CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 24496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34470/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ANCONA n. 202/2018 depositata il26/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa. Il contribuente veniva reso destinatario di avviso di accertamento ex art. 36 dpr 600/73 relativo all’anno di imposta 2005. In esito a verifica fiscale operata dalla Guardia di Finanza di Senigallia era emerso che il contribuente, nella qualità di ultimo amministratore nonché liquidatore della Italia [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, era stato coinvolto in un complesso meccanismo di false fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente evasione delle Imposte dirette e dell’Iva dovute. La CTP rigettava il ricorso del contribuente. La CTR ne accoglieva, di contro, il relativo appello. L’Agenzia affida il proprio ricorso ad un unico motivo. Il contribuente è rimasto intimato. Ragioni della decisione. Con l’unico motivo di censura, si contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000, dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2727 c.c., dell’art. 647 c.p.p., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR deciso la controversia mettendo in risalto il tempo trascorso dall’avvio della verifica fiscale nonché l’avvenuta assoluzione del contribuente nel procedimento penale che lo aveva riguardato in relazione alle medesime operazioni oggetto del processo tributario, sorvolando sul compendio probatorio e indiziario prodotto in corso di causa e trascurando di valutare complessivamente gli elementi istruttori emersi. Il motivo è inammissibile. La CTR ha svolto un accertamento di fatto, nei confronti della personale responsabilità del liquidatore, insuscettibile d’essere censurato in sede di legittimità al di fuori dello stretto recinto di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., relativo al vizio di motivazione, nella specie non evocato. Il giudice regionale ha articolato il proprio tendenzialmente insindacabile accertamentosu due elementi. Innanzitutto, ha valorizzato il fattore tempo, evidenziando come il decorso di un quinquennio dall’inizio dell’attività accertativa all’emissione dell’avviso di accertamento, “senza che insorgesse alcun addebito di natura fiscale” sia sintomatico dell’insussistenza di responsabilità in capo all’ultimo amministratore dell’ente. Il fattore tempo non viene fatto assurgere –come pare prospettare la ricorrente – ad elemento ostativo dell’accertamento tributario, ma a profilo istruttorio utile in quanto significativo dell’assenza di aspetti circostanziati suscettibili di giustificare in capo al predetto, ultimo amministratore della società,addebiti di matrice fiscale. In secondo luogo, la CTR ha osservato incisivamente che “il giudizio penale non fa stato in quello tributario” e che “le prove acquisite nel processo penale possono e devono essere valutate dal giudice tributario”, attribuendo specifico rilievo all’avvenuta assoluzione del contribuente nel giudizio penale. In tal modo, sulla base di una chiara premessa, il giudice regionale, lungi dal limitarsi a mutuare il decisum del processo penale alla stregua di giudicato suscettibile di condizionare di per sé stesso l’esito del giudizio tributario, ha svolto una disamina critica delle risultanze di causa, In tal guisa, la CTR si è posta pienamente in linea con l’orientamento espresso da questa Corte, a tenore del quale il giudice tributario “non può riferirsi alle sole risultanze delprocesso penale, ancorché riguardanti i medesimi fatti, ma, nell'esercizio dei suoi poteri, è tenuto a valutare tali circostanze sulla base del complessivo materiale probatorio acquisito nel giudiziotributario, non potendo attribuirsi alla sentenzapenale irrevocabile su reati tributari alcuna automatica autorità di cosa giudicata, attesa l'autonomia dei due giudizi, la diversità dei mezzi diprova acquisibili e dei criteri di valutazione ” (Cass. n. 27814 del 2020). In altri termini, il giudice tributario, ha tratto legittimamente elementi di convincimento dai fatti materiali accertati nel giudizio penale, soppesandone criticamente l’incidenza in relazione al complessivo materiale probatorio acquisito al giudizio tributario e senza conferire ad essi nessuna automatica autorità di cosa giudicata nel separato giudizio tributario. Il giudice regionale ha, in definitiva, maturato ed espresso il proprio libero convincimento. Il correlato principio, posto a fondamento degli artt. 115 e116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali. In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellatoart. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020; Cass. n. 16016 del 2021). Osserva inoltre questa Corte che è devoluta al monopolio del giudice di merito la valutazione della ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c. Più specificamente, la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione di quest’ultima norma, ai sensi dell'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi esclusivamente quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo –diversamente da quanto accaduto nella specie – può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando il medesimo giudice fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti – come nel caso che occupa – nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 9054 del 2022). Il ricorso deve, in ultima analisi, essere rigettato. Nulla sulle spese in assenza