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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36005/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0552F6Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; v [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa in data 2 febbraio 2024 dal Tribunale di Prato, con l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, aumentata per la recidiva, di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1 nn. 2 e 7, e 707 cod. pen., commessi in Prato il 19 gennaio 2022.

Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.

Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'applicazione della misura di sicurezza di espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata di cui all'art. 15, comma 1, d.

Igs. n. 286/1998.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. richiamando la sua capacità di delinquere ( il ricorrente risulta gravato da 9 condanne irrevocabili, di cui una per furto tentato) e considerando altresì che non poteva riscontrarsi alcun atteggiamento collaborativo da valorizzare, posto che l'imputato era stato arrestato in quasi flagranza di reato con schiaccianti elementi a suo carico (fogli 3 e 4 della sentenza impugnata).

La Corte territoriale ha quindi fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente ( ex multis sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03).

Anche in riferimento al secondo motivo di ricorso, i giudici del gravame hanno adeguatamente motivato circa la pericolosità sociale dell'imputato rilevando che egli, privo di valido titolo di soggiorno nel territorio dello Stato, di stabile dimora, di stabile e lecita attività lavorativa, risulta inserito in un contesto di allarme sociale, essendo dedito alla commissione di reati, come risulta dalle condanne definitive riportate per tentato furto in abitazione e per illecita detenzione di stupefacenti.

Si tratta di argomentazioni congrue, non illogiche e conformi ai principi, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità.

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0552F6Z) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; v [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa in data 2 febbraio 2024 dal Tribunale di Prato, con l'imputato [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena, aumentata per la recidiva, di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, comma 1 nn. 2 e 7, e 707 cod. pen., commessi in Prato il 19 gennaio 2022. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi. Con il primo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen. Con il secondo deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all'applicazione della misura di sicurezza di espulsione dell'imputato dal territorio nazionale a pena espiata di cui all'art. 15, comma 1, d. Igs. n. 286/1998. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. richiamando la sua capacità di delinquere ( il ricorrente risulta gravato da 9 condanne irrevocabili, di cui una per furto tentato) e considerando altresì che non poteva riscontrarsi alcun atteggiamento collaborativo da valorizzare, posto che l'imputato era stato arrestato in quasi flagranza di reato con schiaccianti elementi a suo carico (fogli 3 e 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha quindi fatto corretta applicazione del consolidato principio secondo cui al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente ( ex multis sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 - 03). Anche in riferimento al secondo motivo di ricorso, i giudici del gravame hanno adeguatamente motivato circa la pericolosità sociale dell'imputato rilevando che egli, privo di valido titolo di soggiorno nel territorio dello Stato, di stabile dimora, di stabile e lecita attività lavorativa, risulta inserito in un contesto di allarme sociale, essendo dedito alla commissione di reati, come risulta dalle condanne definitive riportate per tentato furto in abitazione e per illecita detenzione di stupefacenti. Si tratta di argomentazioni congrue, non illogiche e conformi ai principi, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7
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