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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1991

Cassazione n. 15981/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1991 avverso la sentenza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati violenza privata e lesioni personali aggravate; Rilevato che i tre motivi di appello si risolvono in doglianze di fatto prive di incisività sul nucleo centrale della affermazione di responsabilità, tratta dalle dichiarazioni della persona offesa e dal riscontro fornito dal referto medico; Chiarito che la Corte di appello ha specificato il ruolo assunto dal ricorrente nel pestaggio ("calcio fortissimo" sferrato alla vittima mentre si trovava a terra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1991 avverso la sentenza del 13/09/2018 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza che ne ha confermato la condanna per i reati violenza privata e lesioni personali aggravate; Rilevato che i tre motivi di appello si risolvono in doglianze di fatto prive di incisività sul nucleo centrale della affermazione di responsabilità, tratta dalle dichiarazioni della persona offesa e dal riscontro fornito dal referto medico; Chiarito che la Corte di appello ha specificato il ruolo assunto dal ricorrente nel pestaggio ("calcio fortissimo" sferrato alla vittima mentre si trovava a terra); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15981/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris