CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40257/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Foggia in data 19/6/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi sei di arresto per detenzione illegale di munizioni, previa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 697 cod. pen. operata dal GUP all'esito del giudizio abbreviato. 1 Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., poiché non era mai stata contestata la contravvenzione ex art. 697 cod. pen. In subordine si chiede di rideterminare la pena nel minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile, per tutti i rilevati profili. 3.1. Si evidenzia infatti che il dedotto vizio processuale non era stato oggetto di devoluzione con l'atto di appello, che era circoscritto alla doglianza riguardante l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Ciò determina l'inammissibilità del ricorso, a tenore dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). Va peraltro specificato che l'originaria conte- stazione di cui agli artt. 2 - 7 L. n. 895 del 1967 era stata riqualificata ai sensi dell'art. 697 cod. pen. dal GUP all'esito del giudizio abbreviato. 3.2. La richiesta di riduzione della pena esorbita con ogni evidenza dalla funzione di questa Corte di legittimità, ed appare una riproposizione del motivo di gravame che ha già avuto esaustiva trattazione nell'impugnata sentenza. 4. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Tardio a5L-Sa