CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 19976/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaCampania, n. 8465/7/18, depositata il 05/10/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’Agenzia delle entrate notificava ad [OSCURATO:PERSONA], qualelegale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale (esercente attivitàdi commercio all’ingrosso di alimentari e tabacco), e a [OSCURATO:PERSONA] eGennaro Pisco quali soci di fatto ed autori delle contestate violazioni,l’avviso di accertamento n. TF3030302441/2015, con il quale, in relazioneall’anno 2009, erano state determinate induttivamente a carico dellapredetta società, stante l’omessa presentazione della dichiarazione deiNumero registro generale 12524/2019Numero sezionale 4778/2026Numero di raccolta generale 19976/2026Data pubblicazione 15/06/2026redditi, maggiori imposte a titolo di Ires, Irap e Iva, oltre interessi esanzioni, ai sensi degli artt. 39, comma 2, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n.600/1973.L’accertamento traeva origine dai processi verbali di constatazione(di seguito, p.v.c.) della Guardia di Finanza del 20/10/2012 e del26/02/2015, dai quali era emerso, all’esito di indagini finanziarie, che suiconti correnti bancari, rispettivamente intestati alla [OSCURATO:SOCIETA]. presso laBanca [OSCURATO:SOCIETA]. e al contribuente presso il [OSCURATO:SOCIETA]., eranostati effettuati prelevamenti e versamenti per cospicui importi, che,essendo rimasti privi di giustificazione, erano stati considerati dall’Ufficio,ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, come ricavi occulti.[OSCURATO:PERSONA] impugnava l’atto impositivo dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Napoli, negando, tra l’altro, di aver mai assunto ilruolo di socio e gestore di fatto della società verificata.La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo non dimostrata la qualifica disocio di fatto imputata al contribuente.2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi allaCommissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale accoglieva ilgravame, ritenendo, alla luce dei p.v.c. richiamati nell’atto impositivoimpugnato, che fossero i fratelli Pisco a gestire di fatto la [OSCURATO:SOCIETA]3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi atre motivi.L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art.380-bis.1 c.p.c., con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.Anche il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo, articolato, motivo si sollevano tre distinte doglianzeinerenti alla: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, delNumero registro generale 12524/2019Numero sezionale 4778/2026Numero di raccolta generale 19976/2026Data pubblicazione 15/06/2026d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2729, 2697 e 2700 c.c., degli artt. 42,commi 2 e 3, del d.P.R. n. 600/1973 e 56, comma 5, del d.P.R. n.633/1972, dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 425 c.p.p., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; b) incoerenza emanifesta illogicità della motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; c)nullità della sentenza per violazione delle norme processuali afferentiall’onere probatorio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.La sentenza impugnata, invero, si pone in contrasto con i principigenerali in tema di: i) valenza probatoria del p.v.c.; ii) onere dimotivazione dell’atto impositivo in relazione ai presupposti di fatto egiuridici che lo sorreggono; iii) obbligo di accertamento, da partedell’Ufficio, dei fatti indiziari nel rispetto del contraddittorio; iv)distribuzione dell’onere della prova in relazione alla valutazione dicongruità e sufficienza degli elementi e dei fatti indizianti riportati nelp.v.c., nonché di esatta individuazione dei presupposti dell’onere di provacontraria del contribuente; v) attendibilità del metodo e del criterioadottato dall’Ufficio per la valutazione di sufficienza della motivazione dellapretesa tributaria avanzata.In particolare, la CTR ha erroneamente ritenuto che il contribuentefosse socio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene dai due p.v.c. del 2012 edel 2015 non fossero emersi elementi probatori o anche solo presuntivi –questi ultimi dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza - chericollegassero la gestione ed amministrazione di fatto della predettasocietà al medesimo contribuente, risultando del tutto generica edindimostrata l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui “i militaridella GdF rilevavano che sul conto della società operava il Pisco”, senza,tuttavia, che fosse specificato da quale elemento si desumesse talecircostanza.Numero registro generale 12524/2019Numero sezionale 4778/2026Numero di raccolta generale 19976/2026Data pubblicazione 15/06/2026I giudici d’appello hanno, acriticamente e senza adeguatamotivazione, recepito il contenuto dei p.v.c., dando rilievo a fatti che nonpotevano ritenersi dimostrati in base a tali atti, e, discostandosi danumerose altre pronunce dei giudici tributari che avevano negato laqualifica dei fratelli Pisco come soci o amministratori di fatto della societàverificata in relazione a diverse annualità d’imposta, hanno posto a basedella decisione elementi del tutto irrilevanti in ordine all’affermataresponsabilità del contribuente, ossia che le indagini espletate dallaGuardia di Finanza avevano determinato l’apertura di un procedimentopenale, peraltro del tutto genericamente richiamato, e che la [OSCURATO:SOCIETA]aveva posto in essere operazioni fittizie.2. Con il secondo, articolato, motivo si sollevano tre distintedoglianze inerenti alla: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 39,comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 2639 c.c., degli artt. 2727,2729, 2697 e 2700 c.c., degli artt. 42, commi 2 e 3, del d.P.R. n.600/1973 e 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 7 del d.lgs. n.546/1992, nonché dell’art. 425 c.p.p., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.; b) incoerenza e manifesta illogicità della motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, c.p.c.; c) nullità della sentenza per violazione dellenorme processuali afferenti all’onere probatorio, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio limitandosi a statuire, in mododel tutto apodittico ed acritico, senza alcun valido riscontro probatorio, che«in definitiva il ruolo di amministratore di fatto, la fittizietà delleoperazioni, la gestione da parte del Pisco sui conti della [OSCURATO:SOCIETA] sonorilievi espressi inequivocabilmente nel p.v.c. ed hanno rappresentato lemotivazioni della pretesa tributaria contenuta nell’accertamento […] Ilcontribuente ha contestato tali rilievi senza alcuna dimostrazioneNumero registro generale 12524/2019Numero sezionale 4778/2026Numero di raccolta generale 19976/2026Data pubblicazione 15/06/2026giustificativa limitandosi a contestazioni generiche ribadendo la completaestraneità con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]».A tale statuizione la CTR è pervenuta conferendo efficaciaprobatoria, in ordine all’asserito ruolo di amministratore di fatto delcontribuente, alle mere risultanze del p.v.c., che non contenevanopresunzioni gravi, precise e concordanti. Così facendo, però, i giudicid’appello hanno anche invertito l’onere probatorio, atteso che spettavaall’Ufficio dimostrare il fondamento dell’accertamento, ossia l’attivitàgestoria, non episodica o occasionale, posta in essere dal contribuente. Ditale circostanza, però, non è stata offerta alcuna prova, non essendo stataeffettuata dall’Ufficio alcuna verifica in ordine a quanto genericamenteriportato nel p.v.c.3. Con il terzo motivo si deducono: a) la violazione e falsaapplicazione: degli artt. 132 c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992; degli artt.36-bis, 36-ter, 39, 41 e 43 del d.P.R. n. 600/1973; dell’art. 55 del d.P.R.n. 633/1972; dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, come modificato edintegrato dall’art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 203/1998 e dall’art. 2,comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 99/2000; il tutto in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; b) la motivazione apparente edoggettivamente incomprensibile, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.; c) l’omessa considerazione di un punto decisivo dellacontroversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.La CTR si è limitata a ritenere legittimo l’accertamento induttivooperato dall’Ufficio in quanto originato dall’omissione della dichiarazionedei redditi, ma non ha tenuto conto delle eccezioni del contribuente,sollevate fin dal ricorso originario e riproposte con l’atto d’appello, inerentiall’erroneità della metodologia adottata dall’Ufficio per la ricostruzione deiricavi, all’invalidità del calcolo della redditività del settore in quantoapoditticamente stimata nel 20%, nonché alla violazione dei principidell’accertamento unitario e del cumulo giuridico delle sanzioni, profilo,Numero registro generale 12524/2019Numero sezionale 4778/2026Numero di raccolta generale 19976/2026Data pubblicazione 15/06/2026quest’ultimo, in ordine al quale si era anche formato il giudicato, nonavendo l’Ufficio sollevato uno specifico motivo di gravame rispetto allarelativa statuizione della CTP.4. Preliminarmente occorre rilevare che, ai fini della decisione,risulta dirimente l’ordinanza di questa Corte 11/06/2026, n. 19307, concui è stato rigettato, all’esito del proc. n. 23775/2017 R.G., il ricorso percassazione proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza dellaCTR della [OSCURATO:PERSONA] n. 6014/01/17, depositata il 03/07/2017, la quale, asua volta, nel confermare la statuizione della CTP, aveva rigettato l’appelloproposto dall’Ufficio in relazione all’avviso di accertamento n.TF3030305058/2014. Con tale atto impositivo, notificato al contribuentequale socio di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e riferito al medesimo annod’imposta 2009 oggetto del presente giudizio, erano state determinateinduttivamente a carico della predetta società maggiori imposte a titolo diIres, Irap e Iva.Il presupposto comune dei due avvisi di accertamento, oggettorispettivamente del proc. n. 23775/2017 R.G. e del presente giudizio, è laqualifica del contribuente [OSCURATO:PERSONA] quale socio di fatto della DE.AN.s.r.l. per l’anno d’imposta 2009, ma tale circostanza è statadefinitivamente esclusa con la statuizione adottata nel proc. n.23775/2017 R.G., a conferma della decisione già resa dai giudicid’appello.Si è, quindi, formato il giudicato in ordine all’insussistenza delcoinvolgimento del contribuente nella gestione ed amministrazione di fattodella società destinataria dell’accertamento, in relazione all’anno d’imposta2009, con conseguente venir meno anche del presupposto dell’avviso diaccertamento oggetto del presente giudizio, meramente integrativo diquello già notificato al contribuente per la medesima annualità.5. Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata. Non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelNumero registro generale 12524/2019Numero sezionale 4778/2026Numero di raccolta generale 19976/2026Data pubblicazione 15/06/2026merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con l’accoglimentodel ricorso originario del contribuente.Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in ragione sia dellacomplessità della vicenda, foriera di alterne pronunce di merito, che delsopravvenuto giudicato. P.Q.Mcassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorsooriginario del contribuente.Compensa le spese dell’intero giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/06/2026.Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]