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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 15362/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenzain data 17/01/2026 della Corte di appello di Milano, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., previa rinuncia ai motivi d’impugnazione, fatta eccezione per quelli relativi altrattamento sanzionatorio, che veniva concordato dalle parti.2.Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno a specificare.2.1.All’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep.2023, Fazio), deve ritenersi oramai superato l’orientamento di questa Corte, che limitaval’impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensidell’art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen. in relazione all’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen..Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l’applicabilità dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen..Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdotta qualedisposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesaanalogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa imezzi e i motivi di impugnazione.

A tale riguardo, è stato evidenziato che, diversamente dalpatteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nelgiudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quellederivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittiva previstadall’art. 448, comma 2-bis, non può trovare applicazione al di fuori dell’ambito per il quale èstata espressamente dettata.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità, nonvi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi di ricorsoavverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., così dadiversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale per lasentenza ordinaria di appello.In tal senso è stato osservato che l’unico riferimento normativo in materia diimpugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presuppostidi ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l’inammissibilità possa esseredichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.4.

In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin quibrevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazionedella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non discendono da unadisciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall’ordinario effetto preclusivo checonsegue alla rinuncia ai motivi di appello.Invero, una volta che la parte abbia rinunciato a uno o a più motivi, sul punto oggettodi rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nelsuccessivo grado di giudizio.I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicatosui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibilel‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen..4.1.

In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando unprincipio di diritto -richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione- amente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata,non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previstedall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o diinutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato aimotivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez.4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, Sentenza n. 15505 del19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).5.

Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso in esame atteso che ilricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo altrattamento sanzionatorio, da lui stesso concordato, così che non può presentare motivid’impugnazione che riguardano i motivi rinunciati o il trattamento sanzionatorio concordatodalle stesse parti, non potendosi dolere di una misura della pena da lui stesso indicata eaccolta dalla corte di appello.3.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];a seguito di trattazione con procedura de plano;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenzain data 17/01/2026 della Corte di appello di Milano, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., previa rinuncia ai motivi d’impugnazione, fatta eccezione per quelli relativi altrattamento sanzionatorio, che veniva concordato dalle parti.2.Ciò premesso, il ricorso è inammissibile, per le ragioni che si vanno a specificare.2.1.All’indomani della sentenza delle Sezioni Unite n. 19415 del 27/10/2022 (dep.2023, Fazio), deve ritenersi oramai superato l’orientamento di questa Corte, che limitaval’impugnabilità della sentenza pronunciata in esito a un concordato in appello, ai sensidell’art. 599-bis, cod. proc. pen., richiamando i limiti stabiliti dall’art. 448, comma 2-bis, cod.proc. pen. in relazione all’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod.proc. pen..Con la sentenza Fazio è stato chiarito, infatti, che va esclusa l’applicabilità dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen..Tanto è stato affermato osservando che la norma citata è stata introdotta qualedisposizione speciale, limitata al rito del patteggiamento, e non può essere estesaanalogicamente ad altri istituti processuali, in virtù del principio di tassatività che governa imezzi e i motivi di impugnazione. A tale riguardo, è stato evidenziato che, diversamente dalpatteggiamento, il concordato in appello non costituisce rito speciale, ma si innesta nelgiudizio ordinario di secondo grado, senza introdurre preclusioni ulteriori rispetto a quellederivanti dalla rinuncia ai motivi, con la conseguenza che la disciplina restrittiva previstadall’art. 448, comma 2-bis, non può trovare applicazione al di fuori dell’ambito per il quale èstata espressamente dettata.Le Sezioni Unite hanno evidenziato che, sotto il profilo della loro impugnabilità, nonvi sono differenze tra la sentenza ordinaria di appello e quella resa ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen., non esistendo alcuna disposizione che limiti l’esperibilità dei motivi di ricorsoavverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., così dadiversificare il suo regime di impugnazione rispetto a quello previsto in via generale per lasentenza ordinaria di appello.In tal senso è stato osservato che l’unico riferimento normativo in materia diimpugnazione, specificamente rivolto alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen., è l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che tuttavia non incide sui presuppostidi ammissibilità del ricorso, ma si limita a prevedere che l’inammissibilità possa esseredichiarata con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.4. In forza di quanto chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio fin quibrevemente compendiata, emerge che i limiti alla impugnabilità con ricorso per cassazionedella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non discendono da unadisciplina speciale, inesistente per tale istituto, bensì dall’ordinario effetto preclusivo checonsegue alla rinuncia ai motivi di appello.Invero, una volta che la parte abbia rinunciato a uno o a più motivi, sul punto oggettodi rinuncia si forma il giudicato sostanziale, che impedisce la riproposizione della censura nelsuccessivo grado di giudizio.I confini dell’impugnazione con ricorso per cassazione della sentenza resa ai sensidell’art. 599-bis cod. proc. pen. vengono, dunque, delimitati dalla formazione del giudicatosui capi o sui punti oggetto dei motivi rinunciati, restando altrimenti proponibilel‘impugnazione nei limiti generali previsti dall’art. 606 cod. proc. pen..4.1. In tale direzione, peraltro, si era già espressa questa Corte, affermando unprincipio di diritto -richiamato e ribadito dalla sentenza Fazio nel corpo della motivazione- amente del quale «il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata,non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previstedall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o diinutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effettodevolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato aimotivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia» (Sez.4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, Sentenza n. 15505 del19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).5. Da quanto esposto discende l’inammissibilità del ricorso in esame atteso che ilricorrente ha rinunciato a tutti i motivi di ricorso, fatta eccezione per quello relativo altrattamento sanzionatorio, da lui stesso concordato, così che non può presentare motivid’impugnazione che riguardano i motivi rinunciati o il trattamento sanzionatorio concordatodalle stesse parti, non potendosi dolere di una misura della pena da lui stesso indicata eaccolta dalla corte di appello.3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di eurotremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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