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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 aprile 1962

Cassazione n. 10625/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, da rideterminare in anni uno e mesi sei, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23/04/2025 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 28/02/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Codice della strada alla pena di mesi sei di reclusione e gli aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, rideterminava la durata della sanzione accessoria in anni due mesi sei, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.h.

I

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod, proc. pen., in relazione agli artt. 24, comma 2, 111, comma 2 Cost. e 6, commi 1 e 3, CEDU.

Osserva che la Corte territoriale ha violato il divieto della reformatio in peius, atteso che - in assenza di impugnazione del pubblico ministero - ha rideterminato la durata della sanzione amministrativa accessoria in senso sfavorevole all'imputato, aumentandola da anni unci-Cmesi sei ad anni due mesi sei.

2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 597, comma terzo, cod. pen. e 6 CEDU.

Rileva che, tenuto conto della natura sostanzialmente penale della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il divieto di reformatio in peius risulta violato anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU; che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 8 legge n. 689 del 1981 o, in alternativa, la previsione di cui all'art. 81 cod. pen. 2.3.

Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Rappresenta che la Corte territoriale con un ragionamento tautologico ha fatto discendere la prova del reato di omissione di soccorso da quella del reato di fuga, obliterando la diversità delle due fattispecie, sia in relazione alla condotta materiale, che all'elemento soggettivo; che, invero, il reato di cui all'art. 189, comma 7, Codice della strada richiede una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella prevista dall'art. 189, comma 6, Codice della strada, atteso che non è sufficiente la consapevolezza che dal sinistro possano essere derivate conseguenze per le persone, ma occorre che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni personali; che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto provato il reato di omissione di soccorso unicamente in base alla circostanza dell'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è destituito di fondamento.

1.1. I primi due motivi - che, avendo ad oggetto la pretesa violazione del divieto di reformatio in peius, possono essere trattati congiuntamente - sono infondati.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l'irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, che - in quanto imposta dalla norma incriminatrice - costituisce atto dovuto, conseguendo ex lege al reato; che, invero, il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo i casi i) di aggravamento della pena, per specie o per quantità,' di applicazione di una più grave misura di sicurezza,- iii) di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole, iiii) di revoca dei benefici (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283523 - 01; Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 - 01; Sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836 - 01).

Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna in primo grado per i reati di cui all'art. 189, comma 6, Codice della strada, per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni le di cui all'art. 189, comma 7, Codice della strada, per il quale è prevista la sospensione della patente di guida da un anno e sei mesi a cinque anni, ma il Tribunale gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria per la durata di anni uno mesi sei, dunque, in misura inferiore alla somma dei minimi edittali stabiliti dall'art. 189 cit.

A fronte di un siffatto errore, la Corte territoriale si è limitata ad applicare il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, che comportino l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 - 01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704 - 01; Sez. 4, n. 12363/2014 cit.).

Del resto, si è anche espressamente precisato come la sospensione della patente di guida debba essere considerata sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto questi sono volti a evitare l'elusione dei principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento (Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Vitali, Rv. 276025 - 01; Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688 - 01).

Quanto alla paventata violazione dell'art. 6 CEDU, si osserva che la Corte costituzionale (sentenza n. 68 del 2021) ha avuto cura di precisare che il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative «punitive» alle sanzioni penali ha comportato l'estensione alle prime di larga parte dello «statuto costituzionale» delle seconde, ma non anche una totale parificazione delle rispettive discipline, che risentono necessariamente della non coincidenza delle funzioni perseguite, rilevando tra l'altro che il regime sanzionatorio amministrativo è sotto taluni aspetti più severo di quello penale, in quanto diretto alla tutela, oltre che di istanze punitive, di concorrenti istanze preventive.

1.2. Il terzo motivo non è consentito.

Ed invero, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, perché non si confronta con la trama argomentativa del provvedimento impugnato.

In particolare, la sentenza ha evidenziato come sussistano, nel caso di specie, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato di omissione di soccorso, avendo valorizzato la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], che, dopo l'urto e la perdita dello specchietto retrovisore esterno, ritornava sui suoi passi procedendo a fari spenti, nonostante fosse buio e la strada fosse priva dell'illuminazione pubblica, per cercare di recuperare lo specchietto.

Tale condotta è stata ritenuta sintomatica della consapevolezza di aver colpito una persona e della volontà di non rendere percepibile a terzi il proprio veicolo, accettando la probabilità, prossima alla certezza, di non avere una chiara visuale di quanto accaduto.

I giudici di appello hanno altresì precisato che l'imputato, pur affermando di non aver visto nulla, non si è premurato di scendere dal veicolo per recuperare lo specchietto, ma si è allontanato proprio dopo esser passato accanto alla persona offesa, che arrancava a piedi sul lato opposto della strada.

Trattasi di motivazione congrua e priva della denunziata illogicità, con la quale la difesa non si confronta affatto, limitandosi a reiterare sterilmente le stesse doglianze proposte in appello.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giUdice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01).

2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della patente di guida, da rideterminare in anni uno e mesi sei, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso; ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23/04/2025 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova in data 28/02/2024, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, Codice della strada alla pena di mesi sei di reclusione e gli aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei, rideterminava la durata della sanzione accessoria in anni due mesi sei, confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.h. I 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod, proc. pen., in relazione agli artt. 24, comma 2, 111, comma 2 Cost. e 6, commi 1 e 3, CEDU. Osserva che la Corte territoriale ha violato il divieto della reformatio in peius, atteso che - in assenza di impugnazione del pubblico ministero - ha rideterminato la durata della sanzione amministrativa accessoria in senso sfavorevole all'imputato, aumentandola da anni unci-Cmesi sei ad anni due mesi sei. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 597, comma terzo, cod. pen. e 6 CEDU. Rileva che, tenuto conto della natura sostanzialmente penale della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il divieto di reformatio in peius risulta violato anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU; che, nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 8 legge n. 689 del 1981 o, in alternativa, la previsione di cui all'art. 81 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale con un ragionamento tautologico ha fatto discendere la prova del reato di omissione di soccorso da quella del reato di fuga, obliterando la diversità delle due fattispecie, sia in relazione alla condotta materiale, che all'elemento soggettivo; che, invero, il reato di cui all'art. 189, comma 7, Codice della strada richiede una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella prevista dall'art. 189, comma 6, Codice della strada, atteso che non è sufficiente la consapevolezza che dal sinistro possano essere derivate conseguenze per le persone, ma occorre che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni personali; che, nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto provato il reato di omissione di soccorso unicamente in base alla circostanza dell'allontanamento del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è destituito di fondamento. 1.1. I primi due motivi - che, avendo ad oggetto la pretesa violazione del divieto di reformatio in peius, possono essere trattati congiuntamente - sono infondati. La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, in tema di impugnazioni, nel caso di appello proposto dal solo imputato, non integra violazione del divieto di reformatio in peius l'irrogazione di una nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, che - in quanto imposta dalla norma incriminatrice - costituisce atto dovuto, conseguendo ex lege al reato; che, invero, il divieto di cui all'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. riguarda solo i casi i) di aggravamento della pena, per specie o per quantità,' di applicazione di una più grave misura di sicurezza,- iii) di pronuncia di proscioglimento con formula meno favorevole, iiii) di revoca dei benefici (Sez. 4, n. 32248 del 28/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283523 - 01; Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 - 01; Sez. 3, n. 38471 del 30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836 - 01). Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna in primo grado per i reati di cui all'art. 189, comma 6, Codice della strada, per il quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni le di cui all'art. 189, comma 7, Codice della strada, per il quale è prevista la sospensione della patente di guida da un anno e sei mesi a cinque anni, ma il Tribunale gli ha applicato la sanzione amministrativa accessoria per la durata di anni uno mesi sei, dunque, in misura inferiore alla somma dei minimi edittali stabiliti dall'art. 189 cit. A fronte di un siffatto errore, la Corte territoriale si è limitata ad applicare il principio di diritto più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo il quale, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, che comportino l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544 - 01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704 - 01; Sez. 4, n. 12363/2014 cit.). Del resto, si è anche espressamente precisato come la sospensione della patente di guida debba essere considerata sanzione amministrativa accessoria e non pena accessoria, neppure in applicazione dei criteri elaborati dalla Corte di Strasburgo sulla natura sostanzialmente penale delle sanzioni, in quanto questi sono volti a evitare l'elusione dei principio del ne bis in idem e non ad incidere sulla potestà del legislatore di prevedere una pluralità di sanzioni da applicarsi all'esito del medesimo procedimento (Sez. 3, n. 27297 del 10/05/2019, Vitali, Rv. 276025 - 01; Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Albesano, Rv. 271688 - 01). Quanto alla paventata violazione dell'art. 6 CEDU, si osserva che la Corte costituzionale (sentenza n. 68 del 2021) ha avuto cura di precisare che il processo di assimilazione delle sanzioni amministrative «punitive» alle sanzioni penali ha comportato l'estensione alle prime di larga parte dello «statuto costituzionale» delle seconde, ma non anche una totale parificazione delle rispettive discipline, che risentono necessariamente della non coincidenza delle funzioni perseguite, rilevando tra l'altro che il regime sanzionatorio amministrativo è sotto taluni aspetti più severo di quello penale, in quanto diretto alla tutela, oltre che di istanze punitive, di concorrenti istanze preventive. 1.2. Il terzo motivo non è consentito. Ed invero, è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, perché non si confronta con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. In particolare, la sentenza ha evidenziato come sussistano, nel caso di specie, sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato di omissione di soccorso, avendo valorizzato la condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA], che, dopo l'urto e la perdita dello specchietto retrovisore esterno, ritornava sui suoi passi procedendo a fari spenti, nonostante fosse buio e la strada fosse priva dell'illuminazione pubblica, per cercare di recuperare lo specchietto. Tale condotta è stata ritenuta sintomatica della consapevolezza di aver colpito una persona e della volontà di non rendere percepibile a terzi il proprio veicolo, accettando la probabilità, prossima alla certezza, di non avere una chiara visuale di quanto accaduto. I giudici di appello hanno altresì precisato che l'imputato, pur affermando di non aver visto nulla, non si è premurato di scendere dal veicolo per recuperare lo specchietto, ma si è allontanato proprio dopo esser passato accanto alla persona offesa, che arrancava a piedi sul lato opposto della strada. Trattasi di motivazione congrua e priva della denunziata illogicità, con la quale la difesa non si confronta affatto, limitandosi a reiterare sterilmente le stesse doglianze proposte in appello. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giUdice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01). 2. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il