CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Triestevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CinziaParasporo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 9 gennaio 2025 dellaCorte di appello di Trieste che, in parziale riforma della sentenza del 18 settembre 2023 delTribunale di Udine, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da lui impugnata, hadichiarato non doversi procedere nei suoi confronti limitatamente al reato di cui all’art. 8d.lgs. n. 74 del 2000 commesso nel 2014 perché estinto per prescrizione, ha rideterminato lapena nella misura di un anno, sei mesi e quindici giorni di reclusione (pena sostituita conquella della detenzione domiciliare di pari durata) per il residuo reato di cui all’art. 8 d.lgs. n74 del 2000 commesso nell’anno 2015, ha confermato nel resto la sentenza impugnata.1.1.Con unico motivo deduce la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione e iltravisamento delle dichiarazioni rese dai testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alleudienze, rispettivamente, del 3 dicembre 2021 (il [OSCURATO:PERSONA]) e del 17 maggio 2022 (il [OSCURATO:PERSONA]).Il testimone [OSCURATO:PERSONA] - afferma - aveva chiaramente riferito che le fatture emesse neiconfronti di “[OSCURATO:PERSONA] di Kasemi” e nei confronti della ditta del “[OSCURATO:PERSONA]” erano state registratedall’imputato nella propria contabilità laddove la Corte territoriale ha affermato l’esattocontrario ed ha ritenuto questa circostanza determinante ai fini della valutazione della lorofalsità. I cd. “doppioni”, non oggetto di registrazione, erano relativi a fatture emesse neiconfronti di terzi soggetti. Inoltre, la rubrica imputa al ricorrente l’emissione, nei confronti diPoci, della fattura n. 13 del 23 dicembre 2015, per l’importo di euro 4.900,00. Si trattadell’unica fattura emessa nell’anno 2015. Ebbene, la Corte di appello sostiene chedall’analisi dei conti correnti del [OSCURATO:PERSONA] non erano risultati bonifici a favore della ditta diBashkimi, né emersi prelievi in contanti congrui rispetto ai pagamenti delle fatture laddoveBiasizzo aveva riferito di un prelievo in contanti di euro 5.140 nel 2015, somma chiaramentesufficiente a pagare la fattura sulla quale la stessa Corte di appello afferma essere stataannotata la dicitura “pagato”.Il testimone [OSCURATO:PERSONA] aveva invece riferito dell’attività svolta dall’imputato a favore di EdilRim. La Corte di appello ha ritenuto che il professionista si fosse confuso tra i due cantieridella catena [OSCURATO:PERSONA] da lui seguiti, uno sito in [OSCURATO:PERSONA] e l’altro a Campogalliano, edha aggiunto che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva prestato la propria attività a [OSCURATO:PERSONA], come risultadalle fatture contestate.Sennonché, il testimone aveva riferito che il ricorrente aveva prestato la propria attivitàsia in collaborazione con tale Olgert, sia con la [OSCURATO:PERSONA], tanto da venire raffigurato in unafotografia scattata in cantiere e che anzi egli aveva sicuramente lavorato nel cantiere didel testimone, la Corte di appello ha affermato che il ricorrente non aveva lavorato in proprioma quale dipendente della ditta [OSCURATO:PERSONA] (senza nemmeno motivare l’assunto) laddove l’ing.[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che il ricorrente aveva lavorato come “maestranza” di [OSCURATO:PERSONA], non alledipendenze di quest’ultima, tanto più che lo stesso testimone aveva riconosciuto lapossibilità di un subappalto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto al difuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.2.Il ricorrente risponde del residuo reato a lui ascritto perché, quale titolare dellaomonima impresa individuale, nel corso dell’anno 2015, aveva emesso nei confronti delleimprese “[OSCURATO:PERSONA] di Kasemi”, “[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA] R.i.m. di [OSCURATO:PERSONA]” fatture peroperazioni inesistenti. 2.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che, a seguito di perquisizionedomiciliare, presso l’abitazione dell’imputato erano state rivenute una scatola contenentetimbri di altre ditte e fatture apparentemente emesse da tali ditte nonché fatture emessedalla ditta del ricorrente che erano risultate “duplicate” siccome emesse con lo stessonumero e nello stesso anno nei confronti di clienti diversi. Era stato altresì accertato che solouna minima parte delle fatture emesse dall’imputato erano state contabilizzate e dichiarate.Quelle indicate nella rubrica come emesse per prestazioni oggettivamente inesistentirisultavano, invece, essere state portate in dichiarazione come costi dalle impresedestinatarie.2.2.Quanto alle fatture emesse nei confronti delle imprese sopra indicate, la Corte diappello, nel confutare le deduzioni difensive, ne ha ribadito la falsità sulla base di ampia earticolata motivazione e facendo riferimento ad una platea probatoria, documentale etestimoniale, ben più ampia di quella, in tesi difensiva, travisata.2.3.E così, con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell’impresa “[OSCURATO:PERSONA]”, laCorte di appello ha spiegato che: (i) tali fatture non erano state registrate in contabilitàladdove, con lo stesso numero, erano state registrate fatture emesse nei confronti di altreimprese; (ii) i testimoni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] escluso di aver mai visto lavorare il ricorrente presso i cantieri di “[OSCURATO:PERSONA]”, aconfutazione della deduzione difensiva della emissione delle fatture a seguito di sub-appaltodei lavori.2.4.Con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell’impresa “[OSCURATO:PERSONA]”, la Corte diappello ne ha sottolineato la genericità (tale da aver impedito di conoscere l’oggetto dellaprestazione, i luoghi e i tempi della loro esecuzione), la mancanza di prova dei relativipagamenti pure attestati sulle fatture, la loro mancata registrazione in contabilità. 2.5.Con riferimento alle fatture emesse nei confronti dell’impresa “[OSCURATO:PERSONA]”, la Corteterritoriale ne ha evidenziato, ancora una volta, la mancata registrazione nella contabilitàdell’imputato (che, con lo stesso numero, aveva registrato altre fatture attive, in particolare,le fatture nn. 1, 7, 9 e 10, le altre non risultando registrate in assoluto), il pagamento nellamisura del 10%, la assenza del ricorrente presso il cantiere nel quale sarebbero statedisimpegnate le prestazioni fatturate, pur essendo tale cantiere dotato di strumenti elettroniciper il riconoscimento con impronta digitale di chi vi faceva ingresso. La Corte ha poiesaminato la testimonianza dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] (trascritta quasi per intero) traendone ilconvincimento che nel 2015 il ricorrente aveva lavorato in un cantiere (quello diCampogalliano) diverso da quello indicato nelle fatture (cantiere di [OSCURATO:PERSONA]) eche il testimone si fosse sbagliato quando lo aveva indicato tra le “maestranze” dell’impresa“[OSCURATO:PERSONA]” perché è documentalmente certo che l’imputato, almeno nel 2015, non vi avessemesso piede. In ogni caso, sostiene la Corte di appello, il testimone lo aveva indicato comelavoratore dipendente dell’impresa, non come subappaltatore.2.6.Il ricorrente deduce il travisamento della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] che, conriferimento alle fatture emesse nei confronti delle [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ne aveva dichiarato laeffettiva registrazione, essendo altri i “doppioni” (le fatture, cioè, emesse con lo stessonumero verso altre imprese e non registrate). Aggiunge che, con riferimento all’unica fatturaemessa nell’anno 2015 nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], lo stesso testimone aveva riferito di prelievi incontanti del [OSCURATO:PERSONA] stesso per importi compatibili con il pagamento della fattura. Deduce,altresì, il travisamento della testimonianza dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato che ilricorrente aveva comunque lavorato nel cantiere di [OSCURATO:PERSONA] e che non aveva maiaffermato che questi era alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA].4.Si tratta di rilievi manifestamente infondati.4.1.Il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazioneuna informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione diuna prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'erroreaccertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica lamotivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017,Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez.2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il travisamento consiste in un errore dinatura percettiva (e non valutativa) tale da minare alle fondamenta il ragionamento delgiudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare comeesistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Iltravisamento, pertanto, rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premessefattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento impugnato, una diversitàtale da non reggere all’urto del contro-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio èperciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e laconclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come spiegato da Sez. U, n. 18620 del19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emergeche la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione ofalsificazione. In questo caso, difatti, la difformita cade sul significante (sul documento) e nonsul significato (sul documentato). Il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorrein caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica dellariconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Sez. U civ., n. 5792 del05/03/2024, Rv. 670391 - 01).4.2.Come ulteriormente affermato da Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos SantosSilva Welton, Rv. 283370 - 01, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamentodella prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esattatrasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo,per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di"fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso ilpersistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova. Spiegain motivazione la Corte che «il vizio di "travisamento della prova" (o di contraddittorietaprocessuale come lo qualifica la dottrina piu attenta) chiama in causa, in linea generale, leipotesi di infedelta della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni delpatrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisitonel giudizio. Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame:la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione diuna prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamentodelle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd.travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi diprova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementisussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Invero ilvizio di "contraddittorieta processuale" vede circoscritta la cognizione del giudice dilegittimita alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del datoprobatorio nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del"significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel meritodell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n.36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve assumere portatadecisiva».4.3.Inoltre, poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando laprova travisata, se l’errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deveessere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, nonpotendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d “doppia conforme”, il viziodi motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gliera stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n.5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primogiudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438). Tale principio è espressamente codificato dall’art. 581,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che onera l’appellante di indicare in modo specifico leprove delle quali viene dedotta l’inesistenza, l’omessa assunzione o l’omessa o erroneavalutazione.4.4.Orbene, nel caso di specie, trattandosi di “doppia conforme” pronuncia dicondanna, il ricorrente non spiega (ed è già questo un primo profilo di inammissibilità) se iltravisamento delle prove fosse stato dedotto in appello né se le prove travisate dalla Corteterritoriale fossero state indicate o meno dal primo Giudice a sostegno della propriadecisione. 4.5.Inoltre, con riferimento ai dedotti travisamenti delle dichiarazioni del testimoneBiasizzo circa la effettiva registrazione delle fatture emesse nei confronti delle imprese“[OSCURATO:PERSONA]” e “[OSCURATO:PERSONA]”, il ricorrente non considera che, a sostegno della inesistenza delleprestazioni fatturare nei confronti della prima, la Corte di appello aveva altresì indicato letestimonianze di quattro persone che avevano escluso che il ricorrente avesse svolto i lavoriin questione. Di tali prove dichiarative non v’è traccia nel libello difensivo con conseguentenon decisività del dato che si afferma travisato. Quanto alla fattura emessa nei confronti delPoci nel 2015, in disparte l’argomento accusatorio, negletto dal ricorrente, relativo allagenericità delle prestazioni fatturate che nemmeno il destinatario (pure irrevocabilmentecondannato per aver fatto uso di tale fattura nella propria dichiarazione dei redditi) avevasaputo specificare, il [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito dei movimenti complessivi in uscita sui conticorrenti del [OSCURATO:PERSONA] “in quei tre anni” (pag. 10 delle trascrizioni della testimonianza), osservandoche quelle del ricorrente non erano le uniche fatture da pagare e che non si era tenuto contodi prelievi per le esigenze personali del [OSCURATO:PERSONA]. Sicché, la deduzione difensiva che nel 2015erano stati effettuati prelievi per euro 5140,00 astrattamente compatibili con l’importo dellafattura n. 13 del 23/12/2015 dell’importo di euro 4.900,00, non tiene conto del quadro piùampio descritto dal testimone. Sicché il dedotto travisamento si risolve in un inammissibiledissenso valutativo sul significato (e non sul significante) della prova, con conseguenteinammissibilità della relativa deduzione.4.6.A non diversi rilievi si espone la censura relativa al travisamento delle dichiarazionidell’ing. [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte di appello fondato le proprie ragioni sul dato della assenzafisica del ricorrente dal cantiere di [OSCURATO:PERSONA], dotato, come detto, di sistemi di rilevazioneelettronica degli ingressi, ed avendo sulla scorta di tale dato certo affermato che il testimonesi era confuso sulla presenza del ricorrente nel 2015 e ciò a prescindere dall’interpretazioneche si voglia dare al termine “maestranze” utilizzato dal testimone. Il ricorrente non affrontala questione relativa alla mancata rilevazione della sua presenza nel cantiere nell’anno in cuivi avrebbe disimpegnato le proprie prestazioni con la conseguenza che il dedottotravisamento non è decisivo. Inoltre, è evidente che la diversa interpretazione di una parolaeffettivamente pronunciata dal testimone non può essere contestata sotto il profilo deltravisamento non venendo in rilievo il significante della prova, ma il suo significato. 5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen.,essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186),l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore dellaCassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc.pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessacome sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]