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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15804/2026

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ra in calce al controricorso;- resistente -avverso la SENTENZA N. 1577/2022 della CORTE D’APPELLO DIBARI, depositata il 4/11/2022;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del12/5/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNIBATTISTA NARDECCHIANumero registro generale 3156/2023Nu2m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),con atto di citazione del 7/3/2016, ha convenuto in giudizio,innanzi al tribunale di Bari, la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a.1.2. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 30/3/2015a seguito della risoluzione del concordato preventivo al quale lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) era stata inprecedenza ammessa, ha chiesto di: - dichiarare l’illegittimitàdella compensazione stragiudiziale dalla stessa unilateralmenteoperata tra un precedente credito della società in bonis neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], pari ad €. 504.487,02, qualesaldo attivo di un conto corrente a suo tempo acceso con labanca predetta, successivamente assorbita ed incorporata daquella convenuta, ed un maggior credito vantata da quest’ultimain danno della predetta società; - di condannare, per l’effetto, labanca convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di€. 631.150,47, oltre interessi.1.3. [OSCURATO:PERSONA], a supporto della domanda, ha, tral’altro, dedotto che: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], conmissiva del 23/6/2014, aveva dichiarato di aver provveduto adincamerare, con valuta 19/6/2014, l’importo di €. 504.487,02,risultante a credito della società in bonis quale saldo attivo di unconto corrente di corrispondenza (n. 7006) a suo tempo accesopresso la [OSCURATO:PERSONA], per aver effettuato unacompensazione, a norma dell’art. 56 l.fall., con un propriomaggior credito vantato nei confronti della società già ammessaal concordato preventivo; - la società in bonis, infatti, era titolarepresso la [OSCURATO:PERSONA] di un conto corrente sul quale, lemese di marzo del 2008, e cioè due mesi prima del depositodell’istanza di ammissione al concordato preventivo, risultava unsaldo a credito, pari ad €. 504.487,02; - la [OSCURATO:PERSONA] è fusa per incorporazione con la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi, maRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu3m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026solo in data 23/4/2013 e con decorrenza dal 29/4/2013, vale adire in data notevolmente successiva a quella in cui la societàpoi fallita aveva proposto il ricorso per l’ammissione alconcordato preventivo, e cioè il 9/5/2008; - non sussistevano,dunque, i presupposti di applicabilità dell’art. 56 l.fall. perprocedere alla legittima compensazione dei due reciproci crediti,e cioè di quello vantato dalla società poi fallita in danno dellaBanca Antonveneta con gli ulteriori diversi suoi eventuali debitinei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]; - i rapportidi credito/debito unilateralmente assoggettati all’operatacompensazione, infatti, al momento della proposizione delricorso di concordato preventivo, e cioè il 9/5/2008, facevanocapo a due soggetti giuridici distinti ed autonomi; - da un lato,infatti, la società in bonis era creditrice dell’Antonveneta per ildedotto saldo attivo del conto, mentre, dall’altro, la stessa eradebitrice della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] in ragione di altrie distinti rapporti bancari, assolutamente estranei a quello neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]; - il fatto genetico dellasituazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte,ovvero la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] nellaBanca Monte dei Paschi, era, dunque, pacificamente successivoalla domanda di ammissione al concordato preventivo, con laconseguenza che l’eccepita compensazione doveva ritenersisenz’altro illegittima.1.4.

La banca convenuta ha resistito alla domanda,chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, l’accertamentodella legittimità dell’operata compensazione stragiudiziale inrelazione al credito della società fallita di €. 504.487,02 conquelli per somme maggiori vantati dalla stessa convenuta neiconfronti della predetta società.1.5.

Il tribunale, con sentenza del 3/11/2017, ha accoltola domanda del Fallimento.Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu4m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20261.6.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - lapretesa della Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] di compensare i duecontrapposti crediti trovava un insormontabile ostacolo nel fattoche la fusione per incorporazione della banca Antonveneta nellaBanca Monte dei Paschi era intervenuta in data successiva aquella di ammissione alla procedura di concordato preventivoinvocata dalla società successivamente fallita (9/5/2008), alquale retroagivano gli effetti della dichiarazione di fallimentoconseguente alla risoluzione del predetto concordatopreventivo; - a tale data, infatti, la società fallita era titolare diun credito mentre la banca convenuta, solo a seguito dellafusione con la [OSCURATO:PERSONA] del 2013, aveva di fattoacquisito il predetto rapporto bancario accesso pressoquest’ultima, così risultando pacifica l’applicazione, al caso inesame, dell’art. 56 l.fall., in virtù del quale i creditori avevanodiritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti daglistessi vantati verso lo stesso, ancorché non scaduti prima delladichiarazione di fallimento; - il 2° comma di tale norma, infatti,prevede che, per i crediti non scaduti, la compensazione non haluogo se il creditore acquista il credito per atto tra vivi dopo ladichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore; - nel caso dispecie, alla data di ammissione al concordato preventivo del9/5/2008, la convenuta non vantava nei confronti della societàfallita alcun credito, avendolo acquistato soltanto nel 2013 e,dunque, ben oltre il termine previsto dal 2° comma dell’art. 56l.fall.1.7.

La banca convenuta ha proposto appello avverso talesentenza, sostenendo, in sostanza, l’omessa considerazione, daparte del primo giudice, della prospettata tesi in forza della qualela fusione delle due banche per incorporazione non avevadeterminato, come ritenuto dal tribunale, l’estinzione dellasocietà incorporata, né, tantomeno, creato un nuovo soggettoRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu5m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026giuridico, avendo operato una semplice unificazione mediantel’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’appello, chiedendone ilrigetto.1.9.

La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello, dichiaratamente condividendo la convinzioneespressa dal tribunale in ordine alla “ritenuta illegittimitàdell’operata compensazione stragiudiziale, unilateralmenteeseguita dalla Banca convenuta”.1.10.

La corte, in particolare, dopo aver affermato che la“dichiarazione di fallimento” della società ha avuto effetto da“data di ammissione del concordato preventivo del 9/5/08”, ha,per quanto ancora importa, ritenuto che: - “alla data del9/5/2008, vero “spartiacque” circa la definizione delle rispettiveobbligazioni pendenti”, sussistevano “due distinti e contestualirapporti contrattuali, corrispondenti a due distinti rapportiintrattenuti dalla società con due Banche assolutamentedistinte”; - la “compensazione legale, unilateralmente operatadalla Banca convenuta” era, infatti, “preclusa dalla diversa edistinta fonte contrattuale delle due rispettive obbligazionicontrapposte (di credito verso l’Antonveneta e di debito verso ilMonte Paschi), facenti capo a due distinti rapporti contrattuali”;- “alla data del 9/5/2008, la distinzione giuridica tra le dueBanche era”, in effetti, “pienamente vigente, essendo laincorporazione della prima nella seconda ben al di là da venire,ipotesi realizzata a distanza di circa quattro anni dalla definizionedel credito della società successivamente fallita”.1.11.

L’art. 56 l.fall., del resto, “subordina espressamentela compensazione alla preesistenza alla dichiarazione difallimento dei contrapposti crediti (del creditore concorsuale edel fallito) o, più precisamente la preesistenza al fallimento deinegozi giuridici che hanno dato origine ai contrapposti crediti”,Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu6m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026laddove, nel caso in esame, “tale negozio giuridico … deveintendersi configurato da quello del 23/4/2013, tale essendo ilfatto genetico della situazione estintiva delle contrapposteobbligazioni, con conseguenziale inapplicabilità dell’ipotesicompensativa contemplata dalla norma speciale di cui innanzi”.1.12.

La pretesa compensazione era, dunque, “preclusa datale evidente ed incontestabile circostanza temporale, essendol’invocata incorporazione-fusione successiva di svariati anniall’ammissione della società al concordato preventivo, nonpotendo quindi la stessa configurare quella finalità estintivadell’obbligazione debitoria verso la società in bonis”.1.13.

La corte d’appello ha, quindi, affermato che la bancaconvenuta aveva l’“obbligo restitutorio, in favore della curatela,della somma rappresentata dal saldo attivo del conto in valutaestera alla data del 9/5/2008”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., conricorso notificato (lunedì) 23/1/2023, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione della sentenza, documentandonel’intervenuta notificazione in data 24/11/2022.2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso depositato il 15/3/2023, deducendo, tra l’altro,l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.2.3.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 16/4/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.2.4.

Le parti hanno depositato memorie.2.5.

La ricorrente, in particolare, ha eccepito la tardivitàdel controricorso e della successiva memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1.

Il ricorso per cassazione è tempestivo.

Il ricorso,infatti, a fronte dell’intervenuta (e documentata) notificazionedella sentenza impugnata in data 24/11/2022, è statonotificato, come evidenziato anche dal Pubblico Ministero,Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu7m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026(lunedì) 23/1/2023: vale a dire nel rispetto del termineperentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°,c.p.c.3.2.

Risulta, invece, tardivo il controricorso: a frontedella notifica del ricorso in data 23/1/2023, infatti, ilcontroricorso, a norma dell’art. 370, comma 1°, c.p.c., nel testoin vigore ratione temporis, doveva essere depositato entro iltermine successivo di quaranta giorni, con scadenza in data6/3/2023 (lunedì), mentre invece è stato depositato in giudiziosolo il 15/3/2023.4.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 56, 78, 169 e 169-bis l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censuratola sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto che la compensazione invocata dalla banca convenutaera illegittima in ragione dell’anteriorità della domanda diammissione al concordato preventivo rispetto alla fusione traquest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] e dell’affermataretrodatazione degli effetti del fallimento, dichiarato consentenza del 30/3/2015, alla data in cui la società poi fallitaaveva presentato la domanda di ammissione al concordatopreventivo e cioè il 9/5/2008, omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - il principio di consecuzione delle procedureconcorsuali non ha portata generale, tale cioè da essere in gradodi porre nel nulla, con effetto retroattivo, la disciplina applicabileal concordato; - non si rinviene, infatti, nell’ordinamentopositivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in viagenerale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento alladata in cui ha avuto inizio la procedura minore, come loscioglimento del contratto in conseguenza del fallimento ai sensidell’art. 78 l.fall.Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero r8eg istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20264.2.

Il motivo è infondato.

Se è vero, in effetti, che ilprincipio di consecuzione delle procedure concorsuali non hacarattere generale (cfr. Cass. n. 5090 del 2022), resta, tuttavia,il fatto che (come questa Corte ha condivisibilmente ritenuto:Cass. n. 18437 del 2010): - nel caso in cui l’ammissione alconcordato preventivo, proposto ai sensi dell’art. 160 l.fall.ratione temporis vigente, secondo il testo successivo alla l. n.80/2005 e al d.lgs. n. 5/2006, sia stata seguita dalladichiarazione di fallimento (come nel caso della mancataapprovazione dei creditori ex artt. 177-178 l.fall. ovvero, comenella specie, della risoluzione del concordato), la sentenza difallimento costituisce l’atto terminale del procedimento, nonassumendo, per contro, rilievo l’abbandono (in sede normativa)dell’automatismo di tale dichiarazione, per la quale sononecessari l’iniziativa di un creditore o del pubblico ministero, ilpositivo accertamento dell’insolvenza e il comune elementooggettivo; - quando (come nel caso in esame è rimastoincontestato) si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in baseal quale era stata chiesta (e ottenuta) l’ammissione alconcordato preventivo in realtà coincideva con lo stato diinsolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento(compresa quella che consente la compensazione previstadall’art. 56 l.fall. soltanto in caso di anteriorità, rispetto allasentenza dichiarativa, del fatto genetico della situazionegiuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte) dev’essere,di conseguenza, retrodatata alla data di presentazione dellapredetta domanda.4.3.

Solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui ladomanda di concordato preventivo non venga accolta e seguala dichiarazione di fallimento, la compensazione del credito delterzo, anteriore alla domanda di ammissione al concordatopreventivo, con quello dell’insolvente, successivo al deposito delRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero r9eg istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026ricorso ma anteriore alla dichiarazione di fallimento, èopponibile alla procedura posto che, in mancanza di unaconsecuzione di procedura, si deve fare riferimento, a normadell’art. 56 l.fall., alla dichiarazione di fallimento e non invecealla data di deposito della domanda di concordato preventivo,senza che gli effetti previsti dall’art. 169 l.fall., in relazione alprecedente art. 56, possano estendersi al fallimento, nonessendovi stata ammissione dell’imprenditore al concordatopreventivo (Cass. n. 7046 del 1991; Cass. n. 24330 del 2007).4.4.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c.nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello ha escluso la ricorrenza deipresupposti che, a norma degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c.,legittimavano la compensazione sul rilievo per cui, alla data del9/5/2008, i rapporti di credito/debito compensati facevano capoa due differenti banche, senza, tuttavia, considerare che, comeemerge dalla missiva del 5/12/2008, in all. 2 alla comparsa dicostituzione della Banca nel giudizio di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. era creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. dellacomplessiva somma di €. 2.702.873,93 in forza dei seguentirapporti: - conto corrente n. 1152H con saldo di €.1.877.000,32; - conto anticipi Sbf n. 351068 con saldo di €.92.485,69; - n. 12 [OSCURATO:PERSONA] con saldo di €. 733.387,92.4.5.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata,infatti, non tratta in alcun modo della questione esposta.

Laricorrente, dal suo canto, a fronte di tale lacuna, non haadempiuto all’onere, che grava sulla stessa a penad’inammissibilità della censura, non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione non trattata innanzi al giudice diRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero1 re0g istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026merito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motividel ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto delgrado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla SupremaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare il merito della suddetta questione.

I motivi delricorso per cassazione possono, infatti, investire solo lequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, non potendo, per contro,riguardare nuove questioni di diritto (anche se rilevabilid’ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulanoaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito e,come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio dilegittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018;Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n.2967 del 2001).4.6.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 56 l.fall., in relazioneall’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutol’illegittimità della compensazione sul rilievo che la fusione trala Antonveneta e la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] del 2013costituiva il fatto genetico della situazione estintiva delleobbligazioni contrapposte, senza, per contro, considerare che:- ai fini della compensazione, rileva unicamente che i due crediticontrapposti trovino la loro rispettiva genesi in data anteriore alfallimento, non anche il momento in cui l’effetto compensativosi produce; - possono, infatti, formare oggetto dicompensazione anche i crediti non ancora liquidi né esigibili alladata del fallimento, nonché i crediti, preesistenti al fallimento,la cui titolarità da parte del soggetto che eccepisce lacompensazione sia stata conseguita successivamente, come sievince dall’art. 56, comma 2°, l.fall., il quale esclude laRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero1 re1g istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026compensabilità dei crediti acquisiti per atto tra vivi nell’annoanteriore al fallimento ovvero successivamente, cosìammettendo che possano essere compensati i crediti acquistatimortis causa dopo il fallimento.4.7.

Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 56 l.fall., in relazioneall’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutol’illegittimità della compensazione sul rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] di Siena aveva acquistato il credito nei confronti dellasocietà fallita solo in conseguenza della fusione con la [OSCURATO:SOCIETA] del 2013, e cioè oltre il limite temporale consentitodall’art. 56, comma 2°, l.fall., omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - la fusione tra società realizza unasuccessione a titolo universale corrispondente alla successionemortis causa; - il limite temporale previsto dall’art. 56, comma2°, cit. opera esclusivamente in caso di acquisto inter vivos enon, come nel caso di fusione societaria, di acquisto mortiscausa.4.8.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinfondati.4.9.

Non v’è dubbio, come hanno ritenuto le SezioniUnite di questa Corte con la sentenza n. 21970 del 2021, che:- “la fusione realizza una successione a titolo universalecorrispondente alla successione mortis causa e produce glieffetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della societàincorporata e della contestuale sostituzione a questa, nellatitolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro diimputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici giàriguardanti i soggetti incorporate”; - “la fusione non è, in sé,operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (comeRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/20231Nu2m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggettocon permanenza in vita del disponente (come il conferimento insocietà, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione diazienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diversoassetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito edartificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senzasuccessione in senso proprio in quei rapporti”; - “in sostanza, siverificano entrambi gli effetti, l’estinzione e la successione,senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambedall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 cod. civ. (salvala possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504-bis,commi 2 e 3, cod. civ.)”.4.10.

L’estinzione della società incorporata e lasuccessione dell’incorporante nei rapporti giuridici facenti capoalla stessa costituiscono, tuttavia, gli effetti giuridici “a valle”del procedimento di fusione (cfr. l’art. 2504-bis c.c., che parla,appunto, di “effetti della fusione”): come giustamente osservatodal Pubblico Ministero, non può dubitarsi che si tratti di effettigiuridici che, pur se determinano “una successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortis causa”,conseguono pur sempre ad un atto di carattere volontario (ecioè, appunto, l’atto di fusione previsto dall’art. 2504 c.c.)stipulato tra soggetti (e cioè le società che vi partecipano) inquel momento (ancora) esistenti sul piano giuridico e, dunque,inter vivos.4.11.

La fusione, dunque, si configura, sotto questoprofilo, come un atto che, pur determinando l’estinzione di(almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione (mortiscausa) dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridicifacenti capo alla prima, resta un atto tra vivi (le società che vipartecipano): ed è, come tale, senz’altro riconducibile all’ipotesiprevista dall’art. 56, comma 2°, l. fall.Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/20231Nu3m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20264.12.

L’art. 56 l.fall., infatti, se, al comma 1°, dispone chei creditori hanno il diritto di compensare con i loro debiti versoil fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché nonscaduti prima della dichiarazione di fallimento, prevede, alcomma 2°, un limite a tale possibilità, escludendo, appunto,l’efficacia (verso la massa) della compensazione tutte le volte incui “il creditore ha”, come nel caso in esame, “acquistato ilcredito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento”(ovvero, in caso di consecuzione tra procedure concorsuali, dalmomento della domanda di ammissione al concordatopreventivo, vale a dire il 9/5/2008).4.13. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi, infatti, solo a seguitodella fusione per incorporazione con la [OSCURATO:PERSONA],stipulata con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha acquistato (daquest’ultima) il credito nei confronti della società poi fallita cheha, poi, preteso di compensare con il debito di quest’ultima neisuoi confronti.5.

Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato.6.

La Corte pronuncia il seguente principio di diritto: “Lafusione tra società, pur configurandosi come un atto chedetermina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) ela successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapportigiuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, unpiano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, cometale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2°,l.fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione,già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effettodi atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento osuccessivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altrasocietà partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poiRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/20231Nu4m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tratale credito e il debito verso quest’ultimo”.7.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate, limitatamente all’attività difensiva corrispondente allamemoria (che è tempestiva e, nel giudizio camerale previstodall’art. 380-bis c.p.c., sostitutiva della discussione orale), indispositivo.8.

La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al Fallimento resistente le spese delgiudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra in calce al controricorso;- resistente -avverso la SENTENZA N. 1577/2022 della CORTE D’APPELLO DIBARI, depositata il 4/11/2022;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del12/5/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNIBATTISTA NARDECCHIANumero registro generale 3156/2023Nu2m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20261.1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].),con atto di citazione del 7/3/2016, ha convenuto in giudizio,innanzi al tribunale di Bari, la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a.1.2. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato con sentenza del 30/3/2015a seguito della risoluzione del concordato preventivo al quale lasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) era stata inprecedenza ammessa, ha chiesto di: - dichiarare l’illegittimitàdella compensazione stragiudiziale dalla stessa unilateralmenteoperata tra un precedente credito della società in bonis neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], pari ad €. 504.487,02, qualesaldo attivo di un conto corrente a suo tempo acceso con labanca predetta, successivamente assorbita ed incorporata daquella convenuta, ed un maggior credito vantata da quest’ultimain danno della predetta società; - di condannare, per l’effetto, labanca convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di€. 631.150,47, oltre interessi.1.3. [OSCURATO:PERSONA], a supporto della domanda, ha, tral’altro, dedotto che: - la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA], conmissiva del 23/6/2014, aveva dichiarato di aver provveduto adincamerare, con valuta 19/6/2014, l’importo di €. 504.487,02,risultante a credito della società in bonis quale saldo attivo di unconto corrente di corrispondenza (n. 7006) a suo tempo accesopresso la [OSCURATO:PERSONA], per aver effettuato unacompensazione, a norma dell’art. 56 l.fall., con un propriomaggior credito vantato nei confronti della società già ammessaal concordato preventivo; - la società in bonis, infatti, era titolarepresso la [OSCURATO:PERSONA] di un conto corrente sul quale, lemese di marzo del 2008, e cioè due mesi prima del depositodell’istanza di ammissione al concordato preventivo, risultava unsaldo a credito, pari ad €. 504.487,02; - la [OSCURATO:PERSONA] è fusa per incorporazione con la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi, maRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu3m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026solo in data 23/4/2013 e con decorrenza dal 29/4/2013, vale adire in data notevolmente successiva a quella in cui la societàpoi fallita aveva proposto il ricorso per l’ammissione alconcordato preventivo, e cioè il 9/5/2008; - non sussistevano,dunque, i presupposti di applicabilità dell’art. 56 l.fall. perprocedere alla legittima compensazione dei due reciproci crediti,e cioè di quello vantato dalla società poi fallita in danno dellaBanca Antonveneta con gli ulteriori diversi suoi eventuali debitinei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]; - i rapportidi credito/debito unilateralmente assoggettati all’operatacompensazione, infatti, al momento della proposizione delricorso di concordato preventivo, e cioè il 9/5/2008, facevanocapo a due soggetti giuridici distinti ed autonomi; - da un lato,infatti, la società in bonis era creditrice dell’Antonveneta per ildedotto saldo attivo del conto, mentre, dall’altro, la stessa eradebitrice della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] in ragione di altrie distinti rapporti bancari, assolutamente estranei a quello neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]; - il fatto genetico dellasituazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte,ovvero la fusione per incorporazione di [OSCURATO:PERSONA] nellaBanca Monte dei Paschi, era, dunque, pacificamente successivoalla domanda di ammissione al concordato preventivo, con laconseguenza che l’eccepita compensazione doveva ritenersisenz’altro illegittima.1.4. La banca convenuta ha resistito alla domanda,chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, l’accertamentodella legittimità dell’operata compensazione stragiudiziale inrelazione al credito della società fallita di €. 504.487,02 conquelli per somme maggiori vantati dalla stessa convenuta neiconfronti della predetta società.1.5. Il tribunale, con sentenza del 3/11/2017, ha accoltola domanda del Fallimento.Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu4m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20261.6. Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che: - lapretesa della Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] di compensare i duecontrapposti crediti trovava un insormontabile ostacolo nel fattoche la fusione per incorporazione della banca Antonveneta nellaBanca Monte dei Paschi era intervenuta in data successiva aquella di ammissione alla procedura di concordato preventivoinvocata dalla società successivamente fallita (9/5/2008), alquale retroagivano gli effetti della dichiarazione di fallimentoconseguente alla risoluzione del predetto concordatopreventivo; - a tale data, infatti, la società fallita era titolare diun credito mentre la banca convenuta, solo a seguito dellafusione con la [OSCURATO:PERSONA] del 2013, aveva di fattoacquisito il predetto rapporto bancario accesso pressoquest’ultima, così risultando pacifica l’applicazione, al caso inesame, dell’art. 56 l.fall., in virtù del quale i creditori avevanodiritto di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti daglistessi vantati verso lo stesso, ancorché non scaduti prima delladichiarazione di fallimento; - il 2° comma di tale norma, infatti,prevede che, per i crediti non scaduti, la compensazione non haluogo se il creditore acquista il credito per atto tra vivi dopo ladichiarazione di fallimento o nell’anno anteriore; - nel caso dispecie, alla data di ammissione al concordato preventivo del9/5/2008, la convenuta non vantava nei confronti della societàfallita alcun credito, avendolo acquistato soltanto nel 2013 e,dunque, ben oltre il termine previsto dal 2° comma dell’art. 56l.fall.1.7. La banca convenuta ha proposto appello avverso talesentenza, sostenendo, in sostanza, l’omessa considerazione, daparte del primo giudice, della prospettata tesi in forza della qualela fusione delle due banche per incorporazione non avevadeterminato, come ritenuto dal tribunale, l’estinzione dellasocietà incorporata, né, tantomeno, creato un nuovo soggettoRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu5m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026giuridico, avendo operato una semplice unificazione mediantel’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito all’appello, chiedendone ilrigetto.1.9. La corte distrettuale, con la sentenza in epigrafe, harigettato l’appello, dichiaratamente condividendo la convinzioneespressa dal tribunale in ordine alla “ritenuta illegittimitàdell’operata compensazione stragiudiziale, unilateralmenteeseguita dalla Banca convenuta”.1.10. La corte, in particolare, dopo aver affermato che la“dichiarazione di fallimento” della società ha avuto effetto da“data di ammissione del concordato preventivo del 9/5/08”, ha,per quanto ancora importa, ritenuto che: - “alla data del9/5/2008, vero “spartiacque” circa la definizione delle rispettiveobbligazioni pendenti”, sussistevano “due distinti e contestualirapporti contrattuali, corrispondenti a due distinti rapportiintrattenuti dalla società con due Banche assolutamentedistinte”; - la “compensazione legale, unilateralmente operatadalla Banca convenuta” era, infatti, “preclusa dalla diversa edistinta fonte contrattuale delle due rispettive obbligazionicontrapposte (di credito verso l’Antonveneta e di debito verso ilMonte Paschi), facenti capo a due distinti rapporti contrattuali”;- “alla data del 9/5/2008, la distinzione giuridica tra le dueBanche era”, in effetti, “pienamente vigente, essendo laincorporazione della prima nella seconda ben al di là da venire,ipotesi realizzata a distanza di circa quattro anni dalla definizionedel credito della società successivamente fallita”.1.11. L’art. 56 l.fall., del resto, “subordina espressamentela compensazione alla preesistenza alla dichiarazione difallimento dei contrapposti crediti (del creditore concorsuale edel fallito) o, più precisamente la preesistenza al fallimento deinegozi giuridici che hanno dato origine ai contrapposti crediti”,Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu6m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026laddove, nel caso in esame, “tale negozio giuridico … deveintendersi configurato da quello del 23/4/2013, tale essendo ilfatto genetico della situazione estintiva delle contrapposteobbligazioni, con conseguenziale inapplicabilità dell’ipotesicompensativa contemplata dalla norma speciale di cui innanzi”.1.12. La pretesa compensazione era, dunque, “preclusa datale evidente ed incontestabile circostanza temporale, essendol’invocata incorporazione-fusione successiva di svariati anniall’ammissione della società al concordato preventivo, nonpotendo quindi la stessa configurare quella finalità estintivadell’obbligazione debitoria verso la società in bonis”.1.13. La corte d’appello ha, quindi, affermato che la bancaconvenuta aveva l’“obbligo restitutorio, in favore della curatela,della somma rappresentata dal saldo attivo del conto in valutaestera alla data del 9/5/2008”.2.1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., conricorso notificato (lunedì) 23/1/2023, ha chiesto, per quattromotivi, la cassazione della sentenza, documentandonel’intervenuta notificazione in data 24/11/2022.2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso depositato il 15/3/2023, deducendo, tra l’altro,l’inammissibilità del ricorso perché tardivo.2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 16/4/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.2.4. Le parti hanno depositato memorie.2.5. La ricorrente, in particolare, ha eccepito la tardivitàdel controricorso e della successiva memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Il ricorso per cassazione è tempestivo. Il ricorso,infatti, a fronte dell’intervenuta (e documentata) notificazionedella sentenza impugnata in data 24/11/2022, è statonotificato, come evidenziato anche dal Pubblico Ministero,Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/2023Nu7m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026(lunedì) 23/1/2023: vale a dire nel rispetto del termineperentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 325, comma 2°,c.p.c.3.2. Risulta, invece, tardivo il controricorso: a frontedella notifica del ricorso in data 23/1/2023, infatti, ilcontroricorso, a norma dell’art. 370, comma 1°, c.p.c., nel testoin vigore ratione temporis, doveva essere depositato entro iltermine successivo di quaranta giorni, con scadenza in data6/3/2023 (lunedì), mentre invece è stato depositato in giudiziosolo il 15/3/2023.4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 56, 78, 169 e 169-bis l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censuratola sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello haritenuto che la compensazione invocata dalla banca convenutaera illegittima in ragione dell’anteriorità della domanda diammissione al concordato preventivo rispetto alla fusione traquest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA] e dell’affermataretrodatazione degli effetti del fallimento, dichiarato consentenza del 30/3/2015, alla data in cui la società poi fallitaaveva presentato la domanda di ammissione al concordatopreventivo e cioè il 9/5/2008, omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - il principio di consecuzione delle procedureconcorsuali non ha portata generale, tale cioè da essere in gradodi porre nel nulla, con effetto retroattivo, la disciplina applicabileal concordato; - non si rinviene, infatti, nell’ordinamentopositivo, alcuna disposizione normativa che riconosca in viagenerale la retrodatazione degli effetti propri del fallimento alladata in cui ha avuto inizio la procedura minore, come loscioglimento del contratto in conseguenza del fallimento ai sensidell’art. 78 l.fall.Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero r8eg istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20264.2. Il motivo è infondato. Se è vero, in effetti, che ilprincipio di consecuzione delle procedure concorsuali non hacarattere generale (cfr. Cass. n. 5090 del 2022), resta, tuttavia,il fatto che (come questa Corte ha condivisibilmente ritenuto:Cass. n. 18437 del 2010): - nel caso in cui l’ammissione alconcordato preventivo, proposto ai sensi dell’art. 160 l.fall.ratione temporis vigente, secondo il testo successivo alla l. n.80/2005 e al d.lgs. n. 5/2006, sia stata seguita dalladichiarazione di fallimento (come nel caso della mancataapprovazione dei creditori ex artt. 177-178 l.fall. ovvero, comenella specie, della risoluzione del concordato), la sentenza difallimento costituisce l’atto terminale del procedimento, nonassumendo, per contro, rilievo l’abbandono (in sede normativa)dell’automatismo di tale dichiarazione, per la quale sononecessari l’iniziativa di un creditore o del pubblico ministero, ilpositivo accertamento dell’insolvenza e il comune elementooggettivo; - quando (come nel caso in esame è rimastoincontestato) si verifichi a posteriori che lo stato di crisi in baseal quale era stata chiesta (e ottenuta) l’ammissione alconcordato preventivo in realtà coincideva con lo stato diinsolvenza, l’efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento(compresa quella che consente la compensazione previstadall’art. 56 l.fall. soltanto in caso di anteriorità, rispetto allasentenza dichiarativa, del fatto genetico della situazionegiuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte) dev’essere,di conseguenza, retrodatata alla data di presentazione dellapredetta domanda.4.3. Solo nel caso (non ricorrente nella specie) in cui ladomanda di concordato preventivo non venga accolta e seguala dichiarazione di fallimento, la compensazione del credito delterzo, anteriore alla domanda di ammissione al concordatopreventivo, con quello dell’insolvente, successivo al deposito delRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero r9eg istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026ricorso ma anteriore alla dichiarazione di fallimento, èopponibile alla procedura posto che, in mancanza di unaconsecuzione di procedura, si deve fare riferimento, a normadell’art. 56 l.fall., alla dichiarazione di fallimento e non invecealla data di deposito della domanda di concordato preventivo,senza che gli effetti previsti dall’art. 169 l.fall., in relazione alprecedente art. 56, possano estendersi al fallimento, nonessendovi stata ammissione dell’imprenditore al concordatopreventivo (Cass. n. 7046 del 1991; Cass. n. 24330 del 2007).4.4. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c.nonché l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sonostati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello ha escluso la ricorrenza deipresupposti che, a norma degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c.,legittimavano la compensazione sul rilievo per cui, alla data del9/5/2008, i rapporti di credito/debito compensati facevano capoa due differenti banche, senza, tuttavia, considerare che, comeemerge dalla missiva del 5/12/2008, in all. 2 alla comparsa dicostituzione della Banca nel giudizio di primo grado, la [OSCURATO:SOCIETA]. era creditrice della [OSCURATO:SOCIETA]. dellacomplessiva somma di €. 2.702.873,93 in forza dei seguentirapporti: - conto corrente n. 1152H con saldo di €.1.877.000,32; - conto anticipi Sbf n. 351068 con saldo di €.92.485,69; - n. 12 [OSCURATO:PERSONA] con saldo di €. 733.387,92.4.5. Il motivo è inammissibile. La sentenza impugnata,infatti, non tratta in alcun modo della questione esposta. Laricorrente, dal suo canto, a fronte di tale lacuna, non haadempiuto all’onere, che grava sulla stessa a penad’inammissibilità della censura, non solo di allegare l’avvenutadeduzione della questione non trattata innanzi al giudice diRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero1 re0g istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026merito, ma anche, in virtù del principio di specificità dei motividel ricorso in cassazione, di indicare in quale specifico atto delgrado precedente ciò sia avvenuto onde dar modo alla SupremaCorte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione primadi esaminare il merito della suddetta questione. I motivi delricorso per cassazione possono, infatti, investire solo lequestioni che abbiano formato oggetto del thema decidendumdel giudizio di secondo grado, non potendo, per contro,riguardare nuove questioni di diritto (anche se rilevabilid’ufficio) se le stesse, come quella esposta, postulanoaccertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito e,come tali, esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio dilegittimità (Cass. n. 18018 del 2024; Cass. n. 20694 del 2018;Cass. n. 16742 del 2005; Cass. n. 22154 del 2004; Cass. n.2967 del 2001).4.6. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 56 l.fall., in relazioneall’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutol’illegittimità della compensazione sul rilievo che la fusione trala Antonveneta e la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] del 2013costituiva il fatto genetico della situazione estintiva delleobbligazioni contrapposte, senza, per contro, considerare che:- ai fini della compensazione, rileva unicamente che i due crediticontrapposti trovino la loro rispettiva genesi in data anteriore alfallimento, non anche il momento in cui l’effetto compensativosi produce; - possono, infatti, formare oggetto dicompensazione anche i crediti non ancora liquidi né esigibili alladata del fallimento, nonché i crediti, preesistenti al fallimento,la cui titolarità da parte del soggetto che eccepisce lacompensazione sia stata conseguita successivamente, come sievince dall’art. 56, comma 2°, l.fall., il quale esclude laRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero1 re1g istro generale 3156/2023Numero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026compensabilità dei crediti acquisiti per atto tra vivi nell’annoanteriore al fallimento ovvero successivamente, cosìammettendo che possano essere compensati i crediti acquistatimortis causa dopo il fallimento.4.7. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione dell’art. 56 l.fall., in relazioneall’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenutol’illegittimità della compensazione sul rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] di Siena aveva acquistato il credito nei confronti dellasocietà fallita solo in conseguenza della fusione con la [OSCURATO:SOCIETA] del 2013, e cioè oltre il limite temporale consentitodall’art. 56, comma 2°, l.fall., omettendo, tuttavia, diconsiderare che: - la fusione tra società realizza unasuccessione a titolo universale corrispondente alla successionemortis causa; - il limite temporale previsto dall’art. 56, comma2°, cit. opera esclusivamente in caso di acquisto inter vivos enon, come nel caso di fusione societaria, di acquisto mortiscausa.4.8. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinfondati.4.9. Non v’è dubbio, come hanno ritenuto le SezioniUnite di questa Corte con la sentenza n. 21970 del 2021, che:- “la fusione realizza una successione a titolo universalecorrispondente alla successione mortis causa e produce glieffetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della societàincorporata e della contestuale sostituzione a questa, nellatitolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali,della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro diimputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici giàriguardanti i soggetti incorporate”; - “la fusione non è, in sé,operazione che mira a concludere tutti i rapporti sociali (comeRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/20231Nu2m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026la liquidazione), né unicamente a trasferirli ad altro soggettocon permanenza in vita del disponente (come il conferimento insocietà, la cessione dei crediti o dei debiti, la cessione diazienda, etc.), quanto a darvi prosecuzione, mediante il diversoassetto organizzativo: ma ciò non può essere sminuito edartificiosamente ridotto ad una vicenda modificativa senzasuccessione in senso proprio in quei rapporti”; - “in sostanza, siverificano entrambi gli effetti, l’estinzione e la successione,senza distinzione sul piano cronologico, derivando entrambedall’ultima delle iscrizioni previste dall’art. 2504 cod. civ. (salvala possibilità di stabilire una data diversa ex art. 2504-bis,commi 2 e 3, cod. civ.)”.4.10. L’estinzione della società incorporata e lasuccessione dell’incorporante nei rapporti giuridici facenti capoalla stessa costituiscono, tuttavia, gli effetti giuridici “a valle”del procedimento di fusione (cfr. l’art. 2504-bis c.c., che parla,appunto, di “effetti della fusione”): come giustamente osservatodal Pubblico Ministero, non può dubitarsi che si tratti di effettigiuridici che, pur se determinano “una successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortis causa”,conseguono pur sempre ad un atto di carattere volontario (ecioè, appunto, l’atto di fusione previsto dall’art. 2504 c.c.)stipulato tra soggetti (e cioè le società che vi partecipano) inquel momento (ancora) esistenti sul piano giuridico e, dunque,inter vivos.4.11. La fusione, dunque, si configura, sotto questoprofilo, come un atto che, pur determinando l’estinzione di(almeno) una di esse (l’incorporata) e la successione (mortiscausa) dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapporti giuridicifacenti capo alla prima, resta un atto tra vivi (le società che vipartecipano): ed è, come tale, senz’altro riconducibile all’ipotesiprevista dall’art. 56, comma 2°, l. fall.Ric. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/20231Nu3m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/20264.12. L’art. 56 l.fall., infatti, se, al comma 1°, dispone chei creditori hanno il diritto di compensare con i loro debiti versoil fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché nonscaduti prima della dichiarazione di fallimento, prevede, alcomma 2°, un limite a tale possibilità, escludendo, appunto,l’efficacia (verso la massa) della compensazione tutte le volte incui “il creditore ha”, come nel caso in esame, “acquistato ilcredito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento”(ovvero, in caso di consecuzione tra procedure concorsuali, dalmomento della domanda di ammissione al concordatopreventivo, vale a dire il 9/5/2008).4.13. [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi, infatti, solo a seguitodella fusione per incorporazione con la [OSCURATO:PERSONA],stipulata con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha acquistato (daquest’ultima) il credito nei confronti della società poi fallita cheha, poi, preteso di compensare con il debito di quest’ultima neisuoi confronti.5. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato.6. La Corte pronuncia il seguente principio di diritto: “Lafusione tra società, pur configurandosi come un atto chedetermina l’estinzione di (almeno) una di esse (l’incorporata) ela successione dell’altra (l’incorporante) in tutti i rapportigiuridici facenti capo alla prima, resta, sul piano giuridico, unpiano giuridico, e cioè le società che vi partecipano, ed è, cometale, riconducibile all’ipotesi prevista dall’art. 56, comma 2°,l.fall.; per cui, se una delle società che partecipano alla fusione,già debitrice verso l’imprenditore poi fallito, acquista, per effettodi atto fusione stipulato nell’anno anteriore al fallimento osuccessivamente ad esso, un credito, già appartenente ad altrasocietà partecipante alla fusione, nei confronti del debitore poiRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 3156/20231Nu4m ero sezionale 2092/2026Numero di raccolta generale 15804/2026Data pubblicazione 22/05/2026fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tratale credito e il debito verso quest’ultimo”.7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate, limitatamente all’attività difensiva corrispondente allamemoria (che è tempestiva e, nel giudizio camerale previstodall’art. 380-bis c.p.c., sostitutiva della discussione orale), indispositivo.8. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna laricorrente a rimborsare al Fallimento resistente le spese delgiudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%;dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da partedella ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R.n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l.n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2023 n. 3156 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026
Sentenza Cassazione n. 15804/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris