcitato contratto.La sentenza di secondo grado non entra nel merito della fondatezzadell’accusa e della falsità del contratto di compravendita indicatonell’imputazione, limitandosi ad affermare, quanto alla dedotta falsità delcontratto, che la parte civile appellante [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata adimpugnare in via autonoma la mancata pronuncia sulla falsità di documenti, conciò, ancora una volta, omettendo di valutare nel merito l’autenticità o la falsitàdel detto documento.La sentenza di appello non manca, tuttavia, di evidenziare, nel corpo dellamotivazione, che nell’anno 2014 le medesime persone offese [OSCURATO:PERSONA] - che con il ricorso affermano di non essere proprietari diquote sociali della “[OSCURATO:SOCIETA].” per essere l’atto di acquisto delle dette quoteaffetto da falsità materiale - avevano rivenduto le medesime quote a terzi,evidentemente qualificandosi di fronte ai detti terzi come proprietari delle quoteofferte in vendita (v. pag. 2 della sentenza impugnata: “Sono stati, inoltre,acquisiti gli atti di trasferimento del 2014 con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] hannoceduto le quote della [OSCURATO:SOCIETA] a terzi, operazioni confermate dal professionistaCresto, che ne aveva curato la redazione”).1.3.

Tale essendo il tenore delle sentenze di merito, non può ritenersi che lafalsità del detto contratto di compravendita risalente al febbraio 2009 sia stataaccertata con le citate sentenze; tale falsità, invero, risulta esclusa dallo stessocomportamento delle persone offese, che hanno proceduto alla conclusione diun secondo contratto di compravendita sul presupposto della validità edefficacia del primo (del quale oggi, con il ricorso, invocano la falsità).Difetta, pertanto, il presupposto previsto dall’art. 537, comma 1, cod. proc.pen. per la declaratoria di falsità del documento, e ciò a prescindere dallaquestione relativa alla legittimazione della parte civile ad impugnare lapronunzia sulla falsità di atti o documenti.2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile.

La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]POPOLIZIO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]inoltre:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], parte civile non ricorrenteavverso la sentenza del 13/10/2025 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generaleimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milanolimitatamente alle statuizioni di inammissibilità dell’istanza di declaratoria difalsità del documento;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA] e DavyPierstefano, che ha concluso insistendo per l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per l’imputata [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso insistendo per la declaratoria di inammissibilità del ricorso presentatodalla parte civile o in subordine per il rigetto dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza resa in data 13 ottobre 2025 la Corte d’Appello di Milanoconfermava la sentenza emessa il 16 febbraio 2024 dal Tribunale di Milano conla quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assoltiper non aver commesso il fatto dal reato di truffa aggravata loro ascritto peravere, in concorso tra loro, indotto in errore il Tribunale di Potenza cheemetteva un decreto ingiuntivo per la somma di euro 80.000,00 nei confronti diDavy [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], persone offese costituitesi parti civili, iltutto per mezzo di artifizi e raggiri consistiti nell’aver falsificato le firme digitalidelle predette persone offese apposte sul contratto di compravendita avente adoggetto le quote di partecipazione nella società “[OSCURATO:SOCIETA].”, datato 27settembre 2009.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la parte civileCasassa [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l’annullamento e articolando un unico motivodi doglianza, con il quale deduceva violazione dell’art. 537 cod. proc. pen.Evidenziava la ricorrente come la Corte territoriale avesse dichiaratol’inammissibilità del secondo motivo di appello con il quale la [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto emettersi, ai sensi dell’art. 537 cod. proc. pen., declaratoria di falsitàdell’atto di compravendita delle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. menzionatonell’imputazione, richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo il qualela dichiarazione relativa all'accertata falsità di atti o di documenti, previstadall'art. 537 cod. proc. pen. in caso di sentenza di condanna, costituivastatuizione autonoma ed accessoria della sentenza penale e non già statuizionecivile, sicché la parte civile, ai sensi dell'art. 576, comma 1, cod. proc. pen.,non era legittimata ad impugnare tale pronunzia sulla falsità.Esponeva che tale orientamento era stato espresso daSez. 5, n. 14194 del 02/02/2018, Rovida, Rv. 272859 – 01, che, in applicazionedel principio enunciato, aveva dichiarato inammissibile, per carenza dilegittimazione, il ricorso proposto dalla parte civile che aveva dedotto l'erroneitàdella revoca della dichiarazione di falsità di un testamento.In ordine alla legittimazione della parte civile a proporre appello avverso lamancata declaratoria di falsità di un documento, la difesa richiamava un’altrapronuncia della Suprema Corte (Sez. 2, n. 39732 del 14/06/2023, Minelli, nonmassimata) che, con riferimento alla doglianza del ricorrente che avevalamentato la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen. in relazione alla mancatadichiarazione da parte del primo giudice di alcuni documenti, aveva osservatoche “l’acquiescenza della parte civile, che non ha proposto specifico appello sulcapo della sentenza relativo alla mancata declaratoria di falsità dei documenti inquestione da parte del giudice di primo grado, ha determinato un giudicatoparziale interno che non consente di proporre la questione in sede di legittimità,né di rilevare d’ufficio la violazione dell’art. 537 cod. proc. pen.”.Assumeva che, con tale osservazione, la Corte di legittimità, diversamenteda quanto in precedenza statuito con la citata pronuncia risalente al 2018,aveva riconosciuto alla parte civile un autonomo potere di impugnazione delcapo della decisione riguardante la mancata applicazione dell’art. 537 cod. proc.pen.La difesa aderiva a tale ultimo orientamento deducendo che il fatto che l’art.576 cod. proc. pen. (rubricato “Impugnazione della parte civile e delquerelante”) non prevedesse il potere della parte civile di impugnare unprovvedimento ex art. 537 cod. proc. pen. non poteva significare che talepotere fosse escluso, considerato che neppure per le altre parti processuali talepotere di impugnazione era espressamente previsto, ciò che, evidentemente,non poteva ragionevolmente far ritenere che tutte le parti fossero prive di talepotere, anche alla luce del disposto di cui all’art. 537, comma 3, cod. proc.pen., che prevede espressamente l’impugnabilità della pronuncia sulla falsità,anche in via autonoma, con il mezzo previsto dalla legge per il capo contenentela decisione sull’imputazione.Chiedeva, in via subordinata che, in ragione dell’evidenziato contrastogiurisprudenziale, la questione fosse rimessa alle Sezioni Unite.3. In data 18 novembre 2025 la difesa della parte civile presentavamemoria e, nella successiva data del 13 febbraio 2026 la medesima partedepositava nuova memoria con conclusioni finali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per essere l’unico motivo manifestamenteinfondato.1.1. A mente dell’art. 537, comma 1, cod. proc. pen. la falsità di un atto o diun documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo.La ratio della norma che impone che il giudice, nel pronunciare sentenza,dichiari espressamente nel dispositivo la falsità dell'atto o del documento, ènell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità degli atti accertaticome falsi, ad espellere dalla circolazione, dal traffico giuridico, documenti lesividella fede pubblica. Proprio perché tale dichiarazione di falsità risponde solo atale esigenza e non è che la diretta conseguenza necessaria dell'accertamentogiudiziale della falsità, la Corte di cassazione è legittimata, ove dettadichiarazione sia stata omessa dal giudice di merito, ad adottare iprovvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., in quanto si limita ad una meraopera ricognitiva che non richiede lo sviluppo di un iter logico-argomentativoulteriore rispetto a quello che ha condotto il giudice ad accertare la falsità.Dunque, presupposto per la declaratoria di falsità del contratto dicompravendita intercorso in data 27 febbraio 2009 fra [OSCURATO:PERSONA] eCasassa [OSCURATO:PERSONA], in qualità di acquirenti, e [OSCURATO:PERSONA] e AmorosoMariangela, in qualità di venditori, avente ad oggetto quote di partecipazionenella società “[OSCURATO:SOCIETA].”, è che tale falsità sia – o sia stata – accertata con lasentenza.1.2. Dalla lettura delle due sentenze di merito emerge come taleaccertamento non sia stato mai effettuato.La sentenza di primo grado, invero, si limita ad affermare che laresponsabilità degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonpoteva ritenersi dimostrata in considerazione del fatto che le firme digitali dellepersone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano a disposizione nonsolo degli imputati ma anche di terze persone; la medesima pronuncia omettepoi ogni affermazione in relazione al fatto che tali firme digitali fossero o menostate utilizzate da soggetti diversi dalle persone offese nella conclusione delcitato contratto.La sentenza di secondo grado non entra nel merito della fondatezzadell’accusa e della falsità del contratto di compravendita indicatonell’imputazione, limitandosi ad affermare, quanto alla dedotta falsità delcontratto, che la parte civile appellante [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata adimpugnare in via autonoma la mancata pronuncia sulla falsità di documenti, conciò, ancora una volta, omettendo di valutare nel merito l’autenticità o la falsitàdel detto documento.La sentenza di appello non manca, tuttavia, di evidenziare, nel corpo dellamotivazione, che nell’anno 2014 le medesime persone offese [OSCURATO:PERSONA] - che con il ricorso affermano di non essere proprietari diquote sociali della “[OSCURATO:SOCIETA].” per essere l’atto di acquisto delle dette quoteaffetto da falsità materiale - avevano rivenduto le medesime quote a terzi,evidentemente qualificandosi di fronte ai detti terzi come proprietari delle quoteofferte in vendita (v. pag. 2 della sentenza impugnata: “Sono stati, inoltre,acquisiti gli atti di trasferimento del 2014 con cui i coniugi [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] hannoceduto le quote della [OSCURATO:SOCIETA] a terzi, operazioni confermate dal professionistaCresto, che ne aveva curato la redazione”).1.3. Tale essendo il tenore delle sentenze di merito, non può ritenersi che lafalsità del detto contratto di compravendita risalente al febbraio 2009 sia stataaccertata con le citate sentenze; tale falsità, invero, risulta esclusa dallo stessocomportamento delle persone offese, che hanno proceduto alla conclusione diun secondo contratto di compravendita sul presupposto della validità edefficacia del primo (del quale oggi, con il ricorso, invocano la falsità).Difetta, pertanto, il presupposto previsto dall’art. 537, comma 1, cod. proc.pen. per la declaratoria di falsità del documento, e ciò a prescindere dallaquestione relativa alla legittimazione della parte civile ad impugnare lapronunzia sulla falsità di atti o documenti.2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiaratoinammissibile. La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentatosenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in viaequitativa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]