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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48097/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 marzo 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen.

Considerato che il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto, sicché le censure si traducono in argomentazioni volte ad una rivalutazione del fatto ai fini della concessione dell'attenuante comune invocata.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in ragione della già avvenuta valutazione del valore della cosa oggetto del reato ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione lieve, confermando la decisione del primo giudice che aveva applicato l'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. in forza del pessimo stato di conservazione del bene ricettato, valutazione che certamente attiene al valore della res e, di conseguenza, al danno patrimoniale arrecato.

In tal senso, si rileva come i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673; Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Rv. 277963). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 marzo 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Trani, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Considerato che il ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto dalla lettura della pronuncia impugnata si rileva la sussistenza di un apparato motivazionale congruo e scevro da vizi logici sul punto, sicché le censure si traducono in argomentazioni volte ad una rivalutazione del fatto ai fini della concessione dell'attenuante comune invocata. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la circostanza di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in ragione della già avvenuta valutazione del valore della cosa oggetto del reato ai fini del riconoscimento dell'ipotesi di ricettazione lieve, confermando la decisione del primo giudice che aveva applicato l'attenuante di cui al comma 2 dell'art. 648 cod. pen. in forza del pessimo stato di conservazione del bene ricettato, valutazione che certamente attiene al valore della res e, di conseguenza, al danno patrimoniale arrecato. In tal senso, si rileva come i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Suprema Corte secondo cui in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto perché, ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio, l'attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. (Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016, Rv. 266673; Sez. 2, n. 2890 del 15/11/2019, Rv. 277963). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data
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