CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37470/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23025/2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in atti, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 262; –controricorrente– avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, n. 207/27/13, depositata il 27 giugno 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 Dicembre 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Litisconsorzio necessario in appello-cause inscindibili- omessa integrazione Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] ha impugnato una cartella di pagamento, avente ad oggetto le imposte dovute a titolo di Irpef, Irap ed addizionali regionali per l’anno di imposta 1998, assumendo che non gli era stata mai notificata e che ne aveva avuto conoscenza solo tramite il proprio legale, a seguito dell’intervento della [OSCURATO:SOCIETA]., ente concessionario della riscossione della provincia di Modena, in una procedura esecutiva pendente nei confronti del contribuente presso il Tribunale di Foggia. Pertanto, il contribuente ha eccepito la decadenza dal potere di iscrivere a ruolo tale somma. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Foggia, dopo aver ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha accolto il ricorso. L’ Agenzia delle Entrate, con ricorso notificato al solo contribuente, ha impugnato la sentenza di primo grado e l’adita Commissione tributaria regionale della Puglia, con la sentenza di cui all’epigrafe, ha dichiarato inammissibile il ricorso. L’Ufficioha quindi proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza di appello. Il contribuente si è costituito con controricorso. Considerato che: 1.Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 332 cod. proc. civ. e dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, per avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso a causa della mancata notificazione dell’appello all’ente concessionario della riscossione,[OSCURATO:SOCIETA]., già chiamato in causa e parte del giudizio di primo grado. Assume infatti la l ricorrente che la mancata notificazione dell’atto di appello ad una delle parti del giudizio di primo grado non importa inammissibilità dell’impugnazione, ma solo l’obbligo per il giudice di ordinare la notifica dell’appello anche al concessionario della riscossione. 2. Con il secondo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 324 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., per aver e la CTR rilevato la formazione del giudicato nei confronti del concessionario -rispetto al q uale sarebbe divenuta definitiva la statuizione del giudice di prime cure,che aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento-e per aver conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia,per intervenuta mancanza di interesse ad agire in giudizio, non essendo comunque ulteriormente eseguibile la cartella controversa. 3. Con il terzo motivo di ricorso l’Ufficio denuncia la violazione dell’art. 276, comma, secondo comma, cod. proc. civ., e in subordine la violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 21 d.lgs. n. 546del 1992 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ. Assume la ricorrente che il giudice di secondo grado, dopo aver dichiarato l’inammissibilità dell’appello, aveva consumato la potestas decidendi e non poteva, pertanto, come invece ha erroneamente fatto, ulteriormentedecidere sul merito dell a notifica della cartella di pagamento, questione sulla quale comunque la ricorrente, in su bordine, ripropone le medesime censure introdotte nei gradi di merito. 4. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, perché connessi, sono fondati, nei termini di cui in motivazione. Occorre muovere dalla premessa che, nel caso di specie, oggetto del giudizio di merito non erano l’aned il quantum della pretesa tributaria, della quale è titolare l’ente impositore, ma la pretesa mancata notificazione della cartella da parte del concessionario della riscossione , con la conseguente dedo tta nullità dellastessa cartella e l’eccepita decadenza dal potere di iscrivere a ruolo le relative somme. Si tratta, quindi, di preteso vizio riferibile anche e soprattutto all’attività dello stesso concessionario, che proprio per tale motivo era stato ritenuto legittimato rispetto al ricorso introduttivo e chiamato in causain primo grado, nonostante fosse già presente in giudizio l’ente impositore. Dalla legittimazione del concessionario, dalla sua chiamata in causa in primo grado e dalla condivisione dell’interesse al giudizio con l’ente impositore deriva pertanto la necessità che la lite venga unitariamente decisa, altrimenti ponendosi il rischio di un contrasto tra giudicati , inammissibile secondo i principi generali del nostro ordinamento. Deve pertanto ritenersi che, nel caso di specie, tutte le parti del giudizio di primo grado, e quindi anche il concessionario, avrebbero dovuto necessariamente partecipare al procedimento d’appello, ai sensi dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992(secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado), e comunque in applicazione dell’art.331 cod. proc. civ., trattandosi di cause inscindibili. Infatti, il principio secondo cui, «In tema di contenzioso tributario, l'art. 53, comma 2, del d.lgs. 546 del 1992, secondo cui l'appello deve essere proposto nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili e cause scindibili, ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., con la conseguenza che, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti presenti in primo grado non comporta l'obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parti pretermesse, sia ormai decorso il termine per l'impugnazione» (Cass.27/10/2017,n. 25588), è stato affermato da questa Corte in relazione al caso, diverso da quello qui sub iudice , nel quale il concessionario, già parte in primo grado, era stato pretermesso in appello, ma l'impugnazione aveva ad oggetto solo l'esistenza dell'obbligazione tributaria (con riferimento alla scindibilità della causa nei confronti del concessionario, quando però la controversia riguardi solo l’esistenza dell’obbligazione, cfr. Cass. 03/01/2014, n. 45;Cass. 09/05/2007, n. 10580). Peraltro, questa Corte ha anche avuto modo di affermare che in tema di impugnazioni civili, purecon riguardo al contenzioso tributario, l'art. 331 cod. proc.civ. trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado, sicché è stata cassata con rinvio la sentenza impugnata poiché la CTR non aveva disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei terzi chiamati in causa nel processo di primo grado(Cass. 28/02/2018, n. 4597; cfr. altresì Cass.13/07/2016, n. 14253), come è stato chiamato in causa il concessionario innanzi la CTP nel caso di specie. La CTR ha fatto malgoverno delle norme e dei principi appena richiamat i, giacché, piuttosto che dichiarare inammissibile l’appello erariale, avrebbe dovuto ordinare l ’ integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario, concedendo apposito termine per i relativi adempimenti e, solo a seguito dell’eventuale inottemperanza da parte dell’Agenzia delle Entrate, avrebbe potuto dichiarare in ipotesi l’inammissibilità del ricorso. 5.Il terzo motivo di ricorso è fondato. Infatti costituisce ius receptumche il giudice del merito, dichiarando l’ inammissibilità del ricorso (nel caso di specie dell’appello), o declinando la propria giurisdizione o competenza, si è definitivamente spogliato della potestas iudicandisul merito della medesima controversia, per cui la relativa pronuncia, in parte qua, è da considerarsi resa meramente ad abundantiam , tanto che è conseguentemente inammissibile, per difetto di interesse,qualsiasi motivo di impugnazione della sentenza impugnata che ne contesti la motivazione nella parte afferente al merito della controversia (Cass., Sez. U., 30/10/2013, n. 24469; in senso conforme, tra le ultime, Cass., Sez. U., 01/02/2021, n. 2155; Cass.01/02/2022, n. 3002; Cass. 16/06/2020, n. 11675; Cass. 19/12/2017, n. 30393). In questa sede, l’interesse legittimo della ricorrente Agenzia è esclusivamente quello, esplicitato, di far rilevare che l’ulteriore pronuncia sul merito della controversia non integra autonome ed ulteriori rationes decidendi che debbano e possano essere oggetto di ulteriore e specifica censura, oltre a quella, fondata, secondo cui non avrebbero dovuto essere pronunciate. 6.La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo, che provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Puglia, in diversa composizione , cui demanda di pr